Art. 20.
L'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
"Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 67 e 68 sono approvati dal Ministro.
Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento.
Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento e vengono iscritti in apposito elenco in ordine di ruolo.
L'esito del giudizio di avanzamento deve essere notificato ai singoli interessati entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli elenchi e delle graduatorie di merito di cui al primo comma".
L'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
"Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 67 e 68 sono approvati dal Ministro.
Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento.
Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento e vengono iscritti in apposito elenco in ordine di ruolo.
L'esito del giudizio di avanzamento deve essere notificato ai singoli interessati entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli elenchi e delle graduatorie di merito di cui al primo comma".