Articolo 49 del Codice delle pari opportunità
Articolo 48Articolo 46 bis
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15 giugno 2006
Art. 49. Azioni positive nel settore radiotelevisivo

(legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 11) 1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, promuovono azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparita' tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonche' di assegnazione di posti di responsabilita'.
2. I concessionari di cui al comma 1 redigono, ogni due anni, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna di cui al libro I, titolo II, capo II.
Entrata in vigore il 15 giugno 2006
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