Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4996 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno
14/03/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
sé medesimo unitamente, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.to Luca
Pagliaroli in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma via Villa Ada
n. 57;
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA NON COSTITUITA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma con ordinanza cron. 5621/2024 pubblicata il 26/07/2024 nel giudizio iscritto al n. 40272/2022 così pronunciava: << -respinge la
2.500,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali;
>>
Proponeva appello citando controparte a comparire per Parte_1
l'udienza del 7 marzo 2025.
L'appellante non compariva a detta prima udienza e neppure all'odierna udienza del 14 marzo 2025 a cui la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 348
c.p.c. con rituale avviso al difensore. A tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza termini, ai sensi dell'art. 348 c.p.c. La mancata comparizione dell'appellante determina, in relazione al disposto dell'art. 348
c.p.c., secondo comma, c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, mentre nulla può essere pronunciato sulle spese. La improcedibilità dell'appello comporta, quale ulteriore conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore il 1°/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, se dovuto, allorché l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4996 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, così provvede:
- Dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese;
- dichiara la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il 14/03/2025 Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo