Sentenza 29 aprile 2011
Massime • 1
Il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali, che integra la condotta dell'omonima contravvenzione, non presuppone che il soggetto richiesto sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo.
Commentario • 1
- 1. Art. 651 - Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personalehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2011, n. 18592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18592 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 29/04/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 552
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 30235/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE NG GE N. IL 20/10/1976;
avverso la sentenza n. 15194/2008 TRIB.SEZ.DIST. di GROTTAGLIE, del 26/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO Massimo;
Udito, altresì, in pubblica udienza, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Dott. GALASSO Aurelio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
RILEVA
1. - Con sentenza, deliberata il 26 aprile 2010 e depositata in pari data, il Tribunale ordinario di Taranto - Sezione distaccata di Grottaglie ha condannato alla pena della ammenda in Euro cento venti, CH De EL, imputato della contravvenzione di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale ai sensi dell'art.651 c.p., motivando: dal testimoniale (ispettore della Polizia di
Stato Albino HI) è risultato che il giudicabile, debitamente richiesto, dapprima rifiutò di "fornire le proprie generalità" e, solo successivamente, indicò nome e residenza, rendendo, così, necessario l'espletamento di ulteriori ricerche per la completa identificazione;
non è sindacabile il discrezionale esercizio dell'atto di polizia, essendo fuori discussione qualifica e competenza del pubblico ufficiale;
ne' rileva in alcun modo che l'imputato non si trovasse alla guida del veicolo, in occasione del controllo.
2. - Ricorre per cassazione l'imputato, personalmente, mediante atto dell'11 maggio 2010, col quale sviluppa due motivi, dichiarando di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 651 c.p. (primo e secondo motivo), nonché promiscuamente contraddittorietà della motivazione (primo motivo). 2.1 - Col primo motivo il ricorrente oppone, con richiamo e allegazione di alcuni passi della trascrizione della registrazione fonica degli esami dei testi HI e SA, che la richiesta del pubblico ufficiale concerneva la esibizione dei documenti di identità e non la dichiarazione delle generalità, sicché sarebbe stata semmai integrata la violazione amministrativa prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 192, comma 2, con conseguente esclusione, in virtù del principio di specialità ai sensi della L.24 novembre 1981, n. 689, art. 9, della ritenuta contravvenzione.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente obietta che, non essendo egli ne' conducente, ne' proprietario del veicolo in relazione al quale si era reso necessario l'intervento della Polizia di Stato per l'intralcio cagionato alla circolazione, difettava il presupposto (delle ragioni di ordine pubblico) per la richiesta delle generalità nei confronti di terzo estraneo alla violazione amministrativa. 3. - Il ricorso è infondato.
3.1 - In ordine all'accertamento della condotta omissiva affatto priva di giuridico pregio è la negativa, in punto di fatto, della richiesta di dichiarare le generalità (positivamente accertata dal giudice di merito), opposta dal ricorrente mediante richiami e allegazioni, incompleti e frammentali, della prova orale, sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione in relazione alle testimonianze indicate. Soccorre, infatti, esattamente in termini, il principio di diritto secondo il quale: "in forza della regola della autosufficienza del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto" (Sez. 4, 26 giugno 2008, n. 37982, Buzi, massima n. 241023).
3.2 - Neppure è ravvisabile alcuna violazione di legge: la potestà del pubblico ufficiale di richiedere indicazioni sulla identità personale, sullo stato o su altre qualità personali, sancita dall'art. 651 c.p., non è circoscritta alla ipotesi che il soggetto attivo della contravvenzione sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo;
ne' - laddove, come nella specie, sono fuori discussione la soggettiva qualità dei pubblici ufficiali intervenuti e la circostanza che costoro intervennero nell'esercizio delle funzioni di istituto della Polizia di Stato, in relazione a intralcio arrecato alla circolazione veicolare - è sindacabile "la discrezionalità della concreta iniziativa" assunta dal pubblico ufficiale colla richiesta di dichiarare le generalità rivolta al giudicabile presente in loco.
3.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011