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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2246 2020
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da
[...]
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
VALLONE DANILO;
ricorrente contro
(c.f. con l'avv. CORTESE CP_1 C.F._1
NINO MARIA resistente avente ad oggetto: retribuzione
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 5 Con ricorso per decreto ingiuntivo notificato il 22.09.2020 CP_1
, premesso di rivestire la qualifica di Dirigente Medico presso
[...]
l'Unità Operativa Malattie Infettive dell'Ospedale Maggiore di Modica, esponeva di aver partecipato ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale dell'anno 2015, previsti ai sensi dell'art. 1, co.1, lett. D, della L.n. 135/1990 per la prevenzione e il contrasto della diffusione delle infezioni da HIV, tenutisi fuori dall'orario di servizio;
di aver, conseguentemente, maturato il diritto alla corresponsione del relativo assegno di studio, previsto dalla richiamata disposizione di legge, di importo pari a 4 milioni di lire (€ 2.066,00); di aver, nondimeno, Contr ricevuto dall un assegno di soli € 1.506,97. Chiedeva pertanto in via monitoria ingiungersi il pagamento della relativa differenza di €
559,03, oltre interessi e rivalutazione.
Avverso il decreto ingiuntivo (n. 639/2020) reso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa spiegava tempestiva opposizione l CP_3
rilevando, anzitutto, la carenza di legittimazione passiva
[...]
dell'Ente opponente e, in ogni caso, la correttezza del proprio operato, essendosi limitata a ripartire tra il personale avente diritto la somma di €
81.144,96 assegnatale, al lordo di IRAP e oneri sociali, con decreto regionale n. 2055/2016 dall'Assessorato della Salute della Regione
Siciliana; che, con delibera n. 3188/2019, l di aveva CP_2 Pt_1
provveduto a destinare il suddetto importo al pagamento dei corrispettivi dovuti al personale discente, ai docenti, agli organizzatori e facilitatori di formazione, nonché dei relativi oneri di legge;
deduceva, altresì, che, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. D), della l. n. 135/1990, l'assegno di studio corrisposto in ragione della partecipazione agli eventi formativi previsti per il contrasto alla diffusione delle infezioni HIV, era di lire 4 milioni lordi annui e che, pertanto, era da ritenersi infondata la pretesa attorea di ottenere un compenso netto equivalente a quello previsto al lordo;
che in
Pagina 2 di 5 ogni caso vi era carenza di prova scritta ai sensi degli artt. 633 e ss.
c.p.c.; chiedeva, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo impugnato.
L'opposto spiegava difese deducendo l'erronea decurtazione, da parte dell dalla somma di € 2.066,00 delle spese relative a IRAP e CP_2
oneri sociali;
instava, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo.
***
Nonostante le decisioni di segno contrario rese da questo Tribunale in casi analoghi, l'opposizione è infondata.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale sollevata Contr dall è infondata perché soggetto passivo del diritto al compenso di cui all'art. 1 co. 1 lett. d) l. 135/1990 non può che essere l'organizzatore Contr del corso, ossia l' a prescindere dalla provenienza della relativa provvista.
Il D. Lgs. 446 del 1997 recita all'art. 1: “È istituita l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni. 2.
Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”.
Il seguente art. 3 individua, poi, i soggetti passivi dell'IRAP negli enti pubblici e privati che esercitano l'attività di produzione e scambio di beni ovvero di prestazione di servizi e, dunque, nel caso di specie, nell opponente quale attuatrice del corso di aggiornamento. CP_2
La normativa non consente, dunque, di trasferire l'onere di tale imposizione sui percettori degli assegni di studio, tenuto conto, peraltro, che trattasi di “tributo che ha per presupposto il valore della produzione netta riguardante l'attività esercitata in una o più o regione e quindi
Pagina 3 di 5 grava unicamente sul soggetto che realizza la predetta attività” (Corte
d'Appello di Roma, sent. n. 872/2021).
A riguardo, si evidenzia come, sulla scorta di analoghe considerazioni,
l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, in riscontro al quesito posto dall'Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato
Regionale della Sanità, ha ritenuto “legittima l'istanza […] di integrazione del finanziamento già disposto per l'organizzazione dei corsi in parola. Ciò al fine di attribuire all'ente i mezzi necessari all'assolvimento dell'obbligo tributario” (cfr. doc. 6 allegato alla memoria di costituzione).
Lo stesso vale per gli oneri sociali. Infatti, il primo provvedimento di Contr attribuzione dei fondi (all. 4 opponente) erogava alle le somme comprensive degli oneri sociali: questi non possono quindi che essere quelli a carico del datore di lavoro.
L'assegno di 4 milioni di lire è quindi al lordo non dell'IRAP e degli oneri sociali, ma delle ritenute fiscali e contributive gravanti sui redditi del soggetto percettore.
Alla luce delle argomentazioni sopra richiamate, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto: infatti la condanna ivi contenuta deve intendersi al lordo delle predette ritenute (C. 16668/2020).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta l'opposizione confermando il proprio decreto ingiuntivo n.
639/2020;
- condanna l di a rifondere a parte opposta le spese di CP_2 Pt_1
lite, liquidate in € 500 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
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Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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