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1 maggio 2004
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12 maggio 2006
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10 ottobre 2023
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Articolo 183
Disposizioni finali 1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 .
2. Dall'attuazione (( degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2, )) non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (( 3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice e' assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facolta' previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione (( degli articoli 44, comma 4 e )) dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 . In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.
Disposizioni finali 1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 .
2. Dall'attuazione (( degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2, )) non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (( 3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice e' assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facolta' previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione (( degli articoli 44, comma 4 e )) dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 . In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.
Commentari • 18
- 1. L’utilizzazione dei giudici onorari in tribunale secondo la riformaErnesto Aghina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
SOMMARIO: 1. Cenni generali del problema; 2. L'utilizzazione del giudice onorario nella circolare consiliare sulle tabelle e nella legge delega 29.4.2016 n.57; 3. Le novità contenute nello schema di decreto legislativo; 4. La motivazione delle restrizioni nell'utilizzo dei giudici onorari; 5. L'ipotesi di “supplenza”; 6. Le disposizioni transitorie per i m.o. in servizio come g.o.t.; 7. Conclusioni e ...attese 1. Cenni generali del problema Il dibattitto successivo alla divulgazione del testo dello schema di decreto legislativo attuativo della legge delega sulla riforma della magistratura onoraria è ancora in corso, e la sua rilevanza è proporzionata a quella dell'importanza che le nuove …
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Giurisprudenza • 70
- 1. TAR Salerno, sez. II, sentenza 15/06/2018, n. 957Provvedimento: […] Come emerge della esposizione in fatto, la controversia odierna concerne essenzialmente la legittimità del decreto emesso dalla Soprintendenza in data 5 dicembre 2006 per l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica comunale n. 79/2006 relativa all'ampliamento di un fabbricato per civile abitazione su tre livelli sito alla località Magazzeni, sicché la disciplina procedimentale nella specie applicabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22.1. 2004, n.42), è quella stabilita dall'art. 159 del medesimo Codice, entrato in vigore appunto in data anteriore (1.5.2004).Leggi di più...
- art. 21 octies l. n. 241/1990·
- autorizzazione paesaggistica·
- compensazione delle spese di lite·
- comunicazione di avvio del procedimento·
- annullamento autorizzazione paesaggistica·
- discrezionalità amministrativa·
- spese di lite·
- condanna alle spese di lite·
- violazione art. 159 D.Lgs. 42/2004·
- legittimità provvedimento amministrativo·
- procedimento amministrativo·
- annullabilità provvedimento amministrativo