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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 455/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada
Favarolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 455 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
(C.F. ; P.I. ), Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Siracusa, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Milano, Viale Jenner n. 40/A, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F. ), in persona della responsabile Antifrode Controparte_1 P.IVA_2
e rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Cristina Alemanno, CP_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Ca' Granda 2/12, come da procura alle liti in atti
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di assicurazione
CONCLUSIONI
Per parte attrice:“NEL MERITO:
-accertare e dichiarare che la società convenuta non ha adempiuto all'obbligo derivante dalla polizza assicurativa in atti stipulata con l'attore e, conseguentemente, ex artt. 1882 e ss. nonché 1173 e ss. del Codice Civile condannarla al versamento in favore del Sig. dei relativi indennizzi, e quindi al pagamento di Controparte_4
€.6.563,60 per il sinistro n. 2022010401564600 relativo a danneggiamento doloso di beni, ed al pagamento di
€.45.000,00 per il sinistro n. 2022010401564100 relativo al furto di beni presenti all'interno dell'attività commerciale, ovvero condannare la convenuta al pagamento delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
-il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore legale, quale integrale antistatario.
pagina 1 di 8 IN SEDE ISTRUTTORIA
-disporsi una CTU, per quantificare il valore dei beni asportati a seguito del furto oggetto del presente giudizio nonché per la valutazione dei danni subiti dall'attore a seguito delle forzature e/o rotture causate da ignoti, per l'intrusione nel negozio di quest'ultimo.
Salvis Iuribus”
Per parte convenuta:“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Respingere, siccome infondate in fatto e in diritto e totalmente carenti di prova, le domande avanzate dal sig.
[...] titolare della Ditta Individuale MOBILE SHOP di Controparte_4 [...]
per tutti i motivi di cui in atti;
Controparte_4
2) In subordine e salvo gravame: liquidare il danno subito dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa in misura giusta ed equa e rispondente alle più obiettive risultanze istruttorie, con rigetto di ogni maggiore ed infondata pretesa e con applicazione delle limitazioni, degli scoperti e delle franchigie previste dalla polizza e dalle CGA.
3) In via istruttoria insiste nella richiesta di CTU come da propria terza memoria ex art. 171 ter cpc
4) Compensi, accessori come per legge, spese del giudizio rifusi”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 18 dicembre 2023 , quale Parte_1 titolare dell'impresa individuale Mobile shop di HA IB IZ Abdelmeged, ha chiesto la condanna della al pagamento dell'importo di € 6.563,60 per il sinistro Controparte_1 relativo al danneggiamento doloso di beni all'interno della propria attività commerciale nonchè della somma di € 45.000,00 per il furto di altri beni ivi precedentemente presenti, ovvero al pagamento delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, a titolo di esatto adempimento del contratto di assicurazione in essere tra le parti.
1.1. A fondamento della domanda, l'attore:
- ha documentato di svolgere attività di vendita cellulari e accessori vari per la telefonia (doc. 1 di parte attrice):
- ha prodotto fotografie, al fine di dimostrare che tra la notte del 19 febbraio 2022 e il giorno del 22 febbraio 2022 aveva subito un furto all'interno del proprio negozio in Milano, via Transiti n. 4 (doc. 2 di parte attrice);
- ha documentato che in data 28 febbraio 2022 aveva denunciato presso la Questura di Milano il furto di apparecchi cellulari, nonché degli accessori di telefonia che deteneva nel negozio, oltre al danneggiamento della porta e della serranda d'ingresso dell'immobile (docc.
3-4 di parte attrice);
pagina 2 di 8 - ha documentato di aver stipulato con la convenuta un contratto di Controparte_1 assicurazione, incorporato nella polizza n. 52180004082, relativo all'attività commerciale svolta, rilevando che la compagnia di assicurazioni aveva aperto due pratiche di sinistro, rispettivamente, la n.
2022010401564100 per il furto e la n. 2022010401564600 per il danneggiamento (doc. 5 di parte attrice);
- ha documentato di aver richiesto, mediante pec inviata il 16 settembre 2022, la liquidazione degli indennizzi alla compagnia di assicurazioni (doc. 6 di parte attrice), la quale, tuttavia, in data 27 aprile 2023 aveva inteso riconoscere soltanto un indennizzo per il danneggiamento nella misura di € 2.130,00 (doc. 7 di parte attrice), sebbene l'assicurato avesse sostenuto una spesa pari a € 6.563,60 per il ripristino delle cose danneggiate, ossia serranda, porta e vetri (doc. 8 di parte attrice);
- ha esposto di non aver accettato tale indennizzo, anche tenuto conto del fatto che la compagnia di assicurazioni non aveva riconosciuto alcunché per il furto;
- ha prodotto le fatture d'acquisto e i DDT, con contabili di addebito sul conto, al fine di provare che il valore complessivo dei beni sottratti ammontava ad euro 89.321,00 (docc.
9-10 di parte attrice);
- ha quindi dedotto l'inadempimento della compagnia di assicurazioni, ai sensi dell'art. 1882 c.c., affermando di aver diritto alla totalità dell'importo assicurato, ossia € 50.000,00, meno la franchigia contrattuale del 10%, con riferimento alla sottrazione di beni, e all'intero importo sostenuto per le riparazioni e le sostituzioni delle cose danneggiate, pari a € 6.563,60;
1.2. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande proposte, Controparte_1 siccome infondate sia nell'an che nel quantum, oltreché prive di supporto sul piano probatorio.
Con riferimento al furto dei beni all'interno del negozio, innanzitutto, la società convenuta ha eccepito l'attore non aveva fornito la prova del quantitativo di merce presente nel locale al momento del furto né del valore della stessa, evidenziando di aver già comunicato all'assicurato, in modo trasparente, l'inidoneità della documentazione presentata nella fase di denuncia del sinistro (docc.
2-3 di parte convenuta);
Segnatamente, rispetto alla documentazione prodotta in giudizio, parte convenuta ha osservato che:
- le fatture “di acquisto accessori di telefonia” recavano le date del 9 marzo 2021 e del 20 aprile 2021 e quindi risalivano a circa un anno prima del furto, evidenziando come non risultasse quante e quali delle merci elencate fossero state vendute nell'arco dell'anno né che fosse provato l'avvenuto pagamento di tali fatture;
- relativamente alle fatture “acquisto cellulari con DDT e contabili di pagamento”, risultavano provati pagamenti per € 27.903,90, a fronte di un totale di € 84.387,58, mettendo in luce, peraltro, che tutte le fatture risalissero agli ultimi tre mesi del 2021 e che l'attore non avesse fornito informazioni circa il dato relativo alla merce venduta dalla data del presunto acquisto della stessa fino al furto.
La compagnia di assicurazioni ha anche rilevato come, alla luce delle dichiarazioni dei redditi dell'impresa dell'attore in relazione ai periodi di imposta 2019, 2020 e soprattutto 2021, apparisse decisamente pagina 3 di 8 improbabile che avesse acquistato tra il mese di ottobre e il mese di dicembre dell'anno 2021 beni per Pt_1 circa € 80.000,00 e che disponesse di tale quantità e valore di beni al momento del furto.
Con riguardo al danneggiamento della serranda, dei vetri e della porta, la convenuta ha eccepito che la fattura “di ripristino danni” era del 2 giugno 2023, quindi successiva di oltre un anno rispetto alla data del furto, evidenziando come in ogni caso la stessa non provasse il danno né il pagamento dell'importo ivi indicato.
In subordine, nel caso di accoglimento della domanda attorea, la ha Controparte_1 osservato che la somma assicurata per il “Furto del contenuto” era di € 50.000,00 con uno scoperto del
10% e che la somma assicurata per la copertura “Vetri e Insegne” era di € 3.000,00.
1.3. Nel corso del giudizio è stato disposto l'espletamento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010; successivamente, è stata ammessa la prova testimoniale sui quattro capitoli di prova articolati dall'attore nella memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c., mentre non è stato ritenuto necessario l'espletamento della richiesta Consulenza Tecnica d'Ufficio. Escussi i testimoni , Tes_1 [...]
, , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_2 Testimone_4
e la causa è stata rinviata all'udienza del 5 marzo 2025
[...] Persona_1 per la sua rimessione in decisione, con l'assegnazione dei termini ordinari di cui all'art 189 c.p.c. e, in quella sede, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Tanto premesso, la domanda proposta da è fondata nei Parte_1 limiti e per le ragioni che seguono.
2.1. Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo, è onere dell'assicurato provare l'evento lesivo coperto dal contratto di assicurazione, nonché il danno causato da detto evento.
2.2. Ebbene, nel caso di specie, la circostanza che tra la notte del 19 febbraio 2022 e il giorno del 22 febbraio 2022 terzi si siano introdotti all'interno del negozio di a Parte_1
Milano in via Transiti n. 4, danneggiandone la serranda, i vetri e la porta di ingresso, nonché rubando diversi telefoni cellulari e accessori di telefonia che si trovavano all'interno, risulta dimostrata, alla luce delle fotografie prodotte e delle deposizioni dei testimoni escussi nel corso della fase istruttoria. Dalla sequenza delle fotografie prodotte, infatti, emerge in maniera chiara che i vetri della porta di ingresso sono stati danneggiati e che il negozio è stato messo a soqquadro e svuotato della merce ivi presente. Coerentemente, tutti i testi escussi hanno dichiarato che il negozio dell'attore si trovava nello stato indicato nelle fotografie, confermando la rottura della serranda, nonché dei vetri della porta e della vetrina di ingresso. Questa conclusione non è inficiata dall'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dal difensore della convenuta in relazione al , figlio dell'attore, tenuto conto ER delle concordi risposte fornite da tutti gli altri testimoni escussi. pagina 4 di 8 Del resto, la convenuta non ha contestato la dinamica del sinistro né che il Controparte_1 danneggiamento e il furto verificatisi, di per sé, rientrassero nella copertura assicurativa.
2.3. Invero, le eccezioni di parte convenuta hanno riguardato, sotto distinti profili, i danni effettivamente risarcibili.
Con riferimento al danneggiamento della serranda, della porta e dei vetri di ingresso, secondo la compagnia di assicurazioni l'indennizzo non può essere riconosciuto in misura pari alla somma richiesta di
€ 6.563,60. Tale l'importo è corrispondente a quello indicato nella fattura emessa da PE
, che l'attore ha affermato di aver pagato per la riparazione dei suddetti oggetti danneggiati.
[...]
L'eccezione si fonda sul presupposto che la somma assicurata per la garanzia “Vetri e insegne” è stabilita nella misura massima di € 3.000,00.
Tuttavia, la lett. c) dell'art. 10.7 delle condizioni generali di assicurazione prevede che la compagnia è tenuta a indennizzare le spese sostenute per la sostituzione di vetri e insegne per rotture provocate, tra gli altri eventi, da “atti vandalici e dolosi” e la lett. e) della medesima norma contrattuale aggiunge che l'assicurazione comprende anche i danni “da furto o rapina, anche se solo tentati”.
Per il sinistro di cui si sta ragionando, dunque, potrebbe operare astrattamente sia la garanzia “Vetri e insegne” richiamata da parte convenuta sia quella per “Atti vandalici e dolosi” invocata da parte attrice, la quale prevede, invece, la somma assicurata nella misura massima di € 10.000,00, oltre che, ancora, quella per
“Furto e rapina”, con somma assicurata pari a € 50.000,00.
Sul punto, la compagnia di assicurazioni non ha indicato in maniera sufficientemente specifica le ragioni per cui dovrebbe ritenersi operante esclusivamente la garanzia per “Vetri e insegne”.
Adottando un'interpretazione del contratto contro il soggetto predisponente ai sensi dell'art. 1370 c.c., deve ritenersi operante la garanzia “Atti vandalici e dolosi”, invocata da parte attrice per il danneggiamento della serranda, della porta e dei vetri. Ne consegue che la somma richiesta di € 6.563,60 rientra nel limite del massimale assicurato. Da tale importo, però, deve essere sottratto quello di € 2.530,00, che la società convenuta ha provato di aver corrisposto quale risarcimento parziale del danno patito (cfr. contabile di pagamento allegata alla comparsa conclusionale di replica).
In relazione al furto dei cellulari e degli accessori di telefonia, invece, la compagnia di assicurazioni ha sostenuto che alcun indennizzo deve essere riconosciuto, in quanto la documentazione attorea non sarebbe idonea né sufficiente a quantificare con certezza il pregiudizio patrimoniale subito dall'attore.
Per tale sinistro ha chiesto l'indennizzo nella misura di € 45.000,00, Parte_1 già al netto dello scoperto del 10% previsto per la copertura “Furto e rapina”, sostenendo che il valore della merce rubata superasse abbondantemente la somma massima assicurata di € 50.000,00.
A supporto della pretesa, l'attore ha prodotto quale allegato alla denuncia sporta alla Questura di Milano un elenco dei beni rubati, con l'indicazione di fianco a ciascun modello di telefono cellulare del valore e della pagina 5 di 8 quantità. Parte attrice ha affermato di aver redatto tale elenco, confrontando le fatture di acquisto di tali beni e le ricevute di vendita prodotte in allegato alla memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c. (docc. b1-b13). Tale circostanza è stata confermata anche dai testi e , che hanno Tes_1 Testimone_2 dichiarato di aver aiutato l'attore nella redazione dell'elenco dei beni rubati, proprio confrontando le fatture di acquisto e le ricevute di vendita precedenti al sinistro.
Sebbene, in effetti, dal combinato esame della suddetta documentazione risultino alcune incongruenze con riferimento sia alla quantità dei telefoni cellulari rubati sia al loro valore, non può ignorarsi che sia stato perpetrato comunque un furto nell'esercizio commerciale dell'attore, come del resto dimostrato dalle fotografie e confermato dai testimoni escussi.
In definitiva, ha subito un pregiudizio patrimoniale, che deve essere Parte_1 ristorato sotto forma di indennizzo, in virtù del contratto in essere tra le parti.
Pur non ravvisandosi una precisa corrispondenza tra l'elenco dei beni rubati allegato alla denuncia e l'esame delle fatture di acquisto e delle ricevute di vendita, la documentazione consente comunque di individuare criteri, attraverso cui è possibile procedere ad una liquidazione in via equitativa di tale voce di danno.
Più precisamente, prendendo come riferimento l'elenco della merce rubata allegato alla denuncia, si è verificato, laddove possibile, per ciascun modello, anzitutto, se e in quale quantità risultasse effettivamente acquistato prima del sinistro, attraverso l'analisi delle fatture prodotte sub doc. 9.
Dalla quantità così ricavata si è provveduto a sottrarre il numero che risulta essere stato venduto, esaminando le ricevute di vendita prodotte sub docc. b1-b13. Proprio con riguardo a tali ricevute di vendita, giova sin d'ora osservare che sono prive di pregio le eccezioni di parte convenuta in ordine alla loro valenza fiscale o al loro periodo di rilascio, effettivamente non sempre coincidente con quello di emissione delle fatture di acquisto della merce da parte dei fornitori. Trattasi, infatti, di documenti, che l'attore ha prodotto contro sé, al fine di ridurre la pretesa risarcitoria;
per stessa affermazione attorea, infatti, la quantità e il valore della merce rubata devono essere soggetti a riduzione avendo riguardo alla merce venduta, così come risultante dalle ricevute prodotte. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. gravava su parte convenuta l'onere di provare specificamente quanta e quale merce in più sarebbe stata venduta prima del furto, trattandosi di fatti impeditivi o estintivi della pretesa attore, ad esempio chiedendo l'interrogatorio formale dell'attore o l'esibizione di precisa documentazione fiscale.
A fronte dei differenti valori di acquisto riferiti anche al medesimo modello, poi, è stato ritenuto equo considerare quello minimo. Sul punto, parte attrice non ha soddisfatto il proprio onere probatorio, non essendo stata in grado di dimostrare esattamente quale singolo cellulare fosse stato effettivamente rubato.
Dopodiché, sempre per ciascun modello, è stato moltiplicato il valore minimo individuato per il numero di cellulari che risultavano ancora presenti in negozio prima del furto.
pagina 6 di 8 Segnatamente, dal ripetuto svolgimento di tali operazioni è emerso che, seppur con un certo grado di approssimazione, siano stati rubati:
- sedici Iphone 13 pro max, per un valore complessivo di € 18.864,00;
- tredici Oppo DS A94, per un valore complessivo di € 2.925,00;
- nove Oppo DS A74, per un valore complessivo di € 1.584,99;
- dodici Oppo DS Reno 4Z, per un valore complessivo di € 2.388,00;
- sette Oppo DS A54, per un valore complessivo di € 1.397,27;
- sette Realme (tutti i modelli), per un valore complessivo di € 693,00;
- quattro Samsung A022, per un valore complessivo di € 400,00;
- dieci Samsung A12, per un valore complessivo di € 1.472,60;
- cinque Motorola (tutti i modelli), per un valore complessivo di € 595,00;
- due Samsung A37, per un valore complessivo di € 278,00;
- quindici Apple watch, per un valore complessivo di € 4.060,00;
- un Iphone 12 pro del valore di € 988,00;
- dieci Nokia 105 dual sim, per un valore complessivo di € 180,00.
Con riguardo, invece, ai telefoni cellulari Oppo A53S, Oppo A16, Oppo A15, Huawei (tutti i modelli), non sussistono elementi per affermare che fossero all'interno del negozio al momento del furto, in quanto ne risultano acquistati meno di quanti ne siano stati venduti. Analogamente, non è provato che residuassero in negozio i telefoni Oppo A10, Oppo A72, Oppo A91, Samsung A030, Samsung tab, nonché il computer portatile, in quanto non sono state prodotte nemmeno le relative fatture di acquisto. Non può, poi, considerarsi l'importo di € 15.000,00 indicato nell'elenco della merce rubata in corrispondenza della voce
“vari accessori”. Sebbene negli atti parte attrice precisi che tale voce si riferisce agli accessori di telefonia di cui alle fatture prodotte sub doc. 10, l'assoluta genericità del richiamo presente nell'elenco allegato alla denuncia non consente in concreto nemmeno un accertamento in via equitativa degli accessori effettivamente rubati.
Analogo ragionamento vale per l'importo di € 4.000,00 asseritamente presente in contanti nella cassa.
Pertanto, potendosi considerare soltanto gli importi complessivi per ciascun modello di telefono cellulare riportati nell'elenco di cui sopra, risulta che è stata rubata merce per l'importo totale di € 35.825,26. Ne segue che l'indennizzo dovuto dalla per tale pregiudizio patrimoniale può Controparte_1 essere individuato in via equitativa nella misura di € 32.242,74, considerando l'applicazione della franchigia del 10% prevista per la garanzia “Furto e rapina”.
2.4. Dalle precedenti considerazioni discende che la domanda attorea è meritevole di accoglimento nella misura di € 4.033,60 per il danneggiamento della serranda, della porta di ingresso e dei vetri (essendo stato detratto quanto corrisposto nel corso del giudizio), nonché nella misura di € 32.242,74 per il furto dei pagina 7 di 8 telefoni cellulari, così per il complessivo importo di euro 36.276,34, oltre interessi al tasso legale dalla domanda, quindi dal 18 dicembre 2023 al saldo.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni esaminate. Le spese di lite vengono attribuite all'avv. Siracusa che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , quale titolare della ditta individuale Mobile Shop di Parte_1
HA IZ Abdelmeged, nei confronti di così provvede: Controparte_1
a. in accoglimento parziale della domanda proposta da , Parte_1 condanna la al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 36.276,34, Controparte_1 oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. con decorrenza dal 18 dicembre 2023 al saldo;
b. condanna altresì la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese vive e € 7.616,00 per compenso Parte_1 di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA
e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Siracusa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso a Milano, in data 30 marzo 2025
Il giudice
Ada Favarolo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada
Favarolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 455 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
(C.F. ; P.I. ), Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Siracusa, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Milano, Viale Jenner n. 40/A, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F. ), in persona della responsabile Antifrode Controparte_1 P.IVA_2
e rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Cristina Alemanno, CP_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Ca' Granda 2/12, come da procura alle liti in atti
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di assicurazione
CONCLUSIONI
Per parte attrice:“NEL MERITO:
-accertare e dichiarare che la società convenuta non ha adempiuto all'obbligo derivante dalla polizza assicurativa in atti stipulata con l'attore e, conseguentemente, ex artt. 1882 e ss. nonché 1173 e ss. del Codice Civile condannarla al versamento in favore del Sig. dei relativi indennizzi, e quindi al pagamento di Controparte_4
€.6.563,60 per il sinistro n. 2022010401564600 relativo a danneggiamento doloso di beni, ed al pagamento di
€.45.000,00 per il sinistro n. 2022010401564100 relativo al furto di beni presenti all'interno dell'attività commerciale, ovvero condannare la convenuta al pagamento delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
-il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore legale, quale integrale antistatario.
pagina 1 di 8 IN SEDE ISTRUTTORIA
-disporsi una CTU, per quantificare il valore dei beni asportati a seguito del furto oggetto del presente giudizio nonché per la valutazione dei danni subiti dall'attore a seguito delle forzature e/o rotture causate da ignoti, per l'intrusione nel negozio di quest'ultimo.
Salvis Iuribus”
Per parte convenuta:“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Respingere, siccome infondate in fatto e in diritto e totalmente carenti di prova, le domande avanzate dal sig.
[...] titolare della Ditta Individuale MOBILE SHOP di Controparte_4 [...]
per tutti i motivi di cui in atti;
Controparte_4
2) In subordine e salvo gravame: liquidare il danno subito dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa in misura giusta ed equa e rispondente alle più obiettive risultanze istruttorie, con rigetto di ogni maggiore ed infondata pretesa e con applicazione delle limitazioni, degli scoperti e delle franchigie previste dalla polizza e dalle CGA.
3) In via istruttoria insiste nella richiesta di CTU come da propria terza memoria ex art. 171 ter cpc
4) Compensi, accessori come per legge, spese del giudizio rifusi”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 18 dicembre 2023 , quale Parte_1 titolare dell'impresa individuale Mobile shop di HA IB IZ Abdelmeged, ha chiesto la condanna della al pagamento dell'importo di € 6.563,60 per il sinistro Controparte_1 relativo al danneggiamento doloso di beni all'interno della propria attività commerciale nonchè della somma di € 45.000,00 per il furto di altri beni ivi precedentemente presenti, ovvero al pagamento delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, a titolo di esatto adempimento del contratto di assicurazione in essere tra le parti.
1.1. A fondamento della domanda, l'attore:
- ha documentato di svolgere attività di vendita cellulari e accessori vari per la telefonia (doc. 1 di parte attrice):
- ha prodotto fotografie, al fine di dimostrare che tra la notte del 19 febbraio 2022 e il giorno del 22 febbraio 2022 aveva subito un furto all'interno del proprio negozio in Milano, via Transiti n. 4 (doc. 2 di parte attrice);
- ha documentato che in data 28 febbraio 2022 aveva denunciato presso la Questura di Milano il furto di apparecchi cellulari, nonché degli accessori di telefonia che deteneva nel negozio, oltre al danneggiamento della porta e della serranda d'ingresso dell'immobile (docc.
3-4 di parte attrice);
pagina 2 di 8 - ha documentato di aver stipulato con la convenuta un contratto di Controparte_1 assicurazione, incorporato nella polizza n. 52180004082, relativo all'attività commerciale svolta, rilevando che la compagnia di assicurazioni aveva aperto due pratiche di sinistro, rispettivamente, la n.
2022010401564100 per il furto e la n. 2022010401564600 per il danneggiamento (doc. 5 di parte attrice);
- ha documentato di aver richiesto, mediante pec inviata il 16 settembre 2022, la liquidazione degli indennizzi alla compagnia di assicurazioni (doc. 6 di parte attrice), la quale, tuttavia, in data 27 aprile 2023 aveva inteso riconoscere soltanto un indennizzo per il danneggiamento nella misura di € 2.130,00 (doc. 7 di parte attrice), sebbene l'assicurato avesse sostenuto una spesa pari a € 6.563,60 per il ripristino delle cose danneggiate, ossia serranda, porta e vetri (doc. 8 di parte attrice);
- ha esposto di non aver accettato tale indennizzo, anche tenuto conto del fatto che la compagnia di assicurazioni non aveva riconosciuto alcunché per il furto;
- ha prodotto le fatture d'acquisto e i DDT, con contabili di addebito sul conto, al fine di provare che il valore complessivo dei beni sottratti ammontava ad euro 89.321,00 (docc.
9-10 di parte attrice);
- ha quindi dedotto l'inadempimento della compagnia di assicurazioni, ai sensi dell'art. 1882 c.c., affermando di aver diritto alla totalità dell'importo assicurato, ossia € 50.000,00, meno la franchigia contrattuale del 10%, con riferimento alla sottrazione di beni, e all'intero importo sostenuto per le riparazioni e le sostituzioni delle cose danneggiate, pari a € 6.563,60;
1.2. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande proposte, Controparte_1 siccome infondate sia nell'an che nel quantum, oltreché prive di supporto sul piano probatorio.
Con riferimento al furto dei beni all'interno del negozio, innanzitutto, la società convenuta ha eccepito l'attore non aveva fornito la prova del quantitativo di merce presente nel locale al momento del furto né del valore della stessa, evidenziando di aver già comunicato all'assicurato, in modo trasparente, l'inidoneità della documentazione presentata nella fase di denuncia del sinistro (docc.
2-3 di parte convenuta);
Segnatamente, rispetto alla documentazione prodotta in giudizio, parte convenuta ha osservato che:
- le fatture “di acquisto accessori di telefonia” recavano le date del 9 marzo 2021 e del 20 aprile 2021 e quindi risalivano a circa un anno prima del furto, evidenziando come non risultasse quante e quali delle merci elencate fossero state vendute nell'arco dell'anno né che fosse provato l'avvenuto pagamento di tali fatture;
- relativamente alle fatture “acquisto cellulari con DDT e contabili di pagamento”, risultavano provati pagamenti per € 27.903,90, a fronte di un totale di € 84.387,58, mettendo in luce, peraltro, che tutte le fatture risalissero agli ultimi tre mesi del 2021 e che l'attore non avesse fornito informazioni circa il dato relativo alla merce venduta dalla data del presunto acquisto della stessa fino al furto.
La compagnia di assicurazioni ha anche rilevato come, alla luce delle dichiarazioni dei redditi dell'impresa dell'attore in relazione ai periodi di imposta 2019, 2020 e soprattutto 2021, apparisse decisamente pagina 3 di 8 improbabile che avesse acquistato tra il mese di ottobre e il mese di dicembre dell'anno 2021 beni per Pt_1 circa € 80.000,00 e che disponesse di tale quantità e valore di beni al momento del furto.
Con riguardo al danneggiamento della serranda, dei vetri e della porta, la convenuta ha eccepito che la fattura “di ripristino danni” era del 2 giugno 2023, quindi successiva di oltre un anno rispetto alla data del furto, evidenziando come in ogni caso la stessa non provasse il danno né il pagamento dell'importo ivi indicato.
In subordine, nel caso di accoglimento della domanda attorea, la ha Controparte_1 osservato che la somma assicurata per il “Furto del contenuto” era di € 50.000,00 con uno scoperto del
10% e che la somma assicurata per la copertura “Vetri e Insegne” era di € 3.000,00.
1.3. Nel corso del giudizio è stato disposto l'espletamento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010; successivamente, è stata ammessa la prova testimoniale sui quattro capitoli di prova articolati dall'attore nella memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c., mentre non è stato ritenuto necessario l'espletamento della richiesta Consulenza Tecnica d'Ufficio. Escussi i testimoni , Tes_1 [...]
, , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_2 Testimone_4
e la causa è stata rinviata all'udienza del 5 marzo 2025
[...] Persona_1 per la sua rimessione in decisione, con l'assegnazione dei termini ordinari di cui all'art 189 c.p.c. e, in quella sede, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Tanto premesso, la domanda proposta da è fondata nei Parte_1 limiti e per le ragioni che seguono.
2.1. Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo, è onere dell'assicurato provare l'evento lesivo coperto dal contratto di assicurazione, nonché il danno causato da detto evento.
2.2. Ebbene, nel caso di specie, la circostanza che tra la notte del 19 febbraio 2022 e il giorno del 22 febbraio 2022 terzi si siano introdotti all'interno del negozio di a Parte_1
Milano in via Transiti n. 4, danneggiandone la serranda, i vetri e la porta di ingresso, nonché rubando diversi telefoni cellulari e accessori di telefonia che si trovavano all'interno, risulta dimostrata, alla luce delle fotografie prodotte e delle deposizioni dei testimoni escussi nel corso della fase istruttoria. Dalla sequenza delle fotografie prodotte, infatti, emerge in maniera chiara che i vetri della porta di ingresso sono stati danneggiati e che il negozio è stato messo a soqquadro e svuotato della merce ivi presente. Coerentemente, tutti i testi escussi hanno dichiarato che il negozio dell'attore si trovava nello stato indicato nelle fotografie, confermando la rottura della serranda, nonché dei vetri della porta e della vetrina di ingresso. Questa conclusione non è inficiata dall'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dal difensore della convenuta in relazione al , figlio dell'attore, tenuto conto ER delle concordi risposte fornite da tutti gli altri testimoni escussi. pagina 4 di 8 Del resto, la convenuta non ha contestato la dinamica del sinistro né che il Controparte_1 danneggiamento e il furto verificatisi, di per sé, rientrassero nella copertura assicurativa.
2.3. Invero, le eccezioni di parte convenuta hanno riguardato, sotto distinti profili, i danni effettivamente risarcibili.
Con riferimento al danneggiamento della serranda, della porta e dei vetri di ingresso, secondo la compagnia di assicurazioni l'indennizzo non può essere riconosciuto in misura pari alla somma richiesta di
€ 6.563,60. Tale l'importo è corrispondente a quello indicato nella fattura emessa da PE
, che l'attore ha affermato di aver pagato per la riparazione dei suddetti oggetti danneggiati.
[...]
L'eccezione si fonda sul presupposto che la somma assicurata per la garanzia “Vetri e insegne” è stabilita nella misura massima di € 3.000,00.
Tuttavia, la lett. c) dell'art. 10.7 delle condizioni generali di assicurazione prevede che la compagnia è tenuta a indennizzare le spese sostenute per la sostituzione di vetri e insegne per rotture provocate, tra gli altri eventi, da “atti vandalici e dolosi” e la lett. e) della medesima norma contrattuale aggiunge che l'assicurazione comprende anche i danni “da furto o rapina, anche se solo tentati”.
Per il sinistro di cui si sta ragionando, dunque, potrebbe operare astrattamente sia la garanzia “Vetri e insegne” richiamata da parte convenuta sia quella per “Atti vandalici e dolosi” invocata da parte attrice, la quale prevede, invece, la somma assicurata nella misura massima di € 10.000,00, oltre che, ancora, quella per
“Furto e rapina”, con somma assicurata pari a € 50.000,00.
Sul punto, la compagnia di assicurazioni non ha indicato in maniera sufficientemente specifica le ragioni per cui dovrebbe ritenersi operante esclusivamente la garanzia per “Vetri e insegne”.
Adottando un'interpretazione del contratto contro il soggetto predisponente ai sensi dell'art. 1370 c.c., deve ritenersi operante la garanzia “Atti vandalici e dolosi”, invocata da parte attrice per il danneggiamento della serranda, della porta e dei vetri. Ne consegue che la somma richiesta di € 6.563,60 rientra nel limite del massimale assicurato. Da tale importo, però, deve essere sottratto quello di € 2.530,00, che la società convenuta ha provato di aver corrisposto quale risarcimento parziale del danno patito (cfr. contabile di pagamento allegata alla comparsa conclusionale di replica).
In relazione al furto dei cellulari e degli accessori di telefonia, invece, la compagnia di assicurazioni ha sostenuto che alcun indennizzo deve essere riconosciuto, in quanto la documentazione attorea non sarebbe idonea né sufficiente a quantificare con certezza il pregiudizio patrimoniale subito dall'attore.
Per tale sinistro ha chiesto l'indennizzo nella misura di € 45.000,00, Parte_1 già al netto dello scoperto del 10% previsto per la copertura “Furto e rapina”, sostenendo che il valore della merce rubata superasse abbondantemente la somma massima assicurata di € 50.000,00.
A supporto della pretesa, l'attore ha prodotto quale allegato alla denuncia sporta alla Questura di Milano un elenco dei beni rubati, con l'indicazione di fianco a ciascun modello di telefono cellulare del valore e della pagina 5 di 8 quantità. Parte attrice ha affermato di aver redatto tale elenco, confrontando le fatture di acquisto di tali beni e le ricevute di vendita prodotte in allegato alla memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c. (docc. b1-b13). Tale circostanza è stata confermata anche dai testi e , che hanno Tes_1 Testimone_2 dichiarato di aver aiutato l'attore nella redazione dell'elenco dei beni rubati, proprio confrontando le fatture di acquisto e le ricevute di vendita precedenti al sinistro.
Sebbene, in effetti, dal combinato esame della suddetta documentazione risultino alcune incongruenze con riferimento sia alla quantità dei telefoni cellulari rubati sia al loro valore, non può ignorarsi che sia stato perpetrato comunque un furto nell'esercizio commerciale dell'attore, come del resto dimostrato dalle fotografie e confermato dai testimoni escussi.
In definitiva, ha subito un pregiudizio patrimoniale, che deve essere Parte_1 ristorato sotto forma di indennizzo, in virtù del contratto in essere tra le parti.
Pur non ravvisandosi una precisa corrispondenza tra l'elenco dei beni rubati allegato alla denuncia e l'esame delle fatture di acquisto e delle ricevute di vendita, la documentazione consente comunque di individuare criteri, attraverso cui è possibile procedere ad una liquidazione in via equitativa di tale voce di danno.
Più precisamente, prendendo come riferimento l'elenco della merce rubata allegato alla denuncia, si è verificato, laddove possibile, per ciascun modello, anzitutto, se e in quale quantità risultasse effettivamente acquistato prima del sinistro, attraverso l'analisi delle fatture prodotte sub doc. 9.
Dalla quantità così ricavata si è provveduto a sottrarre il numero che risulta essere stato venduto, esaminando le ricevute di vendita prodotte sub docc. b1-b13. Proprio con riguardo a tali ricevute di vendita, giova sin d'ora osservare che sono prive di pregio le eccezioni di parte convenuta in ordine alla loro valenza fiscale o al loro periodo di rilascio, effettivamente non sempre coincidente con quello di emissione delle fatture di acquisto della merce da parte dei fornitori. Trattasi, infatti, di documenti, che l'attore ha prodotto contro sé, al fine di ridurre la pretesa risarcitoria;
per stessa affermazione attorea, infatti, la quantità e il valore della merce rubata devono essere soggetti a riduzione avendo riguardo alla merce venduta, così come risultante dalle ricevute prodotte. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. gravava su parte convenuta l'onere di provare specificamente quanta e quale merce in più sarebbe stata venduta prima del furto, trattandosi di fatti impeditivi o estintivi della pretesa attore, ad esempio chiedendo l'interrogatorio formale dell'attore o l'esibizione di precisa documentazione fiscale.
A fronte dei differenti valori di acquisto riferiti anche al medesimo modello, poi, è stato ritenuto equo considerare quello minimo. Sul punto, parte attrice non ha soddisfatto il proprio onere probatorio, non essendo stata in grado di dimostrare esattamente quale singolo cellulare fosse stato effettivamente rubato.
Dopodiché, sempre per ciascun modello, è stato moltiplicato il valore minimo individuato per il numero di cellulari che risultavano ancora presenti in negozio prima del furto.
pagina 6 di 8 Segnatamente, dal ripetuto svolgimento di tali operazioni è emerso che, seppur con un certo grado di approssimazione, siano stati rubati:
- sedici Iphone 13 pro max, per un valore complessivo di € 18.864,00;
- tredici Oppo DS A94, per un valore complessivo di € 2.925,00;
- nove Oppo DS A74, per un valore complessivo di € 1.584,99;
- dodici Oppo DS Reno 4Z, per un valore complessivo di € 2.388,00;
- sette Oppo DS A54, per un valore complessivo di € 1.397,27;
- sette Realme (tutti i modelli), per un valore complessivo di € 693,00;
- quattro Samsung A022, per un valore complessivo di € 400,00;
- dieci Samsung A12, per un valore complessivo di € 1.472,60;
- cinque Motorola (tutti i modelli), per un valore complessivo di € 595,00;
- due Samsung A37, per un valore complessivo di € 278,00;
- quindici Apple watch, per un valore complessivo di € 4.060,00;
- un Iphone 12 pro del valore di € 988,00;
- dieci Nokia 105 dual sim, per un valore complessivo di € 180,00.
Con riguardo, invece, ai telefoni cellulari Oppo A53S, Oppo A16, Oppo A15, Huawei (tutti i modelli), non sussistono elementi per affermare che fossero all'interno del negozio al momento del furto, in quanto ne risultano acquistati meno di quanti ne siano stati venduti. Analogamente, non è provato che residuassero in negozio i telefoni Oppo A10, Oppo A72, Oppo A91, Samsung A030, Samsung tab, nonché il computer portatile, in quanto non sono state prodotte nemmeno le relative fatture di acquisto. Non può, poi, considerarsi l'importo di € 15.000,00 indicato nell'elenco della merce rubata in corrispondenza della voce
“vari accessori”. Sebbene negli atti parte attrice precisi che tale voce si riferisce agli accessori di telefonia di cui alle fatture prodotte sub doc. 10, l'assoluta genericità del richiamo presente nell'elenco allegato alla denuncia non consente in concreto nemmeno un accertamento in via equitativa degli accessori effettivamente rubati.
Analogo ragionamento vale per l'importo di € 4.000,00 asseritamente presente in contanti nella cassa.
Pertanto, potendosi considerare soltanto gli importi complessivi per ciascun modello di telefono cellulare riportati nell'elenco di cui sopra, risulta che è stata rubata merce per l'importo totale di € 35.825,26. Ne segue che l'indennizzo dovuto dalla per tale pregiudizio patrimoniale può Controparte_1 essere individuato in via equitativa nella misura di € 32.242,74, considerando l'applicazione della franchigia del 10% prevista per la garanzia “Furto e rapina”.
2.4. Dalle precedenti considerazioni discende che la domanda attorea è meritevole di accoglimento nella misura di € 4.033,60 per il danneggiamento della serranda, della porta di ingresso e dei vetri (essendo stato detratto quanto corrisposto nel corso del giudizio), nonché nella misura di € 32.242,74 per il furto dei pagina 7 di 8 telefoni cellulari, così per il complessivo importo di euro 36.276,34, oltre interessi al tasso legale dalla domanda, quindi dal 18 dicembre 2023 al saldo.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni esaminate. Le spese di lite vengono attribuite all'avv. Siracusa che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , quale titolare della ditta individuale Mobile Shop di Parte_1
HA IZ Abdelmeged, nei confronti di così provvede: Controparte_1
a. in accoglimento parziale della domanda proposta da , Parte_1 condanna la al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 36.276,34, Controparte_1 oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. con decorrenza dal 18 dicembre 2023 al saldo;
b. condanna altresì la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese vive e € 7.616,00 per compenso Parte_1 di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA
e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Siracusa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso a Milano, in data 30 marzo 2025
Il giudice
Ada Favarolo
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