Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 21/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1671/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
[...]
Parte_2
con il patrocinio degli avv. ACAMPORA RAFFAELLA e DELMONTE TOMAS
( VIA G. CARDUCCI 19 COLLI AL METAURO, con elezione di domicilio C.F._2
in VIA CARDUCCI COLLI AL METAURO presso avv. ACAMPORA RAFFAELLA;
ATTORI opponenti
contro
:
, NELLA SUA QUALITÀ DI MANDATARIA, Controparte_1 [...]
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. GUGLIOTTA Controparte_2 P.IVA_1
GRAZIA e , con elezione di domicilio in VIA TERAMO 1 95129 CATANIA, presso e nello studio dell'avv. GUGLIOTTA GRAZIA;
CONVENUTO opposto
Controparte_3
chiamato contumace
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare pagina 1 di 9
Le parti hanno concluso come da atti depositati il 15.11.24 e il 13.11.24.
Parte opponente:
In via del tutto preliminare, Accertare e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione attiva della opposta/creditrice procedente e, per l'effetto Dichiarare
l'inesistenza del diritto della Creditrice procedente/opposta a procedere ad esecuzione in danno degli opponenti e, comunque, la nullità dell'atto di precetto e del pignoramento e, quindi, Dichiarare l'inefficacia dell'esecuzione promossa dalla nella qualità, in danno degli odierni ricorrenti, Controparte_1
2) Nel merito, Accogliere l'opposizione spiegata, dichiarando l'inesistenza del diritto della Creditrice procedente/opposta a procedere ad esecuzione in danno degli opponenti e, comunque, la nullità dell'atto di precetto e del pignoramento per le ragioni meglio esposte in punto di fatto e di diritto nel ricorso introduttivo e, quindi,
Dichiarare l'inefficacia dell'esecuzione promossa dalla nella Controparte_1
qualità, in danno degli odierni ricorrenti, con l'ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellare, a cura e spese della creditrice procedente, la trascrizione del pignoramento;
3) Accertare e Dichiarare il corretto rapporto di dare/avere tra le parti, previo accertamento dichiarativo della nullità parziale dei rapporti di mutuo in oggetto nella misura e per le ragioni illustrate nella parte motiva del ricorso introduttivo e, per l'effetto, Dichiarare l'inesistenza del diritto della nella qualità, a CP_1
procedere a esecuzione forzata per la parte di mutuo affetta da nullità.
4) Condannare l'opposta e la chiamata in causa alla restituzione delle somme indebitamente percepite, per come quantificate nella perizia contabile della Dott.sa
Acampora, da compensarsi con il debito residuo, in quota capitale, azionato nonché al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti, da determinarsi in via equitativa o comunque nella somma che verrà provata in corso di causa, anche all'esito dell'intervenuta aggiudicazione dei beni oggetto della procedura esecutiva.
5) Accertare e Dichiarare la nullità, inefficacia ed illegittimità dell'ipoteca concessa dagli odierni ricorrenti nei contratti di mutuo per cui è causa perché abusiva e, comunque, illecita per le ragioni espresse nella parte motiva dell'atto introduttivo, pagina 2 di 9 che qui devono intendersi per integralmente ripetute.
6) In via gradata, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda di invalidità della clausola ipotecaria che precede, Dichiarare la riduzione del valore della stessa, con spese a carico dell'opposta, accertando e dichiarando il diritto dei ricorrenti a vedersi risarcire il danno agli stessi derivante dalla presenza di una ipoteca illegittima sui propri beni, da determinarsi equitativamente.
7) Condannare parte resistente alla refusione delle spese di lite, comprese quelle relative alla fase cautelare, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Parte opposta: via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società in CP_1
ordine alle domande di ripetizione di indebito e di compensazione;
- rigettare tutte le eccezioni di parte opponente in quanto del tutto infondate in fatto e diritto;
- Rigettare l'eccezione di nullità dei mutui e delle ipoteche iscritte a garanzia del credito in quanto infondate per le ragioni dedotte in atti e, per l'effetto, riconoscere il diritto della società di agire per il recupero del proprio credito.
- Rigettare in ogni caso l'opposizione con conseguente condanna degli opponenti al pagamento delle spese del presente giudizio.
Motivi della decisione
, , proponevano opposizione deducendo che Parte_1 Parte_2 Parte_2
notificava loro atto di pignoramento immobiliare in virtù di credito vantato verso CP_1
l' per euro 240.817,42 ; egli era inadempiente, a dire della creditrice, rispetto al duplice Parte_1
mutuo fondiario con garanzia ipotecaria. Gli altri odierni opponenti rivestivano il ruolo di garanti.
Dinanzi al G.E. veniva proposta opposizione e il G. E. respingeva l'istanza di sospensione. Gli opponenti ivi lamentavano il carattere indeterminato delle somme azionate, frutto anche di usurarietà, la difformità dell'Isc indicato in contratto e il Taeg applicato , oltre alla violazione della buona fede da pagina 3 di 9 parte della banca. Si lamentava il comportamento scorretto della banca che aveva inibito ogni possibilità di accordo una volta sopravvenute le prime difficoltà di pagamento.
Veniva riproposta in questa sede di merito l'opposizione con i motivi seguenti: usurarietà dei tassi applicati, mancata trasparenza delle condizioni economiche applicate nei mutui , violazione dei principi di proporzionalità e specialità delle ipoteche;
si contestava poi l'abuso del processo per avere usato il pignoramento in modo sproporzionato rispetto al credito vantato;
si depistavano due perizie tecniche a sostegno degli assunti attorei.Si chiedeva la condanna dell'opposta alla restituzione di somme indebitamente percepite, da compensarsi con il credito residuo.
Si costituiva e per essa nella qualità di mandataria e CP_1 Controparte_2
contestava gli assunti attorei.
Deduceva che la Banca delle Marche aveva concesso a con contratto di mutuo, Parte_1
125.000,00 da estinguersi in 360 rate e che , terza datrice di ipoteca, e Pt_2 Parte_2
intervenivano come garanti. La mutuataria e la terza datrice di ipoteca concedevano anche un' ipoteca volontaria fino alla concorrenza di 250.000,00 euro;
la banca concedeva poi un secondo finanziamento all' di 120.000,00 euro da estinguersi in 360 rate. Anche in tale sede intervenivano le Parte_1
garanti allo stesso modo. In seguito al mancato pagamento delle rate di entrambi i mutui la banca dichiarava decaduti i debitori dal beneficio del termine e deliberava il passaggio a sofferenza delle posizioni. La il 5.12.22 , subentrata nella titolarità del credito, notificava atto di precetto per CP_1
240.817,42 euro, oltre interessi ad e alla veniva notificato il precetto Parte_1 Parte_2 Pt_2
solo per farle conoscere l'intenzione di agire esecutivamente;
si procedeva poi esecutivamente a danno dei tre soggetti. Eccepiva l'istituto il difetto di legittimazione passiva per la domanda di ripetizione di indebito formulata dagli opponenti perché la era succeduta come cessionaria del CP_1
credito e quindi la domanda ex art. 2033 c.c. andava proposta se del caso nei confronti del cedente.
Al fine di essere garantita, la chiedeva di chiamare in causa la cedente;
CP_1 CP_4
invero deduceva che la Banca delle Marche cedeva tutti i crediti alla Nuova Banca delle Marche spa che poi cambiava denominazione in Banca Adriatica spa. La Banca Adriatica veniva poi incorporata in che poi a sua volta cedeva i crediti a nell'ambito della cessione Controparte_5 CP_4
della azienda BA . La diveniva dunque titolare del credito nei confronti della debitrice con CP_4
legittimazione attiva e passiva. Il 28.7.21 in forza di cessione di crediti pecuniari la Parte_3
acquistava da taluni crediti sorti nel periodo tra il 1950 e il 2021 tra cui quello azionato. CP_4
Veniva dunque chiamata in causa la che rimaneva contumace. CP_4 pagina 4 di 9 La causa veniva istruita documentalmente. IN sede di memorie ex art. 171 ter sec. termine cpc veniva eccepito dagli opponenti il difetto di legittimazione attiva di parte creditrice e si insisteva nel disporre una ctu contabile.
La causa veniva trattenuta in decisione il 15.1.25.
L'opposizione è risultata infondata e va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Viene disattesa l'eccezione in quanto parte opposta ha documentato di essere legittimata attiva grazie alla produzione dell'avviso in G.U. recante la indicazione delle categorie dei rapporti ceduti in blocco e nel caso in esame è provato che sia stato ceduto nell'ambito dei crediti derivati da contratti di fìnanziamento, ipotecari e chirografari , saldi debitori di cc/c , insoluti di portafoglio, conto anticipi sorti nel periodo compreso tra il 1950 e il 31.5.21: gli opponenti hanno ottenuto il finanziamento il
7.10.08 e sono stati catalogati a sofferenza il 3.12.20 come da estratti conto ex art. 50 TUB;
vi è poi anche la dichiarazione di cessione del cedente.
Nell'ipotesi di cessione di azienda BA e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o
l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass.civ.n.13954/2006);
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è inoltre sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Cass.civ.n.31188/2017).
In quest'ipotesi il cessionario, al fine di dimostrare la titolarità del credito, anche aderendo all'orientamento più rigoroso : a) deve produrre l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione (vedere in questo senso Cass..civ.n.20495/2020); b) deve provare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (vedere in questo senso Cass.civ.n..24798/2020). pagina 5 di 9 Nel caso di specie nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 19.8.21 (doc. 9 fasc. opposto, pagina 12 e ss. ); si legge nell'avviso di cessione crediti che sono stati ceduti i crediti derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi sorti nel periodo compreso tra il giorno 01.01.1950 e il 31.05.2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”. Nel caso in esame il passaggio a sofferenza risale al
3.12.2020.
La cessione del credito in oggetto è stata d'altra parte confermata dalla cedente con la dichiarazione inviata alla cessionaria (documento depositato il 21.5.24 dall'opposta). Non è una dichiarazione di parte, perchè proviene da un terzo rispetto alle parti ovvero rispetto alla cessionaria e al ceduto .
Inoltre la piena disponibilità di tutti i documenti del rapporto in capo all'odierna opposta costituisce presunzione a suo favore (altrimenti non avrebbe avuto la disponibilità degli stessi). Ed anche la circostanza che nessun altro soggetto abbia reclamato il credito azionato è circostanza ulteriore che avalla la sussistenza della legittimazione (il cui difetto è stato eccepito peraltro solo nel corso del presente giudizio).
Venendo alla seconda eccezione , quanto alla usurarietà dei tassi e all'ISC , si rileva che sono gli stessi esecutati ad ammettere di essere ugualmente debitori di 63.619,19 euro a titolo di capitale in relazione a un mutuo e di 61.486,88 euro in relazione all'altro mutuo (così nelle perizie di parte opponente). Peraltro in entrambe le perizie (doc. 9 attoreo) si legge: ..il Taeg così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura riportato da Banca d'Italia per il periodo 1/10/08 e 31/12/08.. e il Taeg così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per le operazioni classificate come Mutui ipotecari tasso fisso, tuttavia risulta difforme dall'ISC indicato in contratto per il per il 6,147%..
pagina 6 di 9 Si rileva nella perizia l'usurarietà dei tassi solo in caso di estinzione anticipata del mutuo, aggiungendo la commissione per estinzione anticipata : ..
Ma la commissione di estinzione anticipata ha questa funzione: «non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello», bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche, per sé negative, derivanti dall'estinzione anticipata del debito nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. Pertanto non è rinvenibile in essa alcun collegamento con l'erogazione del credito e, dunque, non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108 del 1996.
In tema di usura BA, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi(Sentenza n. 7352 del 07/03/2022) .
Par
Si lamenta poi il fatto che il Taeg (o ) espresso in contratto sarebbe errato comportando l'indeterminatezza del contratto in violazione del TUB di cui all'art.117.
Ebbene si rileva che la mancata o erronea indicazione del Taeg non comporta la nullità del contratto (cfr. Trib. Roma sez. XVII 30.7.2018 n. 15884 in motivazione;
Trib. Bologna sez. III n. 34 pagina 7 di 9 del 9.1.2018): “..laddove ciò non comporti l'occultamento dello sforamento del tasso soglia di usura, la indicazione in sede contrattuale del Taeg/isc (indicatore sintetico di costo) in misura diversa da quella reale non comporta, se non nell'ambito delle operazioni di credito a consumo, la nullità della pattuizione né, quindi, le ulteriori conseguenze previste dall'art. 117 tub” (Sentenza n. 687/2018 del
05/10/2018 Tribunale di Massa).
L'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione BA di concessione di una linea di credito. Tale indicatore è stato introdotto nel nostro ordinamento, per la prima volta, dalla
Deliberazione del CICR n. 10688 del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, “di rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono
a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca
d'Italia medesima”.
L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' , non comporta, di per sé, una maggiore Pt_5 onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo
(Trib. Roma, ordinanza 19/04/2017).
Invero, l'art. 117 comma 6 TUB sanziona con la nullità le sole clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. Siffatta disposizione di legge non è, quindi, applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario.
Par Pertanto, l'errata indicazione dell' non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB come infondatamente sostenuto da parte debitrice. Né tanto meno risulta applicabile il comma 7 del medesimo art. 117 TUB, che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione (Trib. Roma, ordinanza 19/04/2017).
A ciò si aggiunga che la sanzione dell'invalidità è stata prevista dal legislatore solo per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6 TUB espressamente pagina 8 di 9 prevede che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle. È quindi evidente che, qualora il legislatore avesse voluto Par sanzionare con la nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125-bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117
TUB e, pertanto, se ne deve dedurre che, a norma di detto ultimo articolo, l'erronea indicazione
Par dell' non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito.
Peraltro con le certificazione ex art. 50 Tub il credito è stato espressamente indicato.
Quanto poi al poi alla asserita iscrizione ipotecaria eccessiva, la questione se del caso riguarda profili risarcitori non potendosi in questa sede esecutiva (ove si può chiedere solo se del caso la riduzione del pignoramento) sindacare tali condotte.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda respinta ,così provvede: respinge l'opposizione e condanna e in solido Parte_1 Parte_2 Parte_2
alla rifusione delle spese di lite della presente fase di merito in favore di Controparte_1
, NELLA SUA QUALITÀ DI MANDATARIA,
[...] Controparte_2
) che liquida complessivamente in euro 10.500,00 di cui euro 2500,00 per la fase di studio , CP_2
euro 1600 per la fase introduttiva, euro 2400,00 per la fase istruttoria, euro 4000 per la fase decisoria, oltre iva , cap e rimb. sp gen.
Cosi' deciso in data 20/01/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 9 di 9