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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4568 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10415/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PIERFRANCESCO GRANATA, presso il quale è elettivamente domiciliato in
Milano, Via Bartolomeo D'Alviano, 21
ATTORE-RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. FABIANA GERVASI presso la quale è elettivamente domiciliata in
Cagliari, Viale Armando Diaz, 29
CONVENUTA-RESISTENTE
Oggetto: controversie di diritto amministrativo pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
ATTORE-RICORRENTE:
“Voglia il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, così GIUDICARE In via preliminare e pregiudiziale: 1) Istanza di sospensione degli atti impugnati
Appare evidente, per quanto sin qui dedotto, la piena sussistenza del fumus boni iuris che giustifica la sospensione degli effetti di tutti i verbali di contestazione impugnati. Del resto, ove non si procedesse alla sospensione degli effetti dell'atto, la ricorrente sarebbe costretto già da subito a corrispondere la sanzione in misura integrale, con chiaro pregiudizio patrimoniale. Il nucleo familiare è infatti monoreddito ed è composto da due figli minori, uno dei quali deve essere accompagnato con l'auto alle visite neuropsichiatriche. Si chiede pertanto l'accoglimento della presente domanda cautelare per scongiurare le possibili conseguenze negative sull'intero nucleo familiare. Nel merito In via principale: 2) Previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, accertare e dichiarare la mancata notifica degli atti impositivi presupposti del fermo amministrativo intimato con cartella n 06820220015005070000;
In via subordinata: 3) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità delle pretese creditorie di cui alla impugnata intimazione di pagamento per violazione dell'obbligo di motivazione e di trasparenza e per l'effetto dichiarare nulla e/o annullabile e/o inefficace il fermo amministrativo n. 06820220015005070000.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
CONVENUTO-RESISTENTE:
pagina 2 di 8 “l'Ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, Voglia:
I – IN VIA CAUTELARE
Rigettare, stante l'insussistenza dei presupposti di legge, l'avversa istanza cautelare di sospensione, confermando l'efficacia dell'atto impugnato.
II – NEL MERITO
In forza delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono, dichiarare inammissibili, inconsistenti e comunque infondati i motivi di opposizione fatti valere dal ricorrente e, per l'effetto, rigettare l'avverso ricorso, confermando la legittimità, validità ed efficacia del preavviso di fermo opposto e delle cartelle ad esso sottese, nonché la dovutezza, sussistenza ed esigibilità dei crediti con esse azionati, mandando, in ogni caso, l assolta da ogni avversa pretesa. Controparte_2
III - IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
pagina 3 di 8 Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 15 marzo 2024, , ha convenuto in Parte_1
giudizio l' , impugnando la comunicazione preventiva Controparte_1
di fermo amministrativo n. 06880202400013366000 notificatagli dall
[...]
in data 1° marzo 2024. Controparte_1
Tale comunicazione, precisa il ricorrente, riporta una serie di richieste economiche riferibili a due diverse cartelle di pagamento per violazione del Codice della Strada e bollo auto:
- cartella n. 06820220015005070000 - notificata il 23/11/2022, per un importo di
26.021,62 euro;
- cartella n. 06820230042859866000 - notificata il 29/8/2023, per un importo di 222,21 euro.
La somma totale è pari a 26.336,80 euro.
Il ricorrente assume di non aver mai ricevuto le notifiche corrispondenti, neppure dei verbali risalenti al 2022, cui le stesse si riferiscono, tenuto conto del fatto che egli è partito per l'Egitto molte volte dal 30 agosto 2022 al 4 ottobre 2022, dal 30 giugno 2023 al 30 luglio 2023, dal 4 luglio 2021 al 30 luglio 2021. Sostiene, inoltre, che il veicolo sottoposto a fermo amministrativo rappresenta l'unico mezzo di trasporto della famiglia utilizzato per condurre il figlio di cinque anni, ad Persona_1
effettuare fondamentali visite neuropsichiatriche.
Infine, il ricorrente lamenta che l'instauranda procedura esecutiva si appalesa viziata, in quanto la cartella n. 06820230042859866000 è già stata pagata in data 4 marzo 2024 e chiede, conseguentemente di accertare e dichiarare la mancata notifica degli atti impositivi presupposti del fermo amministrativo intimato con cartella n pagina 4 di 8 06820220015005070000, previa sospensione degli effetti di tutti i verbali di contestazione impugnati.
In subordine, chiede di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità delle pretese creditorie di cui alla impugnata intimazione di pagamento per violazione dell'obbligo di motivazione e di trasparenza e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il fermo amministrativo n. 06820220015005070000.
2. L si è costituita e ha rilevato, preliminarmente, Controparte_3
che il ricorrente ha provveduto al pagamento della cartella n. 06820230042859866000, pagamento che però è stato eseguito, come dal medesimo riferito, in data 4 marzo 2024, quindi dopo la notifica del preavviso di fermo opposto, avvenuta il 1° marzo 2024.
Da qui, rileva la resistente, deriva l'infondatezza del ricorso basatio su vizi di procedura.
In ogni caso, precisa, la stessa non terrà conto della cartella ai fini dell'iscrizione del fermo, né essa verrà azionata con altre procedure.
Osserva inoltre la resistente che il preavviso di fermo opposto è stato regolarmente preceduto dalla rituale notifica al contribuente delle cartelle n. 06820220015005070000
e n. 6820230042859866000.
Quanto alla cartella n. 06820220015005070000, l'unica per la quale non è cessata la materia del contendere, dopo un primo tentativo tramite raccomandata a.r. non andato a buon fine – essa è stata notificata al signor tramite messo che, Parte_2
dopo alcuni tentativi infruttuosi, in data 21 novembre 2022, si è recato presso il luogo che dalle ricerche svolte risultava corrispondere alla residenza del ricorrente e, accertata l'irreperibilità assoluta del destinatario, come previsto dall'articolo 60, primo comma, lettera e), del DPR n. 600/1973, ha provveduto a depositare l'atto nella casa comunale e pagina 5 di 8 ad affiggere all'albo l'avviso di deposito dal 22.11.2022 al 23.11.2022, formalità con il compimento delle quali la notifica della cartella si è perfezionata.
Anche la cartella relativamente alla quale è cessata la materia del contendere è stata ritualmente notificata.
La mancata impugnazione della cartella nel termine di 30 giorni dalla sua notifica comporta la decadenza dalla possibilità di far valere qualsiasi contestazione, sia con riferimento ad essa, sia con riferimento agli atti presupposti, pertanto, anche in proposito, le contestazioni sollevate dal ricorrente non possono trovare accoglimento.
Parimenti, non può essere accolta la richiesta dell'opponente di ottenere una pronuncia che accerti e dichiari la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità delle pretese creditorie di cui alla impugnata intimazione di pagamento per violazione dell'obbligo di motivazione e di trasparenza e per l'effetto dichiari nullo e/o annullabile e/o inefficace il fermo amministrativo n. 06820220015005070000.
Il fermo opposto, infatti, evidenzia la resistente, indica nel dettaglio quali sono le cartelle da cui derivano le somme di cui ha chiesto il pagamento, quando sono state CP_4
notificate, a cosa si riferiscono i crediti con esse azionati e l'anno cui risalgono, nonché
l'ente titolare di detti crediti che ha provveduto alla loro iscrizione a ruolo.
Pertanto, risulta rispettato il principio di trasparenza.
I motivi di opposizione fatti valere dal signor , si afferma, Parte_1
sono infondati e inaccoglibili e quindi ne chiede il rigetto, con integrale conferma CP_4
della validità ed efficacia dell'atto impugnato e delle cartelle ad esso sottese, nonché della dovutezza dei crediti con esse azionati.
3. Il ricorso non può essere accolto.
pagina 6 di 8 Va innanzitutto rilevato che, limitatamente alla cartella n. 06820230042859866000, è cessata la materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento in data 4 marzo 2024 da parte del ricorrente.
Relativamente a tale cartella, del resto, così come in relazione alla cartella n.
06820220015005070000, l ha fornito prova documentale Controparte_2
dell'avvenuta regolare notifica.
In particolare, con riferimento alla cartella n. 06820220015005070000, risulta dal documento 7 di parte resistente l'avvenuta tentata notifica al sig. , Parte_1
presso la sua residenza, in data 25 luglio 2022 all'indirizzo di Via Sant'Adelele, 66,
Corsico, ove si dà atto che lo stesso risulta “sconosciuto”.
È stata poi nuovamente tentata la notifica in data 21 novembre 2022 nel luogo della residenza del ricorrente e ivi ne viene attestata l'irreperibilità assoluta. Quindi, ai sensi dell'articolo 60, primo comma, lettera e), del DPR n. 600/1973, l'atto è stato depositato nella casa comunale con affissione all'albo dell'avviso di deposito dal 22.11.2022 al
23.11.2022.
La notifica appare pertanto regolare.
Parimenti, appare rispettato il principio di trasparenza, in quanto il fermo opposto reca dettagliata indicazione delle cartelle da cui derivano le somme di cui titolare dei CP_4
crediti iscritti a ruolo, ha chiesto il pagamento, della data di notifica, della natura dei crediti con esse azionati e dell'anno a cui risalgono.
Di contro, l'affermazione del ricorrente della necessità dell'uso del veicolo in ambito familiare, anche per condurre il proprio figlio di cinque anni ad eseguire delle visite e terapie neuropsichiatriche è sfornita di prova, essendo stato prodotto soltanto un pagina 7 di 8 certificato del 12 ottobre 2023 che reca l'indicazione “visita neuropsichiatrica infantile
(prima visita)” (doc.4 di parte ricorrente).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere respinta.
4. Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come mofificato dal
D.M.14772022, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulle domande proposte da con ricorso depositato in data Parte_1
15.3.2024, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla cartella n.
6820230042859866000 e rigetta ogni altra domanda;
2) condanna il ricorrente a rifondere all le spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 1.700,00, oltre 15 %, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, da distrarsi a favore dell'avv. Fabiana Gervasi, antistataria.
Milano, 4 giugno 2025
Il giudice
Anna Bellesi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10415/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PIERFRANCESCO GRANATA, presso il quale è elettivamente domiciliato in
Milano, Via Bartolomeo D'Alviano, 21
ATTORE-RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. FABIANA GERVASI presso la quale è elettivamente domiciliata in
Cagliari, Viale Armando Diaz, 29
CONVENUTA-RESISTENTE
Oggetto: controversie di diritto amministrativo pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
ATTORE-RICORRENTE:
“Voglia il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, così GIUDICARE In via preliminare e pregiudiziale: 1) Istanza di sospensione degli atti impugnati
Appare evidente, per quanto sin qui dedotto, la piena sussistenza del fumus boni iuris che giustifica la sospensione degli effetti di tutti i verbali di contestazione impugnati. Del resto, ove non si procedesse alla sospensione degli effetti dell'atto, la ricorrente sarebbe costretto già da subito a corrispondere la sanzione in misura integrale, con chiaro pregiudizio patrimoniale. Il nucleo familiare è infatti monoreddito ed è composto da due figli minori, uno dei quali deve essere accompagnato con l'auto alle visite neuropsichiatriche. Si chiede pertanto l'accoglimento della presente domanda cautelare per scongiurare le possibili conseguenze negative sull'intero nucleo familiare. Nel merito In via principale: 2) Previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, accertare e dichiarare la mancata notifica degli atti impositivi presupposti del fermo amministrativo intimato con cartella n 06820220015005070000;
In via subordinata: 3) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità delle pretese creditorie di cui alla impugnata intimazione di pagamento per violazione dell'obbligo di motivazione e di trasparenza e per l'effetto dichiarare nulla e/o annullabile e/o inefficace il fermo amministrativo n. 06820220015005070000.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
CONVENUTO-RESISTENTE:
pagina 2 di 8 “l'Ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, Voglia:
I – IN VIA CAUTELARE
Rigettare, stante l'insussistenza dei presupposti di legge, l'avversa istanza cautelare di sospensione, confermando l'efficacia dell'atto impugnato.
II – NEL MERITO
In forza delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono, dichiarare inammissibili, inconsistenti e comunque infondati i motivi di opposizione fatti valere dal ricorrente e, per l'effetto, rigettare l'avverso ricorso, confermando la legittimità, validità ed efficacia del preavviso di fermo opposto e delle cartelle ad esso sottese, nonché la dovutezza, sussistenza ed esigibilità dei crediti con esse azionati, mandando, in ogni caso, l assolta da ogni avversa pretesa. Controparte_2
III - IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
pagina 3 di 8 Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 15 marzo 2024, , ha convenuto in Parte_1
giudizio l' , impugnando la comunicazione preventiva Controparte_1
di fermo amministrativo n. 06880202400013366000 notificatagli dall
[...]
in data 1° marzo 2024. Controparte_1
Tale comunicazione, precisa il ricorrente, riporta una serie di richieste economiche riferibili a due diverse cartelle di pagamento per violazione del Codice della Strada e bollo auto:
- cartella n. 06820220015005070000 - notificata il 23/11/2022, per un importo di
26.021,62 euro;
- cartella n. 06820230042859866000 - notificata il 29/8/2023, per un importo di 222,21 euro.
La somma totale è pari a 26.336,80 euro.
Il ricorrente assume di non aver mai ricevuto le notifiche corrispondenti, neppure dei verbali risalenti al 2022, cui le stesse si riferiscono, tenuto conto del fatto che egli è partito per l'Egitto molte volte dal 30 agosto 2022 al 4 ottobre 2022, dal 30 giugno 2023 al 30 luglio 2023, dal 4 luglio 2021 al 30 luglio 2021. Sostiene, inoltre, che il veicolo sottoposto a fermo amministrativo rappresenta l'unico mezzo di trasporto della famiglia utilizzato per condurre il figlio di cinque anni, ad Persona_1
effettuare fondamentali visite neuropsichiatriche.
Infine, il ricorrente lamenta che l'instauranda procedura esecutiva si appalesa viziata, in quanto la cartella n. 06820230042859866000 è già stata pagata in data 4 marzo 2024 e chiede, conseguentemente di accertare e dichiarare la mancata notifica degli atti impositivi presupposti del fermo amministrativo intimato con cartella n pagina 4 di 8 06820220015005070000, previa sospensione degli effetti di tutti i verbali di contestazione impugnati.
In subordine, chiede di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità delle pretese creditorie di cui alla impugnata intimazione di pagamento per violazione dell'obbligo di motivazione e di trasparenza e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il fermo amministrativo n. 06820220015005070000.
2. L si è costituita e ha rilevato, preliminarmente, Controparte_3
che il ricorrente ha provveduto al pagamento della cartella n. 06820230042859866000, pagamento che però è stato eseguito, come dal medesimo riferito, in data 4 marzo 2024, quindi dopo la notifica del preavviso di fermo opposto, avvenuta il 1° marzo 2024.
Da qui, rileva la resistente, deriva l'infondatezza del ricorso basatio su vizi di procedura.
In ogni caso, precisa, la stessa non terrà conto della cartella ai fini dell'iscrizione del fermo, né essa verrà azionata con altre procedure.
Osserva inoltre la resistente che il preavviso di fermo opposto è stato regolarmente preceduto dalla rituale notifica al contribuente delle cartelle n. 06820220015005070000
e n. 6820230042859866000.
Quanto alla cartella n. 06820220015005070000, l'unica per la quale non è cessata la materia del contendere, dopo un primo tentativo tramite raccomandata a.r. non andato a buon fine – essa è stata notificata al signor tramite messo che, Parte_2
dopo alcuni tentativi infruttuosi, in data 21 novembre 2022, si è recato presso il luogo che dalle ricerche svolte risultava corrispondere alla residenza del ricorrente e, accertata l'irreperibilità assoluta del destinatario, come previsto dall'articolo 60, primo comma, lettera e), del DPR n. 600/1973, ha provveduto a depositare l'atto nella casa comunale e pagina 5 di 8 ad affiggere all'albo l'avviso di deposito dal 22.11.2022 al 23.11.2022, formalità con il compimento delle quali la notifica della cartella si è perfezionata.
Anche la cartella relativamente alla quale è cessata la materia del contendere è stata ritualmente notificata.
La mancata impugnazione della cartella nel termine di 30 giorni dalla sua notifica comporta la decadenza dalla possibilità di far valere qualsiasi contestazione, sia con riferimento ad essa, sia con riferimento agli atti presupposti, pertanto, anche in proposito, le contestazioni sollevate dal ricorrente non possono trovare accoglimento.
Parimenti, non può essere accolta la richiesta dell'opponente di ottenere una pronuncia che accerti e dichiari la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità delle pretese creditorie di cui alla impugnata intimazione di pagamento per violazione dell'obbligo di motivazione e di trasparenza e per l'effetto dichiari nullo e/o annullabile e/o inefficace il fermo amministrativo n. 06820220015005070000.
Il fermo opposto, infatti, evidenzia la resistente, indica nel dettaglio quali sono le cartelle da cui derivano le somme di cui ha chiesto il pagamento, quando sono state CP_4
notificate, a cosa si riferiscono i crediti con esse azionati e l'anno cui risalgono, nonché
l'ente titolare di detti crediti che ha provveduto alla loro iscrizione a ruolo.
Pertanto, risulta rispettato il principio di trasparenza.
I motivi di opposizione fatti valere dal signor , si afferma, Parte_1
sono infondati e inaccoglibili e quindi ne chiede il rigetto, con integrale conferma CP_4
della validità ed efficacia dell'atto impugnato e delle cartelle ad esso sottese, nonché della dovutezza dei crediti con esse azionati.
3. Il ricorso non può essere accolto.
pagina 6 di 8 Va innanzitutto rilevato che, limitatamente alla cartella n. 06820230042859866000, è cessata la materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento in data 4 marzo 2024 da parte del ricorrente.
Relativamente a tale cartella, del resto, così come in relazione alla cartella n.
06820220015005070000, l ha fornito prova documentale Controparte_2
dell'avvenuta regolare notifica.
In particolare, con riferimento alla cartella n. 06820220015005070000, risulta dal documento 7 di parte resistente l'avvenuta tentata notifica al sig. , Parte_1
presso la sua residenza, in data 25 luglio 2022 all'indirizzo di Via Sant'Adelele, 66,
Corsico, ove si dà atto che lo stesso risulta “sconosciuto”.
È stata poi nuovamente tentata la notifica in data 21 novembre 2022 nel luogo della residenza del ricorrente e ivi ne viene attestata l'irreperibilità assoluta. Quindi, ai sensi dell'articolo 60, primo comma, lettera e), del DPR n. 600/1973, l'atto è stato depositato nella casa comunale con affissione all'albo dell'avviso di deposito dal 22.11.2022 al
23.11.2022.
La notifica appare pertanto regolare.
Parimenti, appare rispettato il principio di trasparenza, in quanto il fermo opposto reca dettagliata indicazione delle cartelle da cui derivano le somme di cui titolare dei CP_4
crediti iscritti a ruolo, ha chiesto il pagamento, della data di notifica, della natura dei crediti con esse azionati e dell'anno a cui risalgono.
Di contro, l'affermazione del ricorrente della necessità dell'uso del veicolo in ambito familiare, anche per condurre il proprio figlio di cinque anni ad eseguire delle visite e terapie neuropsichiatriche è sfornita di prova, essendo stato prodotto soltanto un pagina 7 di 8 certificato del 12 ottobre 2023 che reca l'indicazione “visita neuropsichiatrica infantile
(prima visita)” (doc.4 di parte ricorrente).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere respinta.
4. Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come mofificato dal
D.M.14772022, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulle domande proposte da con ricorso depositato in data Parte_1
15.3.2024, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla cartella n.
6820230042859866000 e rigetta ogni altra domanda;
2) condanna il ricorrente a rifondere all le spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 1.700,00, oltre 15 %, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, da distrarsi a favore dell'avv. Fabiana Gervasi, antistataria.
Milano, 4 giugno 2025
Il giudice
Anna Bellesi
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