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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AL
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5143/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE ALESSI N. 25 AL, presso lo studio dell'Avv. DI STEFANO MARIA ALDA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA GIUSEPPE ALESSI, 25 90143 AL, presso lo studio dell'Avv. DI STEFANO MARIA ALDA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 31
1 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 283/2025 del 6/3/2025, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) e continueranno a vivere separati con Parte_1 Parte_2
l'obbligo del mutuo rispetto. Essendo economicamente indipendenti i coniugi rinunziano a qualsiasi forma di contribuzione economica.
Art. 2) Il figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente, in atto rimarrà a vivere con la madre;
a titolo di contributo per il Suo mantenimento il sig. si onera a versare entro giorno 10 di ogni Pt_1 mese la somma di €. 400,00, rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato del Tribunale di Palermo. Per patto espresso l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_2
Art. 3) La casa coniugale sita in Palermo, via Calabria n. 9, - casa che il si è impegnato a trasferire alla sig.ra nella misura del 50% ai sensi Pt_1 Pt_2 dell'art. 3 delle condizioni di separazione - viene assegnata al genitore con il quale abiterà: attualmente la madre, sig.ra Sempre ai sensi Per_1 Pt_2 dell'art. 3 delle condizioni di separazione le parti si sono impegnate congiuntamente al pagamento delle rate di mutuo residuo al 50% ciascuno.
Altresì, dalla data di trasferimento della quota di proprietà in favore della sig.ra
2 i coniugi provvederanno al 50% ciascuno al pagamento degli oneri Pt_2 condominiali straordinari e delle spese straordinarie;
la sig.ra invece, Pt_2 provvederà al pagamento integrale delle spese condominiali e delle spese di manutenzione ordinarie, al pagamento delle utenze ( che avrà volturato a Suo nome a Sua cura e spese) ed al pagamento delle imposte/tasse legate al possesso dell'immobile.
Art. 4) Le spese legali del presente procedimento rimarranno a carico delle parti per metà ciascuno.
Art. 5) Per quant'altro non previsto i coniugi si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario in AL, in data 01/06/1998, da Pt_1
, nato a [...] in data [...] e da ,
[...] Parte_2 nata a [...] in data [...], trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 34, parte II, serie A, dell'anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AL
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5143/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE ALESSI N. 25 AL, presso lo studio dell'Avv. DI STEFANO MARIA ALDA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA GIUSEPPE ALESSI, 25 90143 AL, presso lo studio dell'Avv. DI STEFANO MARIA ALDA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 31
1 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 283/2025 del 6/3/2025, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) e continueranno a vivere separati con Parte_1 Parte_2
l'obbligo del mutuo rispetto. Essendo economicamente indipendenti i coniugi rinunziano a qualsiasi forma di contribuzione economica.
Art. 2) Il figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente, in atto rimarrà a vivere con la madre;
a titolo di contributo per il Suo mantenimento il sig. si onera a versare entro giorno 10 di ogni Pt_1 mese la somma di €. 400,00, rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato del Tribunale di Palermo. Per patto espresso l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_2
Art. 3) La casa coniugale sita in Palermo, via Calabria n. 9, - casa che il si è impegnato a trasferire alla sig.ra nella misura del 50% ai sensi Pt_1 Pt_2 dell'art. 3 delle condizioni di separazione - viene assegnata al genitore con il quale abiterà: attualmente la madre, sig.ra Sempre ai sensi Per_1 Pt_2 dell'art. 3 delle condizioni di separazione le parti si sono impegnate congiuntamente al pagamento delle rate di mutuo residuo al 50% ciascuno.
Altresì, dalla data di trasferimento della quota di proprietà in favore della sig.ra
2 i coniugi provvederanno al 50% ciascuno al pagamento degli oneri Pt_2 condominiali straordinari e delle spese straordinarie;
la sig.ra invece, Pt_2 provvederà al pagamento integrale delle spese condominiali e delle spese di manutenzione ordinarie, al pagamento delle utenze ( che avrà volturato a Suo nome a Sua cura e spese) ed al pagamento delle imposte/tasse legate al possesso dell'immobile.
Art. 4) Le spese legali del presente procedimento rimarranno a carico delle parti per metà ciascuno.
Art. 5) Per quant'altro non previsto i coniugi si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario in AL, in data 01/06/1998, da Pt_1
, nato a [...] in data [...] e da ,
[...] Parte_2 nata a [...] in data [...], trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 34, parte II, serie A, dell'anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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