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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 359/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Occhipinti
- ricorrente -
contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
***** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., depositato in data 5.2.2024 e successivamente notificato, esponeva: Parte_1
di detenere l'immobile sito in Ragusa, via Ciullo D'alcamo n. 35 e di avere concesso detto immobile (in particolare, una sua stanza), a titolo di comodato, a per le sole sue esigenze abitative, senza diritto ad ospitare altre Parte_2 persone, in forza di contratto stipulato il 15.11.2023, con scadenza al 15/11/2024;
che, malgrado il contratto non fosse effettivamente scaduto, il comodatario, dopo qualche settimana dalla stipula, si era dimostrato irrispettoso del ricorrente, ospitando all'interno della sua stanza altre tre persone, senza il consenso ed anzi contro la volontà di esso comodante, in palese violazione del contratto che prevedeva l'uso della stanza del solo comodatario;
che tale comportamento aveva fatto venire meno il rapporto fiduciario con il comodatario;
che il comodante aveva intimato al comodatario di allontanare le altre tre persone, che di fatto ancora oggi vivevano dentro casa sua, senza il suo consenso e assumendo tutti e quattro una posizione di prevaricazione, anche profferendo frasi ingiuriose e distruggendo il portoncino d'ingresso, nonchè il portone del piano superiore, così cagionando un danno quantificabile in € 2.000,00;
che il comodatario era stato invitato diverse volte al rilascio dell'immobile, insieme agli ospiti non voluti dal proprietario, rilascio sinora non avvenuto;
che, ai sensi dell'art. 1809 cod. civ., anche prima della scadenza del termine convenuto, il ricorrente aveva diritto di ottenere la disponibilità dell'immobile e, per converso, il resistente aveva l'obbligo di restituirlo. Indi, chiedeva, previa declaratoria della “cessazione del contratto di Parte_1 comodato per sopravvenuto venir meno del rapporto fiduciario”, la condanna di CP_1 pagina 1 di 2 all'immediato rilascio in proprio favore dell'immobile già concesso in comodato, libero e sgombro da persone e cose. Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio, sicchè CP_1 se ne dichiara la contumacia. Con ordinanza del 10.5.2024, il Giudice, oltre a disporre l'avvio della mediazione, obbligatoria in materia di comodato, rilevava d'ufficio, sottoponendola al contraddittorio delle parti ex art. 101, co. 2, c.p.c., la questione relativa alla validità del contratto di comodato immobiliare oggetto di causa, non essendo esso registrato, laddove i contratti scritti di comodato immobiliare devono essere registrati a pena di nullità, ex art. 1, co. 346, L. 311/2004. In seno alle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 13.9.2024, il ricorrente deduceva che l'immobile oggetto di causa era stato frattanto spontaneamente rilasciato dal comodatario, sicchè chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. In effetti, l'avvenuto rilascio dell'immobile già concesso in comodato elimina ogni ragione di contrasto tra le parti, implicando la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, applicato il principio della soccombenza virtuale, la rilevata nullità, per difetto di registrazione, del contratto scritto di comodato immobiliare, stipulato tra le parti in data 15.11.2023, comporta la mancanza di titolo a base dell'esperita azione di restituzione, da valutarsi quindi potenzialmente infondata. Ne consegue che – attesa la contumacia del resistente – le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente decidendo nella controversia civile n. 359/2024 R.G., nella contumacia di CP_1
DICHIARA cessata la materia del contendere ed irripetibili le spese processuali. Così deciso in Ragusa, in data 2.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 359/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Occhipinti
- ricorrente -
contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
***** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., depositato in data 5.2.2024 e successivamente notificato, esponeva: Parte_1
di detenere l'immobile sito in Ragusa, via Ciullo D'alcamo n. 35 e di avere concesso detto immobile (in particolare, una sua stanza), a titolo di comodato, a per le sole sue esigenze abitative, senza diritto ad ospitare altre Parte_2 persone, in forza di contratto stipulato il 15.11.2023, con scadenza al 15/11/2024;
che, malgrado il contratto non fosse effettivamente scaduto, il comodatario, dopo qualche settimana dalla stipula, si era dimostrato irrispettoso del ricorrente, ospitando all'interno della sua stanza altre tre persone, senza il consenso ed anzi contro la volontà di esso comodante, in palese violazione del contratto che prevedeva l'uso della stanza del solo comodatario;
che tale comportamento aveva fatto venire meno il rapporto fiduciario con il comodatario;
che il comodante aveva intimato al comodatario di allontanare le altre tre persone, che di fatto ancora oggi vivevano dentro casa sua, senza il suo consenso e assumendo tutti e quattro una posizione di prevaricazione, anche profferendo frasi ingiuriose e distruggendo il portoncino d'ingresso, nonchè il portone del piano superiore, così cagionando un danno quantificabile in € 2.000,00;
che il comodatario era stato invitato diverse volte al rilascio dell'immobile, insieme agli ospiti non voluti dal proprietario, rilascio sinora non avvenuto;
che, ai sensi dell'art. 1809 cod. civ., anche prima della scadenza del termine convenuto, il ricorrente aveva diritto di ottenere la disponibilità dell'immobile e, per converso, il resistente aveva l'obbligo di restituirlo. Indi, chiedeva, previa declaratoria della “cessazione del contratto di Parte_1 comodato per sopravvenuto venir meno del rapporto fiduciario”, la condanna di CP_1 pagina 1 di 2 all'immediato rilascio in proprio favore dell'immobile già concesso in comodato, libero e sgombro da persone e cose. Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio, sicchè CP_1 se ne dichiara la contumacia. Con ordinanza del 10.5.2024, il Giudice, oltre a disporre l'avvio della mediazione, obbligatoria in materia di comodato, rilevava d'ufficio, sottoponendola al contraddittorio delle parti ex art. 101, co. 2, c.p.c., la questione relativa alla validità del contratto di comodato immobiliare oggetto di causa, non essendo esso registrato, laddove i contratti scritti di comodato immobiliare devono essere registrati a pena di nullità, ex art. 1, co. 346, L. 311/2004. In seno alle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 13.9.2024, il ricorrente deduceva che l'immobile oggetto di causa era stato frattanto spontaneamente rilasciato dal comodatario, sicchè chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. In effetti, l'avvenuto rilascio dell'immobile già concesso in comodato elimina ogni ragione di contrasto tra le parti, implicando la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, applicato il principio della soccombenza virtuale, la rilevata nullità, per difetto di registrazione, del contratto scritto di comodato immobiliare, stipulato tra le parti in data 15.11.2023, comporta la mancanza di titolo a base dell'esperita azione di restituzione, da valutarsi quindi potenzialmente infondata. Ne consegue che – attesa la contumacia del resistente – le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente decidendo nella controversia civile n. 359/2024 R.G., nella contumacia di CP_1
DICHIARA cessata la materia del contendere ed irripetibili le spese processuali. Così deciso in Ragusa, in data 2.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
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