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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/03/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2665 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Pignatiello, presso il cui studio in Pomigliano d'Arco, alla via Mazzini, n. 146, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Raffaele Piazza e Laura Antonella Di Lorenzo, presso il cui studio in Caserta, alla via Roma, n. 143, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 20.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 c.p.c. spiegava Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli da in data CP_1
02.05.2024 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.166,72, oltre interessi dalla notifica del precetto al saldo e spese di notifica
1 del precetto, in virtù di sentenza di divorzio numero 291/2022 emessa dal Tribunale di Nola e depositata il 07.02.2022, esecutiva.
A tal fine lo stesso deduceva l'illegittimità dell'atto di precetto impugnato per aver, l'odierna opposta, intimato il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle spettanti in forza del titolo esecutivo;
chiedeva, altresì, accertarsi il danno subito pari ad € 20.000,00 a causa di cartelle di pagamento notificategli CP_ dall'Agenzia delle Entrate per aver, la , taciuto l'inizio di un'attività lavorativa propria e della figlia, e ne chiedeva la condanna al pagamento o la compensazione tra il credito precettato e quello spettante per la predetta causale.
Si costituiva tardivamente l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese ed attribuzione ai procuratori anticipatari.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e celebrata la prima udienza, con provvedimento del 23.1.2025 il giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e fissava l'udienza del 20 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
A tale udienza, fatte precisare le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Va disattesa l'eccezione di illegittimità dell'atto di precetto per aver, l'opposta, richiesto somme maggiori rispetto a quelle portate dal titolo esecutivo azionato.
L'opponente eccepiva come non dovuta la somma di € 1.440,00, richiesta quale differenza di € 60,00 su ciascuna mensilità, perché sino alla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 07.02.2022, egli era soggetto alla trattenuta dello stipendio ex art. 156 c.c. di € 400,00 mensili in favore delle CP_ figlie, e, per il periodo successivo riteneva colpevole il comportamento della che aveva taciuto l'avvenuta modifica dell'importo.
Alla luce della documentazione in atti si evince che l'atto di precetto segue analiticamente quanto stabilito dall'ordinanza presidenziale prima e dalla sentenza del Tribunale di Nola poi. Con sentenza di divorzio n°291/2022 del 07/02/2022, il Tribunale ha condannato al pagamento Parte_1 della somma di € 260,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia , Per_1 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie a partire dal 19/02/2019, data dell'ordinanza presidenziale, ed € 200,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia fino alla pronuncia Per_2
2 della sentenza di divorzio.
L'opposta ha correttamente calcolato l'importo aggiuntivo di € 60,00 dall'ordinanza presidenziale alla sentenza di divorzio.
Emerge inoltre che la somma versata in eccesso dal datore di lavoro è stata decurtata dall'importo precettato.
In merito alle ulteriori contestazioni va ribadito che tra le parti non risulta intervenuta alcuna modifica delle statuizioni relative al mantenimento CP_ per le figlie in favore della e che a nulla vale la circostanza che nelle more la figlia sia diventata maggiorenne, permanendo l'obbligo a carico del Per_1 padre.
È priva di pregio la doglianza di parte opponente circa la richiesta dell'iban alla figlia , maggiorenne, rimasta a suo dire priva di riscontro e Per_1 tale da causare l'impossibilità di provvedere al pagamento. Ed invero, in assenza di intervenuta modifica delle condizioni di separazione, l Pt_1 CP_ avrebbe dovuto versare alla le somme dovute a titolo di mantenimento della figlia, ancorché maggiorenne, come affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale “Il pagamento diretto al figlio, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere deciso solo dal Giudice” (Cass. n. 9700/2021).
Non appare, infine, fondata la domanda di risarcimento formulata nei confronti dell'opposta per le cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate a seguito delle rettifiche operate da quest'ultima per il fatto che l'opponente ha indicato figli a carico in assenza dei requisiti di reddito e per aver dichiarato a carico figli dichiarati a carico anche dall'altro genitore, dovendo innanzitutto la figlia comunicare al padre i propri redditi e non emergendo che l'opponente abbia fatto alcunché per evitare la rilevata incongruità nella misura in cui i figli sono stati dichiarati fiscalmente a carico. Peraltro, era onere dell'opponente opporsi alla cartella di pagamento nelle forme di legge.
Le spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi, tenuto conto del basso grado di difficoltà della causa, con attribuzione in favore dei procuratori di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa RGAC N. 2655/2024 promossa da nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione;
3 - condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Raffaele Piazza e Laura Antonella Di Lorenzo.
Nola, li 5 marzo 2025 il giudice
Dr. Gennaro BEATRICE
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II SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2665 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Pignatiello, presso il cui studio in Pomigliano d'Arco, alla via Mazzini, n. 146, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Raffaele Piazza e Laura Antonella Di Lorenzo, presso il cui studio in Caserta, alla via Roma, n. 143, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 20.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 c.p.c. spiegava Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli da in data CP_1
02.05.2024 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.166,72, oltre interessi dalla notifica del precetto al saldo e spese di notifica
1 del precetto, in virtù di sentenza di divorzio numero 291/2022 emessa dal Tribunale di Nola e depositata il 07.02.2022, esecutiva.
A tal fine lo stesso deduceva l'illegittimità dell'atto di precetto impugnato per aver, l'odierna opposta, intimato il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle spettanti in forza del titolo esecutivo;
chiedeva, altresì, accertarsi il danno subito pari ad € 20.000,00 a causa di cartelle di pagamento notificategli CP_ dall'Agenzia delle Entrate per aver, la , taciuto l'inizio di un'attività lavorativa propria e della figlia, e ne chiedeva la condanna al pagamento o la compensazione tra il credito precettato e quello spettante per la predetta causale.
Si costituiva tardivamente l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese ed attribuzione ai procuratori anticipatari.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e celebrata la prima udienza, con provvedimento del 23.1.2025 il giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e fissava l'udienza del 20 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
A tale udienza, fatte precisare le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Va disattesa l'eccezione di illegittimità dell'atto di precetto per aver, l'opposta, richiesto somme maggiori rispetto a quelle portate dal titolo esecutivo azionato.
L'opponente eccepiva come non dovuta la somma di € 1.440,00, richiesta quale differenza di € 60,00 su ciascuna mensilità, perché sino alla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 07.02.2022, egli era soggetto alla trattenuta dello stipendio ex art. 156 c.c. di € 400,00 mensili in favore delle CP_ figlie, e, per il periodo successivo riteneva colpevole il comportamento della che aveva taciuto l'avvenuta modifica dell'importo.
Alla luce della documentazione in atti si evince che l'atto di precetto segue analiticamente quanto stabilito dall'ordinanza presidenziale prima e dalla sentenza del Tribunale di Nola poi. Con sentenza di divorzio n°291/2022 del 07/02/2022, il Tribunale ha condannato al pagamento Parte_1 della somma di € 260,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia , Per_1 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie a partire dal 19/02/2019, data dell'ordinanza presidenziale, ed € 200,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia fino alla pronuncia Per_2
2 della sentenza di divorzio.
L'opposta ha correttamente calcolato l'importo aggiuntivo di € 60,00 dall'ordinanza presidenziale alla sentenza di divorzio.
Emerge inoltre che la somma versata in eccesso dal datore di lavoro è stata decurtata dall'importo precettato.
In merito alle ulteriori contestazioni va ribadito che tra le parti non risulta intervenuta alcuna modifica delle statuizioni relative al mantenimento CP_ per le figlie in favore della e che a nulla vale la circostanza che nelle more la figlia sia diventata maggiorenne, permanendo l'obbligo a carico del Per_1 padre.
È priva di pregio la doglianza di parte opponente circa la richiesta dell'iban alla figlia , maggiorenne, rimasta a suo dire priva di riscontro e Per_1 tale da causare l'impossibilità di provvedere al pagamento. Ed invero, in assenza di intervenuta modifica delle condizioni di separazione, l Pt_1 CP_ avrebbe dovuto versare alla le somme dovute a titolo di mantenimento della figlia, ancorché maggiorenne, come affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale “Il pagamento diretto al figlio, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere deciso solo dal Giudice” (Cass. n. 9700/2021).
Non appare, infine, fondata la domanda di risarcimento formulata nei confronti dell'opposta per le cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate a seguito delle rettifiche operate da quest'ultima per il fatto che l'opponente ha indicato figli a carico in assenza dei requisiti di reddito e per aver dichiarato a carico figli dichiarati a carico anche dall'altro genitore, dovendo innanzitutto la figlia comunicare al padre i propri redditi e non emergendo che l'opponente abbia fatto alcunché per evitare la rilevata incongruità nella misura in cui i figli sono stati dichiarati fiscalmente a carico. Peraltro, era onere dell'opponente opporsi alla cartella di pagamento nelle forme di legge.
Le spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi, tenuto conto del basso grado di difficoltà della causa, con attribuzione in favore dei procuratori di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa RGAC N. 2655/2024 promossa da nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione;
3 - condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Raffaele Piazza e Laura Antonella Di Lorenzo.
Nola, li 5 marzo 2025 il giudice
Dr. Gennaro BEATRICE
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