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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1604/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato il [...] a [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
, nata il [...] a [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...], C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Benvenisti del Foro di Roma, presso il cui studio – sito in Venezia, Via Asseggiano n. 161/A – sono elettivamente domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: entrambe hanno chiesto l'accoglimento della domanda congiunta;
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso il padre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo e esponevano di Parte_1 Parte_2
aver contratto in data 29.09.2018 matrimonio in Venezia, trascritto nei registri dello
Stato civile del predetto Comune dell'anno 2018, parte II, serie A, n. 95, uff. 8; che dal matrimonio era nato il figlio (nato a [...] il [...]) e che con decreto Per_1
del 10.05.2023 (pubblicato il 22.05.2023), il Tribunale di Venezia aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di trattazione scritta del 10.05.2023.
Con decreto del 2.05.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
3.10.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e assegnato alle parti termine per il deposito di note contenenti le conclusioni di seguito indicate: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29.09.2018 in Venezia, trascritto al
Registro degli atti di matrimonio al n. 95 parte II Serie A Uff. 8 Anno 2018, alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori e gli stessi Per_1
provvederanno all'educazione e all'istruzione del medesimo attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore stesso;
2) il figlio minore manterrà la residenza presso il padre, sig assegnatario Pt_1
della casa coniugale e la madre potrà tenerlo con sé ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento non appena la signora entrerà in Parte_2
possesso dell'immobile assegnatole dal Comune di Venezia in esito alla domanda di partecipazione al bando la residenza del figlio minore verrà ivi spostata. La Per_1
condivisione del tempo da trascorrere col figlio minore sarà equamente divisa tra i genitori i quali si alterneranno secondo le esigenze lavorative di entrambi e secondo gli impegni scolastici ed extrascolastici, sportivi del figli come fatto fino ad oggi. Per_1
Del pari i giorni delle festività natalizie e pasquali, nonché le ferie invernali ed estive verranno equamente condivise con entrambi i genitori e gli ascendenti secondo principio di alternanza;
3) a fronte dell'equa suddivisione del tempo trascorso con il minore, i genitori provvederanno in via diretta per le necessità quotidiane di concertando le Per_1
spese straordinarie ritenute necessarie dividendone equamente la spesa e pertanto allo stato, non viene stabilito alcun assegno ordinario di contributo al mantenimento a favore d Per_1
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver già definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
5) i coniugi si danno il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente per l'espatrio, con iscrizione nei rispettivi documenti di nato a [...] il [...].” Per_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b),
legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente,
in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più
ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rispondente all'interesse del figlio minore.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, come sopra composto:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.09.2018
tra e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Venezia, dell'anno 2018, parte II, Serie A, atto n. 95, uff. 8,
alle condizioni sopra riportate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Nulla in punto spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero