Sentenza 29 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02305/2026REG.PROV.COLL.
N. 01672/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1672 del 2024, proposto da MO LI, RO IG, RI IG, rappresentati e difesi dall’avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
OV AM, rappresentato e difeso dall’avvocato Manlio Romano, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
nei confronti
Comune di Forio, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Cellammare, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione sesta) n. 6573/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OV AM e del Comune di Forio;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 11 marzo 2026 il consiglere AB ON e uditi per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli il signor OV AM odierno appellato, proprietario di un’unità immobiliare ubicata al primo piano della palazzina in Forio, via Provinciale Panza n. 388, impugnava il permesso di costruire in sanatoria del 29 aprile 2022, n. 32, rilasciato dall’amministrazione comunale a favore dei due locali commerciali ubicati al piano terra del medesimo fabbricato, in accoglimento di altrettante domande di condono edilizio dei proprietari ed appellanti RI e RO IG (prot. nn. 14148 del 30 settembre 1986 e 5898 del 1° marzo 1995).
2. Nelle more della definizione delle domande, l’affittuario dei locali in questione, e cioè l’ulteriore appellante signor Francesco LI, presentava all’amministrazione una c.i.l.a. (prot. n. 5038 del 17 febbraio 2020, integrata in data 7 maggio 2020) per la realizzazione di interventi di edilizia libera consistenti in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprendenti il recupero della copertura veranda e della tettoia dell’unità condotta in affitto.
3. Sulla c.i.l.a. non venivano formulati rilievi mentre le domande di condono erano accolte con il permesso di costruire sopra menzionato, impugnato tuttavia vittoriosamente dal proprietario dell’unità immobiliare soprastante. Infatti, con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione l’adito Tribunale amministrativo, accertata la legittimazione e l’interesse ad agire del ricorrente, giudicava illegittima la sanatoria, perché emessa malgrado la tettoia fosse stata interessata da interventi modificativi eccedenti la sua conservazione, in violazione dell’art. 35, comma 14, della legge sul primo condono, 28 febbraio 1985, n. 47.
4. A questo riguardo la pronuncia di primo grado rilevava che la tettoia era stata « integralmente demolita e ricostruita con materiale diverso e con forma diversa, come evidenziato nelle perizie di parte, confortate dalla documentazione fotografica depositata in giudizio e non adeguatamente contrastate dalle controparti ». Più precisamente, in luogo della « tettoia inclinata e ricoperta in materiale plastico ondulato », rappresentata in sede di condono, « è stata costruita nel 2020 una tettoia con materiali diversi (in luogo della copertura in materiale plastico ondulato è stata realizzata una copertura in doghe con sovrastante guaina bituminosa) e con inclinazione minore, rendendola calpestabile e modificando la sagoma dell’immobile » . Secondo la sentenza l’intervento così realizzato esorbita dalla mera « conservazione o completamento della stessa » tettoia e inoltre non era stata prodotta la c.i.l.a. per essa presentata dall’affittuario .
5. Contro la sentenza di primo grado hanno proposto appello i controinteressati.
6. Resiste l’originario ricorrente. Vi aderisce invece l’amministrazione comunale.
DIRITTO
1. Con un primo motivo d’appello viene riproposta l’eccezione di carenza di legittimazione ed interesse ad agire del ricorrente vittorioso in primo grado, in ragione del fatto che la contestata tettoia « è immediatamente sottostante all’appartamento di proprietà del ricorrente e le modifiche contestate, che hanno reso la tettoia calpestabile, sono tali da impattare negativamente sulla sua proprietà ». In contrario si sottolinea che la tettoia « è assolutamente inaccessibile, per mancanza di qualsivoglia scala di collegamento alla stessa », oltre che per l’inidoneità dei materiali a sorreggere i carichi derivanti « da una sua utilizzazione umana in sicurezza »; sarebbe poi stata conservata l’originaria « forma inclinata » del manufatto . Sotto lo specifico profilo dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. viene posta in rilievo la mancata dimostrazione di un pregiudizio per la proprietà del ricorrente.
2. Nel merito, si censura l’assunto della sentenza secondo cui l’intervento eseguito sulla tettoia, di « totale demolizione e ricostruzione con materiali (copertura con doghe in legno in sostituzione di materiale plastico ondulato) e forma (minore inclinazione) diversi », sarebbe modificativo delle caratteristiche essenziali e, pertanto, qualificabile come sostituzione edilizia. In contrario si contrappone l’assunto secondo cui si sarebbe trattato di un « mero intervento di conservazione o completamento », assentito con la sopra menzionata c.i.l.a. prot. n. 5038 del 17 febbraio 2020. Si aggiunge al riguardo che l’intervento sarebbe conforme al regolamento edilizio comunale, che include tra le opere di straordinaria manutenzione quelle necessarie alla continuità d’uso del locale commerciale, ammesse anche in riferimento ad immobili oggetto di domanda di condono non ancora definite, tra cui evidentemente gli interventi di sostituzione di una copertura anche con modifica dei materiali, riguardanti una porzione limitata dell’immobile.
3. Le censure vanno respinte.
4. Infondata è in primo luogo la contestazione della legittimazione e dell’interesse ad agire del ricorrente. Dalla documentazione agli atti di causa le due condizioni dell’azione risultano pacificamente integrate. Ciò in ragione del fatto che, come puntualmente rilevato dalla sentenza appellata, la contestata tettoia ha caratteristiche evidentemente diverse rispetto a quella originaria per materiali, dimensioni e pendenza. In particolare la pronuncia di primo grado ha accertato, sulla base delle fotografie allegate alle perizie di parte ricorrente, che la nuova tettoia è stata resa calpestabile, senza che sul punto siano state sollevate puntuali deduzioni difensive delle parti resistenti. Sotto il profilo in questione può dunque ritenersi dimostrato il potenziale pregiudizio per la riservatezza e la sicurezza della proprietà sovrastante e dunque l’interesse a ricorrere ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. sopra citato da parte del relativo titolare.
5. Sono inoltre infondate le censure afferenti al merito della statuizione di accoglimento dell’impugnazione da quest’ultimo proposta. Anche sul punto risultano infatti non contestati i puntuali accertamenti tecnici svolti dagli incaricati del medesimo ricorrente, oggetto delle sopra menzionate perizie depositate nel giudizio di primo grado. La seconda ha in particolare analiticamente descritto le caratteristiche della nuova tettoia, tra l’altro contraddistinta da un « innalzamento di circa 35 cm. Nella parte anteriore », da cui è conseguito un incremento di volumetria dell’unità immobiliare ad uso commerciale al piano terra.
6. La circostanza, comportante anche una modifica della sagoma, come rilevato dalla sentenza di primo grado, impedisce di considerare l’intervento come meramente conservativo. Essa depone quindi, in primo luogo, nel senso dell’inidoneità della c.i.l.a. per esso presentata; ed inoltre per la conferma della sentenza appellata nella parte in cui ha rilevato la violazione dell’art. 35, comma 14, della legge sul primo condono, 28 febbraio 1985, n. 47, da cui è affetto il permesso di costruire rilasciato ai controinteressati proprietari delle unità immobiliari ad uso commerciale al piano terreno, in accoglimento delle domande di condono a suo tempo da essi presentate.
7. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese di causa seguono la soccombenza nel rapporto tra appellanti e originario ricorrente, mentre possono essere compensate nel rapporto tra i primi e l’amministrazione comunale, la quale ha aderito all’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere a OV AM le spese di causa, liquidate in € 4.000,00, oltre agli accessori di legge; compensa le spese nei rapporti tra i medesimi appellanti e il Comune di Forio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
AB ON, Presidente FF, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AB ON |
IL SEGRETARIO