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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/02/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente rel.
Silvia Carosio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 12372/2024 promossa da:
nato a Berta, in [...], il [...] (CUI: 009OG42), rappresentato Parte_1 e difeso dall'Avv. Antonio Zanocco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 4.6.2024, notificato il 12.6.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata in data 13.9.2022 e formalizzata da in data Parte_1
16.8.2023, volta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Torino, con provvedimento Prot. N. 1134/2024, reso in data 4.6.2024 e notificato il 12.6.2024 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del permesso, riportandosi integralmente al parere negativo reso dalla C.T. di l'8.5.2024, la quale ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il CP_1
rilascio del permesso. L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Nel ricorso introduttivo, la Difesa ha spiegato che è arrivato in Italia nel 2020, Parte_1
raggiungendo la moglie e i due figli minori appena trasferiti sul territorio, per ragioni mediche.
Infatti, ad è stata diagnosticata l'ipertransaminazemia cronica (cfr. doc. 2) e, per Parte_1
tale motivo, dopo aver trasmesso la sua documentazione medica, è stato preso in carico dal
Dipartimento Emergenza-Urgenza del Pronto Soccorso San Donato di Arezzo, dove ha seguito una terapia farmacologica (cfr. doc. 3).
L'attore, prosegue la Difesa, avrebbe dovuto fare ritorno in Albania in data 15.3.2021 (cfr. doc. 4), ma, a causa dell'imperversare della emergenza sanitaria COVID-19, il volo è stato cancellato.
Per tale motivo, ha continuato a vivere a Chieri (TO) assieme al nucleo famigliare, Parte_1 fino a quando l'attore e la moglie non hanno deciso di separarsi e, quindi, si è Parte_1
trasferito a , in Via Leinì n. 18 (cfr. docc. 6 e 7). Comunque, anche dopo la separazione tra i CP_1 due coniugi, l'attore mantiene rapporti regolari con i figli, provvedendo anche al loro mantenimento.
Dal punto di vista lavorativo, la Difesa rileva come dal 2023 stipulato un contratto Parte_1
di lavoro, già prorogato, presso Case s.a.s. di Campolillo Vito & C. (cfr. docc. 10, 11 e 12).
Per questi motivi
, la Difesa ritiene sussistere i presupposti per il rilascio del permesso richiesto.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 22.11.2024, udienza in cui la difesa ha rinunciato alla discussione orale ed al termine per le memorie ex art. 275 bis c.p.c. e il Giudice ha fissato udienza ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, con termine per il deposito di note scritte al 10.1.2025.
Con nota scritta del 7.1.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
Parte convenuta non ha provveduto al deposito delle note in sostituzione dell'udienza.
Allo scadere del termine, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
****
Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, in ragione del momento di manifestazione della volontà di ottenere la protezione qui richiesta, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Ciò posto, va rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla vita privata;
la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c.
ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, Parte_2
), compresi legami familiari di fatto.
[...]
Ciò premesso in linea generale, nel merito il Tribunale ritiene che la domanda debba essere accolta. , infatti, risulta ben integrato sul territorio dal punto di vista lavorativo, avendo Parte_1
lavorato regolarmente sin dal 2022 e avendo, attualmente, stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, già prorogato, in essere fino al 28.2.2025 presso Casper s.r.l., con sede a , in Via CP_1
Pianezza n. 234. Sul punto, sono in atti la comunicazione obbligatoria di assunzione e la Pt_3 proroga del contratto (cfr. doc. 1, nota dell'8.11.2024 e doc. 1, nota del 7.1.2025).
Dal punto di vista abitativo, risiede a , in Via Leinì n. 18, in un alloggio Parte_1 CP_1 concesso in comodato d'uso da un suo amico, come attestato dal contratto e dalla richiesta di cambio residenza presenti in atti (cfr. docc. 6 e 7).
Inoltre, all'udienza del 22.11.2024, – interrogato liberamente dal Giudice – ha Parte_4
dichiarato di mantenere un rapporto regolare e significativo con i due figli presenti sul territorio, di riuscire a contribuire al loro mantenimento e di avere un buon rapporto anche con la sua ex moglie.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la continuità e la regolarità dei contratti di lavoro, nonché l'ottenuta indipendenza abitativa.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete relazionale e sociale Parte_1 in Italia.
Sulle spese di lite.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, sia in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sia perché i requisiti per l'accoglimento della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda di;
Parte_5
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 co. 6, 19 D.Lgs. 286/1998
e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di Parte_1
nato a Berta, in [...], il [...] (CUI: 009OG42), del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs.
130/2020;
Compensa integralmente le spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14.1.2025
Il Presidente relatore
Dott. Andrea Natale
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente rel.
Silvia Carosio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 12372/2024 promossa da:
nato a Berta, in [...], il [...] (CUI: 009OG42), rappresentato Parte_1 e difeso dall'Avv. Antonio Zanocco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 4.6.2024, notificato il 12.6.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata in data 13.9.2022 e formalizzata da in data Parte_1
16.8.2023, volta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Torino, con provvedimento Prot. N. 1134/2024, reso in data 4.6.2024 e notificato il 12.6.2024 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del permesso, riportandosi integralmente al parere negativo reso dalla C.T. di l'8.5.2024, la quale ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il CP_1
rilascio del permesso. L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Nel ricorso introduttivo, la Difesa ha spiegato che è arrivato in Italia nel 2020, Parte_1
raggiungendo la moglie e i due figli minori appena trasferiti sul territorio, per ragioni mediche.
Infatti, ad è stata diagnosticata l'ipertransaminazemia cronica (cfr. doc. 2) e, per Parte_1
tale motivo, dopo aver trasmesso la sua documentazione medica, è stato preso in carico dal
Dipartimento Emergenza-Urgenza del Pronto Soccorso San Donato di Arezzo, dove ha seguito una terapia farmacologica (cfr. doc. 3).
L'attore, prosegue la Difesa, avrebbe dovuto fare ritorno in Albania in data 15.3.2021 (cfr. doc. 4), ma, a causa dell'imperversare della emergenza sanitaria COVID-19, il volo è stato cancellato.
Per tale motivo, ha continuato a vivere a Chieri (TO) assieme al nucleo famigliare, Parte_1 fino a quando l'attore e la moglie non hanno deciso di separarsi e, quindi, si è Parte_1
trasferito a , in Via Leinì n. 18 (cfr. docc. 6 e 7). Comunque, anche dopo la separazione tra i CP_1 due coniugi, l'attore mantiene rapporti regolari con i figli, provvedendo anche al loro mantenimento.
Dal punto di vista lavorativo, la Difesa rileva come dal 2023 stipulato un contratto Parte_1
di lavoro, già prorogato, presso Case s.a.s. di Campolillo Vito & C. (cfr. docc. 10, 11 e 12).
Per questi motivi
, la Difesa ritiene sussistere i presupposti per il rilascio del permesso richiesto.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 22.11.2024, udienza in cui la difesa ha rinunciato alla discussione orale ed al termine per le memorie ex art. 275 bis c.p.c. e il Giudice ha fissato udienza ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, con termine per il deposito di note scritte al 10.1.2025.
Con nota scritta del 7.1.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
Parte convenuta non ha provveduto al deposito delle note in sostituzione dell'udienza.
Allo scadere del termine, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
****
Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, in ragione del momento di manifestazione della volontà di ottenere la protezione qui richiesta, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Ciò posto, va rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla vita privata;
la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c.
ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, Parte_2
), compresi legami familiari di fatto.
[...]
Ciò premesso in linea generale, nel merito il Tribunale ritiene che la domanda debba essere accolta. , infatti, risulta ben integrato sul territorio dal punto di vista lavorativo, avendo Parte_1
lavorato regolarmente sin dal 2022 e avendo, attualmente, stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, già prorogato, in essere fino al 28.2.2025 presso Casper s.r.l., con sede a , in Via CP_1
Pianezza n. 234. Sul punto, sono in atti la comunicazione obbligatoria di assunzione e la Pt_3 proroga del contratto (cfr. doc. 1, nota dell'8.11.2024 e doc. 1, nota del 7.1.2025).
Dal punto di vista abitativo, risiede a , in Via Leinì n. 18, in un alloggio Parte_1 CP_1 concesso in comodato d'uso da un suo amico, come attestato dal contratto e dalla richiesta di cambio residenza presenti in atti (cfr. docc. 6 e 7).
Inoltre, all'udienza del 22.11.2024, – interrogato liberamente dal Giudice – ha Parte_4
dichiarato di mantenere un rapporto regolare e significativo con i due figli presenti sul territorio, di riuscire a contribuire al loro mantenimento e di avere un buon rapporto anche con la sua ex moglie.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la continuità e la regolarità dei contratti di lavoro, nonché l'ottenuta indipendenza abitativa.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete relazionale e sociale Parte_1 in Italia.
Sulle spese di lite.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, sia in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sia perché i requisiti per l'accoglimento della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda di;
Parte_5
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 co. 6, 19 D.Lgs. 286/1998
e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di Parte_1
nato a Berta, in [...], il [...] (CUI: 009OG42), del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs.
130/2020;
Compensa integralmente le spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14.1.2025
Il Presidente relatore
Dott. Andrea Natale