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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/02/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2929/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2929/2020 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “prestazione: pensione- assegno di invalidità CP_1
,
[...]
PROMOSSA DA
( ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Anzio Stradone Sant'Anastasio 57, assistito in sede amministrativa dal Patronato e ai CP_2
fini del presente giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Pietrosanti
( ), giusta procura allegata al ricorso C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
– C.F. ) – corrente in Controparte_3 CP_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Salvatore Carolla (c.f. ) e Avv. C.F._3
Angelo Bellaroba (C.F.: , giusta procure in atti;
C.F._4
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 13/7/2020, chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di: “a) Accertare la sussistenza dei requisiti sanitari del sig. Parte_1
ai fini della concessione dell'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 della legge
[...]
222/84 a decorrere dalla data della revoca o da quella differente data che sarà accertata in corso di causa;
b) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio nonché del precedente procedimento per accertamento tecnico preventivo da liquidarsi in favore dell'avv. Daniele Pietrosanti antistatario da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 55/14 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1bis tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 25/2/2021 per chiedere di: “- In via CP_1 principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso e/o la decadenza dallo stesso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni preliminari, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 27/5/2021 seguiva il differimento d'ufficio all'udienza del 3/6/2021, seguivano i differimenti d'ufficio alle udienze del 24/11/2022, del 28/6/2023 e del 17/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata
2 per la prima volta innanzi a questo decidente. Seguiva ordinanza del 22/1/2024 con cui veniva disposta la rinnovazione della CTU medico-legale e a tal uopo veniva nominato CTU il dott.
; seguiva l'udienza del 14/5/2024 per il giuramento;
veniva quindi fissata Persona_1
udienza di discussione per il 19/12/2024, che veniva rinviata per omesso deposito della relazione peritale, che veniva depositata il 17/1/2025; la causa veniva quindi rinviata al
25/2/2025 e a tale udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. Persona_2
4251/2019 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Persona_1
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 4251/2019 il CTU dott. non Persona_2
riconosceva nei confronti del ricorrente i requisiti medico-legali relativi all'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L 222/1984, concludendo nei seguenti termini: “dichiara che la capacità lavorativa del Sig. in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non è Parte_1
permanentemente ridotta a meno di 1/3, né è totalmente abolita, pertanto:
_ ai sensi della legge 222/1984, è da considerarsi NON invalido –
NON inabile;
_ non possiede i requisiti per la concessione dell'Assegno Ordinario di Invalidità, ai sensi della L.222/84.” (v. CTU dott doc. 3 allegato al ricorso). Per_2
7. In seno al presente giudizio il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava nei confronti del Per_1 Per_1 ricorrente la seguente diagnosi: “Cervicoartroasi con protrusioni discali C3-C7, Spondilolisi
3 di L4 su L5, spondilodiscoartrosi con protrusioni discali L3-L4 e L4-L5, neuropatia ulnare bilaterale, cardiopatia ipertensiva, pregressa TVP arto inferiore sinistro (2019), IPB (ottobre
2019), sferocitosi ereditaria con lieve splenomegalia, corioretinosi miopica in pseudofachia
OO (VODC 8/10; VOSC 9/10)” (v. relazione peritale CTU dott. pag. 8). Per_1
8. Il CTU dott. ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Il sig. Per_1 Parte_1
dall'epoca della revoca, avvenuta in data 15.05.2018, per infermità, presenta una
[...]
riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini;
pertanto, ai sensi dell'art. 1 legge 222, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità” (v. relazione peritale CTU dott. pag. 12.). Per_1
9. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri Per_1
tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
10. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta in seno all'odierno procedimento, il
Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti del ricorrente i requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/1984 con decorrenza dalla revoca del 15/5/2018.
3. Le spese di lite.
11. Stante la soccombenza dell' , condanna quest'ultimo al pagamento delle spese di CP_1
lite in favore della ricorrente, che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) per la fase di merito e della tabella n. 9 per la fase di ATPO;
ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione liquida come segue:
per la fase di ATPO:
1) fase di studio € 992,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a €
496,00
2) fase introduttiva € 788,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a €
394,00
3) fase istruttoria € 1276,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a €
638,00
4 per un totale di 1528,00 €
per la fase di merito:
4) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
5) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
6) fase istruttoria: 1664,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
832,00 €
7) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 2695,50 € aumentato quest'ultimo ex art 4 co 1 bis D.M. 55/2014 e s.m.i. nella misura del 30% = 808,65 € per un totale pari a € 3504,15
12. Condanna, dunque, l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1 liquidate in € 43,00 per spese, in € 5032,15 (= 1528,00+3504,15) per onorari per le due fasi del giudizio, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, liquidate con separati decreti, salvo il vincolo di CP_1
solidarietà in favore dei CCTTUU a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti del ricorrente i requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/1984 con decorrenza dalla revoca del 15/5/2018;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1 liquidate in € 43,00 per spese, in € 5032,15 per onorari, per le due fasi del giudizio,
5 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, liquidate con separati decreti, salvo il CP_1
vincolo di solidarietà in favore dei CCTTUU a carico delle parti.
Così deciso in Velletri, il 25 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2929/2020 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “prestazione: pensione- assegno di invalidità CP_1
,
[...]
PROMOSSA DA
( ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Anzio Stradone Sant'Anastasio 57, assistito in sede amministrativa dal Patronato e ai CP_2
fini del presente giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Pietrosanti
( ), giusta procura allegata al ricorso C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
– C.F. ) – corrente in Controparte_3 CP_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Salvatore Carolla (c.f. ) e Avv. C.F._3
Angelo Bellaroba (C.F.: , giusta procure in atti;
C.F._4
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 13/7/2020, chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di: “a) Accertare la sussistenza dei requisiti sanitari del sig. Parte_1
ai fini della concessione dell'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 della legge
[...]
222/84 a decorrere dalla data della revoca o da quella differente data che sarà accertata in corso di causa;
b) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio nonché del precedente procedimento per accertamento tecnico preventivo da liquidarsi in favore dell'avv. Daniele Pietrosanti antistatario da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 55/14 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1bis tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 25/2/2021 per chiedere di: “- In via CP_1 principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso e/o la decadenza dallo stesso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni preliminari, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 27/5/2021 seguiva il differimento d'ufficio all'udienza del 3/6/2021, seguivano i differimenti d'ufficio alle udienze del 24/11/2022, del 28/6/2023 e del 17/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata
2 per la prima volta innanzi a questo decidente. Seguiva ordinanza del 22/1/2024 con cui veniva disposta la rinnovazione della CTU medico-legale e a tal uopo veniva nominato CTU il dott.
; seguiva l'udienza del 14/5/2024 per il giuramento;
veniva quindi fissata Persona_1
udienza di discussione per il 19/12/2024, che veniva rinviata per omesso deposito della relazione peritale, che veniva depositata il 17/1/2025; la causa veniva quindi rinviata al
25/2/2025 e a tale udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. Persona_2
4251/2019 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Persona_1
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 4251/2019 il CTU dott. non Persona_2
riconosceva nei confronti del ricorrente i requisiti medico-legali relativi all'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L 222/1984, concludendo nei seguenti termini: “dichiara che la capacità lavorativa del Sig. in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non è Parte_1
permanentemente ridotta a meno di 1/3, né è totalmente abolita, pertanto:
_ ai sensi della legge 222/1984, è da considerarsi NON invalido –
NON inabile;
_ non possiede i requisiti per la concessione dell'Assegno Ordinario di Invalidità, ai sensi della L.222/84.” (v. CTU dott doc. 3 allegato al ricorso). Per_2
7. In seno al presente giudizio il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava nei confronti del Per_1 Per_1 ricorrente la seguente diagnosi: “Cervicoartroasi con protrusioni discali C3-C7, Spondilolisi
3 di L4 su L5, spondilodiscoartrosi con protrusioni discali L3-L4 e L4-L5, neuropatia ulnare bilaterale, cardiopatia ipertensiva, pregressa TVP arto inferiore sinistro (2019), IPB (ottobre
2019), sferocitosi ereditaria con lieve splenomegalia, corioretinosi miopica in pseudofachia
OO (VODC 8/10; VOSC 9/10)” (v. relazione peritale CTU dott. pag. 8). Per_1
8. Il CTU dott. ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Il sig. Per_1 Parte_1
dall'epoca della revoca, avvenuta in data 15.05.2018, per infermità, presenta una
[...]
riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini;
pertanto, ai sensi dell'art. 1 legge 222, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità” (v. relazione peritale CTU dott. pag. 12.). Per_1
9. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri Per_1
tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
10. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta in seno all'odierno procedimento, il
Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti del ricorrente i requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/1984 con decorrenza dalla revoca del 15/5/2018.
3. Le spese di lite.
11. Stante la soccombenza dell' , condanna quest'ultimo al pagamento delle spese di CP_1
lite in favore della ricorrente, che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) per la fase di merito e della tabella n. 9 per la fase di ATPO;
ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione liquida come segue:
per la fase di ATPO:
1) fase di studio € 992,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a €
496,00
2) fase introduttiva € 788,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a €
394,00
3) fase istruttoria € 1276,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a €
638,00
4 per un totale di 1528,00 €
per la fase di merito:
4) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
5) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
6) fase istruttoria: 1664,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
832,00 €
7) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 2695,50 € aumentato quest'ultimo ex art 4 co 1 bis D.M. 55/2014 e s.m.i. nella misura del 30% = 808,65 € per un totale pari a € 3504,15
12. Condanna, dunque, l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1 liquidate in € 43,00 per spese, in € 5032,15 (= 1528,00+3504,15) per onorari per le due fasi del giudizio, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, liquidate con separati decreti, salvo il vincolo di CP_1
solidarietà in favore dei CCTTUU a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti del ricorrente i requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/1984 con decorrenza dalla revoca del 15/5/2018;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1 liquidate in € 43,00 per spese, in € 5032,15 per onorari, per le due fasi del giudizio,
5 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, liquidate con separati decreti, salvo il CP_1
vincolo di solidarietà in favore dei CCTTUU a carico delle parti.
Così deciso in Velletri, il 25 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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