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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2025, n. 31891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31891 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: STEFANO APRILE RG IA IO OC CC - 15/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA lette le conclusioni del PG, in persona di M. Francesca Loy, che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31891 Anno 2025 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: OC IO Data Udienza: 15/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile la richiesta, proposta nell’interesse di SA MA, di applicazione della continuazione, con eventuale rideterminazione della pena limitatamente agli aumenti, tra i reati oggetto delle seguenti sentenze: 2) sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino del 20/4/2018, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 22/11/2013, irrevocabile il 3/11/2020, con cui il MA è stato condannato, in esito al giudizio ordinario, alla pena di anni quattro di reclusione quale aumento a titolo di continuazione con i reati di cui alla sentenza sub 1) per il delitto di cui all'art. 416-bis commi primo, terzo, quarto e quinto, cod. pen., accertato a Torino e provincia nel 2007, permanente sino al 22/11/2013; Rispetto a tale richiesta la Corte affermava che “alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'identità del disegno criminoso, che si affermi con riferimento ad una serie di reati, comporta che ciascun elemento della serie, partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri residui reati;
che la relazione si connota, poi, proprio in virtù della identità della genesi programmatica che ne costituisce l'essenza, per la ulteriore proprietà transitiva: se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo, e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti e tre i reati costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso (c.d. proprietà transitiva della continuazione, nella sua accezione positiva, cfr. Cassazione, Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022, Piscopo, Rv. 283745- 01; Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017, Lattarulo, Rv. 271550-01, in motiv.; Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, Di Firmo, Rv. 247482- 01, in motiv.); che, nel caso di specie, è evidente che se il reato di cui alla sentenza sub 2) è connesso a titolo di continuazione con i reati di cui alla sentenza sub 1) e a questi ultimi, a loro volta, sono legati a titolo di continuazione i reati di cui alla sentenza sub 3), ne consegue che anche il reato sub 2) e i reati sub 3), in virtù della proprietà transitiva, vanno tra di loro di fatto ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, non potendosi, in ragione della pena già inflitta a titolo di continuazione, intervenire in concreto con alcuna rideterminazione di pena”. Con il primo motivo, egli denuncia una violazione di legge in relazione all’art. 671 cod. proc. pen., sostenendo che la corte d’appello avrebbe dovuto considerare tutte le sentenze di condanna “avvinte dall’unicità del disegno criminoso rideterminando, se del caso, la pena” in relazione agli aumenti di pena per i reati satelliti. La pronuncia indicata in ricorso Sez. 1 n. 18171 del 2020 non risulta essere pertinente perché riguarda il rimedio risarcitorio di cui all’art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) laddove si rinviene
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. LV AM FA RI
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31891 Anno 2025 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: OC IO Data Udienza: 15/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile la richiesta, proposta nell’interesse di SA MA, di applicazione della continuazione, con eventuale rideterminazione della pena limitatamente agli aumenti, tra i reati oggetto delle seguenti sentenze: 2) sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino del 20/4/2018, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 22/11/2013, irrevocabile il 3/11/2020, con cui il MA è stato condannato, in esito al giudizio ordinario, alla pena di anni quattro di reclusione quale aumento a titolo di continuazione con i reati di cui alla sentenza sub 1) per il delitto di cui all'art. 416-bis commi primo, terzo, quarto e quinto, cod. pen., accertato a Torino e provincia nel 2007, permanente sino al 22/11/2013; Rispetto a tale richiesta la Corte affermava che “alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'identità del disegno criminoso, che si affermi con riferimento ad una serie di reati, comporta che ciascun elemento della serie, partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri residui reati;
che la relazione si connota, poi, proprio in virtù della identità della genesi programmatica che ne costituisce l'essenza, per la ulteriore proprietà transitiva: se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo, e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti e tre i reati costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso (c.d. proprietà transitiva della continuazione, nella sua accezione positiva, cfr. Cassazione, Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022, Piscopo, Rv. 283745- 01; Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017, Lattarulo, Rv. 271550-01, in motiv.; Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, Di Firmo, Rv. 247482- 01, in motiv.); che, nel caso di specie, è evidente che se il reato di cui alla sentenza sub 2) è connesso a titolo di continuazione con i reati di cui alla sentenza sub 1) e a questi ultimi, a loro volta, sono legati a titolo di continuazione i reati di cui alla sentenza sub 3), ne consegue che anche il reato sub 2) e i reati sub 3), in virtù della proprietà transitiva, vanno tra di loro di fatto ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, non potendosi, in ragione della pena già inflitta a titolo di continuazione, intervenire in concreto con alcuna rideterminazione di pena”. Con il primo motivo, egli denuncia una violazione di legge in relazione all’art. 671 cod. proc. pen., sostenendo che la corte d’appello avrebbe dovuto considerare tutte le sentenze di condanna “avvinte dall’unicità del disegno criminoso rideterminando, se del caso, la pena” in relazione agli aumenti di pena per i reati satelliti. La pronuncia indicata in ricorso Sez. 1 n. 18171 del 2020 non risulta essere pertinente perché riguarda il rimedio risarcitorio di cui all’art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) laddove si rinviene
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. LV AM FA RI