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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11533 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10004/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10004/2025 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Dentice, presso lo studio del quale, in Napoli, via Depretis n.
114, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
( ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
procuratrice di ( ), rappresentata e difesa dagli avv. ti
[...] Controparte_3 P.IVA_2
IZ RE ) e IA LA RE ), presso C.F._3 C.F._4 lo studio dei quali, in Napoli, via Francesco Crispi n. 87, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 1349/2025 Parte_1 Parte_2 mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto di pagare, in solido, immediatamente a
[...] la somma di euro 168.040,19 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) quale CP_3 residuo credito derivante dal mutuo fondiario concluso il 27 settembre 2012 tra Banca della
Campania s.p.a. (successivamente, e (mutuo garantito, tra gli Controparte_4 Controparte_5
pagina 1 di 5 altri, dagli odierni opponenti) a mezzo notaio (rep. 28987, racc. 12369). Gli Persona_1 opponenti hanno: 1) prospettato la “assoluta carenza di titolarità del credito in capo alla CP_3
[...
(p. 1 dell'atto di citazione) atteso che dall'estratto della Gazzetta ufficiale depositato in sede monitoria risulta che “La società ha acquistato pro soluto da ciascuna banca cedente, taluni crediti pecuniari (derivanti tra le altre cose da finanziamenti ipotecari e chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa banca cedente a sofferenza in conformità alla circolare di banca
d'italia n. 272 del 30 Luglio 2008” e che, tuttavia, non ha provato che la posizione Controparte_3 risultante dal richiamato mutuo ipotecario era stata segnalata a sofferenza dalla cedente (non giustificandosi peraltro tale segnalazione in ragione della garanzia ipotecaria vantata dalla banca - cfr. circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 di Banca d'Italia); 2) eccepito l'estinzione delle obbligazioni derivanti dalle prestate fideiussioni, non avendo la banca intrapreso iniziative giudiziali nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale
(dovendo il contratto di mutuo ritenersi risolto a far data dal 01 Giugno 2016); 3) prospettato la vessatorietà ai sensi dell'art. “1469bis c.c.” dell'art. 7 del contratto di mutuo che deroga all'art. 1957
c.c.
mandataria di premesso di avere concluso con gli Controparte_1 Controparte_3 odierni opponenti (nonché con l'ulteriore garante, ), nel mese di maggio 2023, una Parte_3 transazione “volta alla sola cancellazione dell'ipoteca di cui al detto mutuo a fronte del pagamento della somma convenuta di euro 50.000,00, con espresso diritto dell'istante a richiedere il pagamento del residuo credito vantato nei confronti degli stessi” (doc. 14), ha chiesto di rigettare le domande svolte dalla controparte deducendo: i) l'infondatezza del motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) attesa la conclusione di transazione (docc. 14 e 15) pienamente eseguita (doc. 16) per effetto della quale è stata cancellata l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, è stata estinta l'espropriazione immobiliare instaurata (dc. 17) ed è stato “abbandonato” il giudizio di opposizione a precetto promosso dai (doc. 18). Fermo il carattere assorbente -in parte qua- della Pt_1 considerazione che precede, l'opposta ha pure depositato sia la raccomandata inviata da CP_4 mediante la quale i garanti sono stati costituiti in mora ed è stata loro preannunciata la
[...] risoluzione di tutti i rapporti con conseguente segnalazione alla Centrale rischi (doc. 19), sia la delibera di segnalazione a sofferenza del 31 maggio 2016 (doc. 20). Da ultimo, la parte ha depositato dichiarazione mediante la quale ha confermato di aver ceduto a Controparte_4 [...] il credito sotteso al decreto ingiuntivo qui opposto (doc. 21); ii) che la disciplina CP_3 consumeristica non è applicabile atteso che, secondo quanto risulta dal documento 8 del fascicolo monitorio, “il sig. è stato amministratore unico della Società debitrice Parte_1
pagina 2 di 5 mutuataria dal 11 luglio 1996 e il sig. proprietario del 97% delle quote Parte_2 societarie” (p. 7 della comparsa di costituzione e risposta); iii) che, in ogni caso, la banca si è tempestivamente attivata per la realizzazione del proprio credito essendosi insinuata al passivo della società debitrice principale il 19 settembre 2016 (doc. 22).
Depositate le memorie istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. all'udienza del 2.12.2025.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. Il motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) (mediante il quale i hanno inteso Pt_1 contestare non la stessa conclusione del contratto di cessione di crediti in blocco bensì, solamente,
l'inclusione in tale contratto del credito vantato nei propri confronti -sulla distinzione appena prospettata si veda, tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, 17944) è infondato per le seguenti, plurime ragioni (ciascuna delle quali idonee a fondare la presente decisione).
2.1.1. L'unica specifica (così come richiesto dal precedente di legittimità da ultimo citato) contestazione sollevata dagli opponenti quanto alla mancata ricorrenza -in concreto- di taluno dei requisiti (indicati in Gazzetta ufficiale) individuanti i crediti ceduti in blocco attiene al difetto di segnalazione a sofferenza del credito azionato in sede monitoria;
segnalazione che, nella prospettazione di parte, non avrebbe potuto esser effettuata stante la garanzia ipotecaria della quale godeva la banca.
Ebbene, premesso che l'accertamento della ricorrenza del contestato requisito passa per la verifica dell'esistenza della segnalazione (irrilevante essendone la legittimità o l'illegittimità), è qui sufficiente osservare che l'opposta ha documentato non solo la costituzione in mora dei garanti con l'avvertimento, per il caso di mancato adempimento, che si sarebbe proceduto alla segnalazione alla
Centrale Rischi (doc. 19), ma, anche, la predisposizione del modulo della segnalazione (doc. 20) dalla quale risulta la pregressa apertura di procedura di fallimento (chiaro indice di sofferenza, con conseguente obbligo di procedere alla segnalazione) della debitrice principale. Tali documenti (in relazione ai quali i non hanno svolto puntuali difese) consentono di ritenere compreso, tra i Pt_1 crediti ceduti in blocco a anche quello dalla medesima cessionaria azionato in sede Controparte_3 monitoria.
2.1.2. Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, la titolarità del credito oggetto di causa risulta (almeno indirettamente) confermata dallo stesso accordo transattivo dall'opposta prodotto quale documento 14 il quale, sottoscritto anche dagli odierni opponenti e recante in intestazione l'indicazione del mutuo ipotecario richiamato nella parte in fatto della presente sentenza, reca riconoscimento della trasferita titolarità del credito in capo a (“con la Controparte_3
pagina 3 di 5 presente, precisiamo innanzitutto che il credito riveniente dal rapporto richiamato in oggetto, con le relative garanzie accessorie, originariamente nella titolarità di titolarità di Controparte_4 per effetto di contratto di cessione di crediti in blocco e pro soluto, stipulato in data 1 giugno 2020, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge numero 130 del 30 aprile 1000 (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”), e reso noto, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 006/06/2020, Parte II n. 66,
è ora divenuto di esclusiva titolarità della società ). Controparte_3
2.1.3. Da ultimo (ed ancora in senso assorbente) non può non rilevarsi come l'inclusione del credito oggetto del presente giudizio possa (al pari della stessa -in verità, non contestata- conclusione del contratto di cessione in blocco) ritenersi provata (almeno) per presunzioni (Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, 17944) alla luce dei seguenti, concorrenti elementi: i) la dichiarazione di cessione in favore di resa da e qui prodotta quale documento 21 di parte Controparte_3 Controparte_4 opposta;
ii) la sopra richiamata transazione sottoscritta anche dagli odierni opponenti (doc. 14 di parte opposta); iii) la disponibilità, da parte dell'opposta, della documentazione (formata da
[...]
relativa alla segnalazione a sofferenza (disponibilità che -relativa ad un documento non CP_4 soggetto a forme di pubblicità- può giustificarsi solo ai sensi dell'art. 1262 c.c.).
2.2. Anche i motivi di opposizione sopra indicati ai numeri 2) e 3) (esaminabili, per quanto si dirà, congiuntamente) sono infondati.
2.2.1. Deve in via preliminare escludersi che gli odierni opponenti abbiano prestato la fideiussione
(art. 7 dell'atto pubblico per notaio 28987, racc. 12369) in qualità di Persona_2 consumatori. La ricorrenza di una simile qualità è stata espressamente esclusa già nel decreto ingiuntivo qui opposto (risultando in sede monitoria depositato il documento 8 richiamato pure dall'odierna opposta) senza che alcun elemento di segno contrario sia stato offerto dai (i Pt_1 quali, ciò nonostante, hanno in citazione richiamato l'art. 1469bis c.c. -disciplina peraltro attualmente refluita nel codice del consumo). Gli stessi opponenti hanno, del resto, nelle memorie ex art. 171ter, nn. 1 e 2 c.p.c. espressamente escluso di aver prestato la fideiussione in qualità di consumatori (sì che risulta davvero difficile comprendere l'insistito riferimento -nelle memorie ex art. 171ter c.p.c. alla giurisprudenza relativa alle condizioni in presenza delle quali è possibile accertare la qualità di consumatore del garante).
Ne discende la mancata possibilità di procedere (quanto al richiamato art. 7 dell'atto pubblico) all'accertamento di vessatorietà della clausola ai sensi dell'art. 33 cod. cons. e, pertanto, di addivenire ad una declaratoria di nullità (art. 36 cod. cons.) della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
pagina 4 di 5 2.2.2. Né può essere condivisa la difesa tesa a conseguire l'accertamento della maturata decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. Assorbente a riguardo risulta il fatto che tale norma è stata oggetto di espressa deroga da parte del richiamato art. 7 dell'atto pubblico. Deroga che è ben possibile (di recente, tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 13 gennaio 2025, n. 835) e che (neppure essendo peraltro stata sollevata esplicita eccezione dalle parti) non richiede espressa sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341
c.c. nel caso sia contenuta in un atto pubblico (tra le altre, Cass., sez. 6-2, ord. 16 luglio 2020, n.
15253).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta dalle parti e la semplicità delle questioni oggetto di causa) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la esecutività del decreto ingiuntivo n.
1349/2025 di questo Tribunale;
2) condanna e in solido, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
quale procuratrice di delle spese del presente Controparte_1 Controparte_3 giudizio che liquida in euro 7.051,50, oltre 15% spese generali, c. a. ed i. v. a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10004/2025 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Dentice, presso lo studio del quale, in Napoli, via Depretis n.
114, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
( ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
procuratrice di ( ), rappresentata e difesa dagli avv. ti
[...] Controparte_3 P.IVA_2
IZ RE ) e IA LA RE ), presso C.F._3 C.F._4 lo studio dei quali, in Napoli, via Francesco Crispi n. 87, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 1349/2025 Parte_1 Parte_2 mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto di pagare, in solido, immediatamente a
[...] la somma di euro 168.040,19 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) quale CP_3 residuo credito derivante dal mutuo fondiario concluso il 27 settembre 2012 tra Banca della
Campania s.p.a. (successivamente, e (mutuo garantito, tra gli Controparte_4 Controparte_5
pagina 1 di 5 altri, dagli odierni opponenti) a mezzo notaio (rep. 28987, racc. 12369). Gli Persona_1 opponenti hanno: 1) prospettato la “assoluta carenza di titolarità del credito in capo alla CP_3
[...
(p. 1 dell'atto di citazione) atteso che dall'estratto della Gazzetta ufficiale depositato in sede monitoria risulta che “La società ha acquistato pro soluto da ciascuna banca cedente, taluni crediti pecuniari (derivanti tra le altre cose da finanziamenti ipotecari e chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa banca cedente a sofferenza in conformità alla circolare di banca
d'italia n. 272 del 30 Luglio 2008” e che, tuttavia, non ha provato che la posizione Controparte_3 risultante dal richiamato mutuo ipotecario era stata segnalata a sofferenza dalla cedente (non giustificandosi peraltro tale segnalazione in ragione della garanzia ipotecaria vantata dalla banca - cfr. circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 di Banca d'Italia); 2) eccepito l'estinzione delle obbligazioni derivanti dalle prestate fideiussioni, non avendo la banca intrapreso iniziative giudiziali nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale
(dovendo il contratto di mutuo ritenersi risolto a far data dal 01 Giugno 2016); 3) prospettato la vessatorietà ai sensi dell'art. “1469bis c.c.” dell'art. 7 del contratto di mutuo che deroga all'art. 1957
c.c.
mandataria di premesso di avere concluso con gli Controparte_1 Controparte_3 odierni opponenti (nonché con l'ulteriore garante, ), nel mese di maggio 2023, una Parte_3 transazione “volta alla sola cancellazione dell'ipoteca di cui al detto mutuo a fronte del pagamento della somma convenuta di euro 50.000,00, con espresso diritto dell'istante a richiedere il pagamento del residuo credito vantato nei confronti degli stessi” (doc. 14), ha chiesto di rigettare le domande svolte dalla controparte deducendo: i) l'infondatezza del motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) attesa la conclusione di transazione (docc. 14 e 15) pienamente eseguita (doc. 16) per effetto della quale è stata cancellata l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, è stata estinta l'espropriazione immobiliare instaurata (dc. 17) ed è stato “abbandonato” il giudizio di opposizione a precetto promosso dai (doc. 18). Fermo il carattere assorbente -in parte qua- della Pt_1 considerazione che precede, l'opposta ha pure depositato sia la raccomandata inviata da CP_4 mediante la quale i garanti sono stati costituiti in mora ed è stata loro preannunciata la
[...] risoluzione di tutti i rapporti con conseguente segnalazione alla Centrale rischi (doc. 19), sia la delibera di segnalazione a sofferenza del 31 maggio 2016 (doc. 20). Da ultimo, la parte ha depositato dichiarazione mediante la quale ha confermato di aver ceduto a Controparte_4 [...] il credito sotteso al decreto ingiuntivo qui opposto (doc. 21); ii) che la disciplina CP_3 consumeristica non è applicabile atteso che, secondo quanto risulta dal documento 8 del fascicolo monitorio, “il sig. è stato amministratore unico della Società debitrice Parte_1
pagina 2 di 5 mutuataria dal 11 luglio 1996 e il sig. proprietario del 97% delle quote Parte_2 societarie” (p. 7 della comparsa di costituzione e risposta); iii) che, in ogni caso, la banca si è tempestivamente attivata per la realizzazione del proprio credito essendosi insinuata al passivo della società debitrice principale il 19 settembre 2016 (doc. 22).
Depositate le memorie istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. all'udienza del 2.12.2025.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. Il motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) (mediante il quale i hanno inteso Pt_1 contestare non la stessa conclusione del contratto di cessione di crediti in blocco bensì, solamente,
l'inclusione in tale contratto del credito vantato nei propri confronti -sulla distinzione appena prospettata si veda, tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, 17944) è infondato per le seguenti, plurime ragioni (ciascuna delle quali idonee a fondare la presente decisione).
2.1.1. L'unica specifica (così come richiesto dal precedente di legittimità da ultimo citato) contestazione sollevata dagli opponenti quanto alla mancata ricorrenza -in concreto- di taluno dei requisiti (indicati in Gazzetta ufficiale) individuanti i crediti ceduti in blocco attiene al difetto di segnalazione a sofferenza del credito azionato in sede monitoria;
segnalazione che, nella prospettazione di parte, non avrebbe potuto esser effettuata stante la garanzia ipotecaria della quale godeva la banca.
Ebbene, premesso che l'accertamento della ricorrenza del contestato requisito passa per la verifica dell'esistenza della segnalazione (irrilevante essendone la legittimità o l'illegittimità), è qui sufficiente osservare che l'opposta ha documentato non solo la costituzione in mora dei garanti con l'avvertimento, per il caso di mancato adempimento, che si sarebbe proceduto alla segnalazione alla
Centrale Rischi (doc. 19), ma, anche, la predisposizione del modulo della segnalazione (doc. 20) dalla quale risulta la pregressa apertura di procedura di fallimento (chiaro indice di sofferenza, con conseguente obbligo di procedere alla segnalazione) della debitrice principale. Tali documenti (in relazione ai quali i non hanno svolto puntuali difese) consentono di ritenere compreso, tra i Pt_1 crediti ceduti in blocco a anche quello dalla medesima cessionaria azionato in sede Controparte_3 monitoria.
2.1.2. Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, la titolarità del credito oggetto di causa risulta (almeno indirettamente) confermata dallo stesso accordo transattivo dall'opposta prodotto quale documento 14 il quale, sottoscritto anche dagli odierni opponenti e recante in intestazione l'indicazione del mutuo ipotecario richiamato nella parte in fatto della presente sentenza, reca riconoscimento della trasferita titolarità del credito in capo a (“con la Controparte_3
pagina 3 di 5 presente, precisiamo innanzitutto che il credito riveniente dal rapporto richiamato in oggetto, con le relative garanzie accessorie, originariamente nella titolarità di titolarità di Controparte_4 per effetto di contratto di cessione di crediti in blocco e pro soluto, stipulato in data 1 giugno 2020, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge numero 130 del 30 aprile 1000 (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”), e reso noto, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 006/06/2020, Parte II n. 66,
è ora divenuto di esclusiva titolarità della società ). Controparte_3
2.1.3. Da ultimo (ed ancora in senso assorbente) non può non rilevarsi come l'inclusione del credito oggetto del presente giudizio possa (al pari della stessa -in verità, non contestata- conclusione del contratto di cessione in blocco) ritenersi provata (almeno) per presunzioni (Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, 17944) alla luce dei seguenti, concorrenti elementi: i) la dichiarazione di cessione in favore di resa da e qui prodotta quale documento 21 di parte Controparte_3 Controparte_4 opposta;
ii) la sopra richiamata transazione sottoscritta anche dagli odierni opponenti (doc. 14 di parte opposta); iii) la disponibilità, da parte dell'opposta, della documentazione (formata da
[...]
relativa alla segnalazione a sofferenza (disponibilità che -relativa ad un documento non CP_4 soggetto a forme di pubblicità- può giustificarsi solo ai sensi dell'art. 1262 c.c.).
2.2. Anche i motivi di opposizione sopra indicati ai numeri 2) e 3) (esaminabili, per quanto si dirà, congiuntamente) sono infondati.
2.2.1. Deve in via preliminare escludersi che gli odierni opponenti abbiano prestato la fideiussione
(art. 7 dell'atto pubblico per notaio 28987, racc. 12369) in qualità di Persona_2 consumatori. La ricorrenza di una simile qualità è stata espressamente esclusa già nel decreto ingiuntivo qui opposto (risultando in sede monitoria depositato il documento 8 richiamato pure dall'odierna opposta) senza che alcun elemento di segno contrario sia stato offerto dai (i Pt_1 quali, ciò nonostante, hanno in citazione richiamato l'art. 1469bis c.c. -disciplina peraltro attualmente refluita nel codice del consumo). Gli stessi opponenti hanno, del resto, nelle memorie ex art. 171ter, nn. 1 e 2 c.p.c. espressamente escluso di aver prestato la fideiussione in qualità di consumatori (sì che risulta davvero difficile comprendere l'insistito riferimento -nelle memorie ex art. 171ter c.p.c. alla giurisprudenza relativa alle condizioni in presenza delle quali è possibile accertare la qualità di consumatore del garante).
Ne discende la mancata possibilità di procedere (quanto al richiamato art. 7 dell'atto pubblico) all'accertamento di vessatorietà della clausola ai sensi dell'art. 33 cod. cons. e, pertanto, di addivenire ad una declaratoria di nullità (art. 36 cod. cons.) della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
pagina 4 di 5 2.2.2. Né può essere condivisa la difesa tesa a conseguire l'accertamento della maturata decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. Assorbente a riguardo risulta il fatto che tale norma è stata oggetto di espressa deroga da parte del richiamato art. 7 dell'atto pubblico. Deroga che è ben possibile (di recente, tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 13 gennaio 2025, n. 835) e che (neppure essendo peraltro stata sollevata esplicita eccezione dalle parti) non richiede espressa sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341
c.c. nel caso sia contenuta in un atto pubblico (tra le altre, Cass., sez. 6-2, ord. 16 luglio 2020, n.
15253).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta dalle parti e la semplicità delle questioni oggetto di causa) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la esecutività del decreto ingiuntivo n.
1349/2025 di questo Tribunale;
2) condanna e in solido, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
quale procuratrice di delle spese del presente Controparte_1 Controparte_3 giudizio che liquida in euro 7.051,50, oltre 15% spese generali, c. a. ed i. v. a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 5 di 5