Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2011, n. 18592
CASS
Sentenza 29 aprile 2011

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Massime1

Il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali, che integra la condotta dell'omonima contravvenzione, non presuppone che il soggetto richiesto sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo.

Commentario1

  • 1Art. 651 - Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2011, n. 18592
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18592
Data del deposito : 29 aprile 2011

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