Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1554/2024 r.g. promossa da nato a [...] il febbraio 1964 e residente in Parte_1
Valgatara di Marano di PO (VR) (C.F. ) CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elena Panato per mandato e domiciliato come in atti - appellante -
contro nata a [...] il [...], residente Controparte_1
in HE (PD) (C.F. ) rappresentata e difesa CodiceFiscale_2
dall'avv. Cinzia Mazzi per mandato e domiciliata come in atti - appellata –
e con l'intervento del Procuratore Generale
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Verona
o 0 o
1
Che l'Ill'ma Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza e assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto, voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, pronunciare la riforma dell'appellata sentenza del
Tribunale di Verona n. 1834/2024 del 29/07/2024 e, specificamente: in via principale: • dichiarare non dovuto l'assegno divorzile disposto in favore della signora • ridurre l'importo posto a carico del signor Controparte_1
per il contributo al mantenimento dei figli e , Pt_1 Per_1 Per_2
maggiorenni non economicamente autosufficienti, determinandolo in €
500,00 mensili ciascuno, importo annualmente rivalutabile come per legge,
sino all'indipendenza economica degli stessi;
• disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado tra le parti;
• disporre l'integrale compensazione delle spese di CTU;
in via istruttoria: • disporre una nuova CTU ovvero un'integrazione di quella già eseguita per la determinazione della reale capacità economica reddituale delle parti;
• si chiede di essere autorizzati ad integrare la documentazione reddituale depositata nel corso del giudizio di primo grado con quella relativa agli anni successivi. In ogni caso con vittoria di spese.
Conclusioni per l'appellata
NEL MERITO: 1) Rigettarsi tutti i motivi d'appello e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Verona nr. 1834/2024;
2) Condannarsi l'appellante alla rifusione integrale delle spese e competenze di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: Rigettarsi l'istanza dell'appellante di rinnovo e/o di integrazione della CTU in quanto meramente esplorativa stante la
2 completezza ed esaustività dell'attività condotta dal dott. Persona_3
del Tribunale di Verona. Rigettarsi l'istanza di integrazione documentale in quanto generica e priva di utilità ai fini del presente giudizio
Fatto e motivi della decisione
1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 20 settembre 2024, notificato con decreto, adiva la Corte d'Appello di Venezia evocando l'ex Parte_1
coniuge ed impugnando la sentenza n. 1834/2024 del Controparte_1
Tribunale di Verona (pubblicata il 29 luglio 2024 e notificata in pari data) che pronunciatasi sul vincolo aveva posto a suo carico per finalità perequativo -
compensative, un assegno divorzile di 1.500 mensili oltre la rivalutazione
Istat; un assegno di mantenimento per i figli e , Per_1 Per_2
maggiorenni ma non economicamente indipendenti di € 1.157 ciascuno oltre la rivalutazione ed il 50% delle spese straordinarie;
aveva dichiarato inammissibile la domanda di revoca della cauzione compensando in parte le spese di lite liquidate per la rimanenza a suo carico con addebito di quelle della CTU. Censurava la sentenza lamentandone l'erroneità, con il primo motivo, stante l'acritico richiamo alla c.t.u. operato senza la valutazione delle contestazioni proposte;
con il secondo motivo censurava il riconoscimento dell'assegno divorzile riconosciuto in assenza dei presupposti e con il terzo motivo si doleva di quello stabilito per i figli in misura eccessiva lamentando,
con il quarto motivo, l'errata pronuncia di inammissibilità della domanda di revoca della cauzione oggetto di rinuncia con la conclusionale e censurando,
con il quinto ed il sesto motivo, l'addebito prevalente delle spese e l'ascrizione dei costi della c.t.u..
3 Si costituiva contrastando l'appello del quale chiedeva il Controparte_1
rigetto.
La causa era riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 16 dicembre
2024.
3.- Osserva il Collegio.
4.- L'appello è solo in limitata parte fondato. La sentenza del Tribunale di
Verona va riformata con l'elisione della pronuncia di inammissibilità della domanda di revoca della cauzione. Per il resto va respinto.
Le spese per i due gradi vanno compensate per ¼ e per la restante parte (3/4)
vanno addebitate al per la prevalente soccombenza e vanno liquidate Pt_1
secondo i parametri del DM 55/2014 e successive modifiche.
5.- Il Tribunale riconobbe alla quale insegnante, un assegno CP_1
divorzile di €.
1.500 mensili per ragioni perequativo - compensative accertando la differenza delle condizioni reddituali e patrimoniali rispetto quelle dell'ex coniuge, imprenditore nel settore vinicolo e dando conto del sacrifico delle aspirazioni lavorative della ex moglie;
riconobbe ai figli e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2
un assegno di mantenimento in €.
1.157 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie con la rivalutazione, a carico del padre;
rigettò la domanda per la riduzione della cauzione, in quanto contrastante con la disciplina e compensò parzialmente le spese di lite addebitate per il resto al Pt_1
unitamente a tutte quelle della c.t.u..
6.1.- Con il primo motivo si censura la ricostruzione delle condizioni economiche assumendosi l'acritica adesione alla CTU, operata senza tener
4 conto delle osservazioni;
viene contestata la stima del patrimonio, individuato in €. 2.627.768,32 in luogo di quella offerta dal CTP in € 1.684.232,13 sulla base di una diversa valutazione delle partecipazioni societarie e di una quantificazione non aggiornata del fondo a titolo di cauzione;
viene contestata l'individuazione in CTU di un reddito figurato di €. 80.000, nonché
l'estensione, ritenuta non dovuta, dell'indagine reddituale agli anni 2017-
2018; si assume la giustificazione dell'incasso di €. 473.584,59 da parte del fratello “come parte di un'operazione descritta in atti notarili” e l'uscita di €.
50.000,00 del 23 maggio 2017 come “trasferimento di detto importo sul conto vincolato”; si deduce la mancata considerazione dei finanziamenti alle società, delle spese per il contributo al mantenimento di moglie e quattro figli e delle spese per il mantenimento proprio e di un quinto figlio;
si afferma l'errata ricostruzione del patrimonio e del reddito della stimato in €. CP_1
411.676,31 (anziché €. 978.029,00 indicati dal CTP in forza di una diversa valutazione delle partecipazioni societarie) contestandosi l'importo e la mancata considerazione dei frutti che la ex moglie avrebbe potuto ricavare dagli immobili della società francese di cui era socia al 20%.
Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni;
anche per genericità.
6.2.1.- Il Tribunale giunse alla ricostruzione dei redditi e del patrimonio del non senza difficoltà, proprio a causa del comportamento di questi Pt_1
che non aveva collaborato con il c.t.u. omettendo di indicare tutti i propri dati e rendendo dichiarazioni fiscali omissive ed inveritiere perché smentite in c.t.u.,, nemmeno chiarite in questa sede. Il tutto risulta dalla seguente motivazione non contestata: “Del resto, il CTU ha premesso nell'ambito del
5 suo elaborato peritale che “Prima di trarre conclusione sulla situazione patrimoniale e reddituale del sig. si vuole ribadire alcuni concetti: 1. Pt_1
Il sig. non ha prodotto tutta la documentazione che sarebbe stata Pt_1
necessaria per ricostruire in modo preciso la reale situazione del ricorrente;
2.
le spiegazioni ricevute, seppur tardivamente, non sono state chiarificatrici;
3.
le dichiarazioni dei redditi del sig. contengono notevoli imprecisioni: Pt_1
3.1 Il modello PF2014 depositato con le memorie del 21/04/2021 all'allegato numero 9 dall'avvocato non contiene il prospetto (Quadro RW) CP_2
contenetene i redditi posseduti all'estero provenienti dalla vendita della casa
“familiare”. Lo scrivente ha potuto verificare solo tramite la richiesta diretta all'Agenzia delle Entrate la presenza del quadro RW;
i quadri RW presenti nei modelli PF2014, PF2015, PF2016 e PF2017 non sono fra loro concordanti in quanto i saldi finali non coincidono con i saldi iniziali indicati nel modello relativo all'anno successivo. Come già precisato nell'elaborato peritale, al sottoscritto è pervenuta una dichiarazione rilasciata dalla banca LGT con sede in Lichtenstein mentre nel quadro RW sono stati indicati il Lussemburgo e l'Afghanistan. Gli stessi importi dichiarati nei quadri RW non corrispondono a quelli presenti nelle documentazioni bancarie. Nella bozza peritale ho ritenuto che il sig. detenesse solo fondi in Lichtenstein e che Pt_1
l'indicazione del Lussemburgo e dell'Afghanistan fosse un errore di compilazione, ma alla luce di quanto successivamente indicato anche per redditi di altra natura lo scrivente non può essere certo che si tratti di un banale errore di compilazione. Nella bozza peritale lo scrivente ha rilevato che la plusvalenza per la cessione di quote ( pari a 210.000,00 €. CP_3
avvenuta nel 2018 non è stata indicata nella dichiarazione dei redditi del sig.
6 A pagina 4/5 della relazione del CTP del sig. viene asserito Pt_1 Pt_1
che la suddetta cessione non ha prodotto plusvalenza in quanto è stata ceduta anche quota parte dei finanziamenti soci. Ciò non corrisponde alla realtà come
è facilmente ricavabile dall'atto notarile della cessione quote (Allegato sub
11). Risultano inoltre: Giroconti da un conto intestati al sig. CP_4
per 66.000€. che il sig. ha giustificato come prestito Persona_4 Pt_1
da parte del fratello anche se non vi è nessuna evidenza. Un versamento il
26/06/2018 di 473.584,59€ che il CTP nella propria relazione ha giustificato provenire dal fratello per acquistare la quota di 1/3 della società agricola
PO srl. Fatto che non corrisponde alla relata in quanto nell'atto di compravendita il prezzo è di 217.000,00 € importo che risulta versato sul conto corrente presso . Risultano quindi versati euro 473.584,59 + Pt_2
217.000 = 690.584,59 Tutto quanto sopra è stato riportato solo per evidenziare che le dichiarazioni dei redditi del sig. non siano in grado Pt_1
di stabilire la vera capacità reddituale dello stesso”. In conclusione, il CTU
ha accertato che “La reale capacità reddituale del sig. in 80.000,00 Pt_1
euro annui netti (40.000 euro come compenso amministratore + 40.000,00
euro annui per tutte le poste non giustificate). Sul punto lo scrivente assicura di aver attentamente analizzato la documentazione bancaria prodotta in giudizio e, in particolare le dichiarazioni reddituali e gli estratti conti dei conti correnti, ma di non essere riuscito a determinare in modo certo la capacità
reddituale e patrimoniale del sig. sia per la non chiara situazione dei Pt_1
conti correnti esteri, sia per la mancata giustificazione di movimenti per circa
1.500.000,00 €”. In ogni caso, secondo quanto ha potuto accertare il CTU, il ricorrente è dotato di una capacità economica tale da giustificare una capacità
7 reddituale annua di 80.000,00 € netti annui e ha una situazione Pt_3
patrimoniale stimata in Euro 2.627.768,32, compiutamente analizzata in ogni sua componente nella CTU cui si rimanda sul punto”.
6.2.2- La mancata collaborazione del col c.t.u. in una con Pt_1
l'irregolarità delle dichiarazioni reddituali;
dichiarazioni anche successive e che la parte ben avrebbe potuto dimettere in questa fase senza autorizzazione a norma dell'art. 473 bis 12 Cod. proc. Civ. (conclusioni d'appello). Il tutto ha determinato una data valutazione ricostruttiva che non può essere censurata proprio perché derivata dalle carenze ascrivibili alla parte.
6.2.3.- La censura per mancata risposta alle osservazioni del c.t.p. appare generica non essendo stati indicati, nel corpo dell'appello, le specifiche osservazioni non considerate dal c.t.u. e dal Tribunale poi. La censura è anche infondata nel merito posto che il c.t.u. ha dati le risposte.
Con il primo profilo, affetto da genericità. si fa riferimento ad una nota della parte successiva alla c.t.u. (8 settembre 2023) disattesa dal primo giudice e non motivatamente esplicitata e richiamata in questa fase se non de relato
tanto che si determina, appunto, la genericità (Cass. ordinanza n. 17268 del
19 agosto 2020) ancora più evidente se si considera che nella stessa nota risultano le spiegazioni offerte dal c.t.u. e successivamente nuovamente criticate dalla parte.
Il secondo profilo, correlato, risulta infondato posto che il c.t.u. ha dato le risposte come di seguito. Il CTP del ha svolto le seguenti Pt_1
osservazioni (C.t.u.) “1. Acquisto abitazione: il CTP chiarisce che il sig.
8 e la sig.ra sono comproprietari al 50% dell'abitazione e delle Pt_1 CP_5
pertinenze e che si sono concessi reciprocamente il diritto di abitazione sulla parte posseduta dall'altro. L'Importo di competenza del sig. viene Pt_1
considerato in euro 53.131,90 attraverso un calcolo, non condiviso dal sottoscritto, contenuto a pagina 3 della relazione a cui si rimanda;
2. Le
partecipazioni e gli incarichi sociali: il CTP non valorizza il valore della quota di proprietà del sig. nella società UN s.s. Pt_1 Parte_4
er la società ritiene che il valore della partecipazione sia
[...] CP_3
pari 437.000€;
3. Altri elementi da evidenziare:
3.1 Costituzione del fondo di garanzia: i documenti risultano prodotti con la memoria del 21/04/2021 3.2
Accredito di euro 473.000 del 26/06/2018: vengono elencati gli atti effettuati in tale data. Precisando che:” l'accredito di euro 473.000 è un assegno circolare unico che previene dal fratello per acquistare la quota di 1/3 della società agricola PO srl”. (Allegato sub 10) 3.3 Viene data spiegazione di alcune richieste fatte dallo scrivente in merito a incassi e pagamenti non chiari. Di tali chiarimenti si è tenuto debito conto nelle conclusioni finali del sottoscritto”. Il c.t.u. ha dato risposta come di seguito
(così pure la sentenza): “Il sig. non ha prodotto tutta la Pt_1
documentazione che sarebbe stata necessaria per ricostruire in modo preciso la reale situazione del ricorrente;
2. Le spiegazioni ricevute, seppur tardivamente, non sono state chiarificatrici;
3. Le dichiarazioni dei redditi del sig. contengono notevoli imprecisioni. Si segnalano:
3.1 Il modello Pt_1
PF2014 depositato con le memorie del 21/04/2021 all'allegato numero 9
dall'avvocato non contiene il prospetto (Quadro RW) contenetene i CP_2
redditi posseduti all'estero provenienti dalla vendita della casa “familiare”.
9 Lo scrivente ha potuto verificare solo tramite la richiesta diretta all'Agenzia
delle Entrate la presenza del quadro RW;
3.2 I quadri RW presenti nei modelli
PF2014, PF2015, PF2016 e PF2017 non sono fra loro concordanti in quanto i saldi finali non coincidono con i saldi iniziali indicati nel modello relativo all'anno successivo. Come già precisato nell'elaborato peritale, al sottoscritto
è pervenuta una dichiarazione rilasciata dalla banca LGT con sede in
Lichtenstein mentre nel quadro RW sono stati indicati il Lussemburgo e l'Afghanistan. Gli stessi importi dichiarati nei quadri RW non corrispondono a quelli presenti nelle documentazioni bancarie. Nella bozza peritale ho ritenuto che il sig. detenesse solo fondi in Lichtenstein e che Pt_1
l'indicazione del Lussemburgo e dell'Afghanistan fosse un errore di compilazione, ma alla luce di quanto successivamente indicato anche per redditi di altra natura lo scrivente non può essere certo che si tratti di un banale errore di compilazione. Situazione reddituale della sig. Nella bozza Pt_1
dell'elaborato peritale lo scrivente CTU aveva stimato la reale capacità
reddituale del sig. in 80.000€ netti annui. La CTP della sig.ra Pt_1
ritiene tale valutazione troppo prudenziale e ritiene inoltre che CP_1
debba essere calcolato, come reddito, anche l'interesse figurativo sul finanziamento soci eseguito a favore della società partecipata CP_3
e attribuendo un ulteriore reddito da capitale investito di circa 50.000€ annui.
Il CTP del sig. pur nulla dicendo in merito alla stima degli 80.000€ Pt_1
annui contesta alcune asserzioni effettuate dallo scrivente CTU. Si dà ora breve cenno di quanto contestato. Il sottoscritto ritiene che il sig. per Pt_1
gli anni d'imposta 2019, 2020 e 2021 non avrebbe dovuto presentare il modello 730 ma il modello PF in quanto socio di una società di persone. Il
10 CTP contesta tale affermazione mentre lo scrivente ritiene che potesse essere presentato il modello 730 solo se avesse compilato il quadro relativo ai redditi da terreni e fabbricati;
2. Nella bozza peritale lo scrivente ha rilevato che la plusvalenza per la cessione di quote ( pari a 210.000€ CP_3
avvenuta nel 2018 non è stata indicata nella dichiarazione dei redditi del sig.
A pagina 4/5 della relazione del CTP del sig. viene asserito Pt_1 Pt_1
che la suddetta cessione non ha prodotto plusvalenza in quanto è stata ceduta anche quota parte dei finanziamenti soci. Ciò non corrisponde alla realtà come
è facilmente ricavabile dall'atto notarile della cessione quote (Allegato sub
11).
3. Risultano:
3.1 giroconti da un conto intestati al sig. CP_4
per 66.000€ che il sig. ha giustificato come prestito Persona_4 Pt_1
da parte del fratello anche se non vi è nessuna evidenza.
3.2 Un versamento il 26/06/2018 di 473.584,59€ che il CTP nella propria relazione ha giustificato provenire dal fratello per acquistare la quota di 1/3 della società agricola
PO srl. Fatto che non corrisponde alla relata in quanto nell'atto di compravendita il prezzo è di 217.000€ importo che risulta versato sul conto corrente presso . Risultano quindi versati euro 473.584,59 + 217.000 Pt_2
- 690.584,59 Tutto quanto sopra è stato riportato solo per evidenziare che le dichiarazioni dei redditi del sig. non siano in grado di stabilire la Pt_1
vera capacità reddituale dello stesso. I redditi ricostruiti in base alle dichiarazioni del sig. come quanto riportato dalla seguente tabella Pt_1
(2013 – 2022)” riportata … “La bozza dell'elaborato peritale concludeva con la seguente affermazione: Se tali controdeduzioni e chiarimenti non perverranno lo scrivente CTU stima • La reale capacità reddituale del sig.
in 80.000,00 euro annui netti (40.000 euro come compenso Pt_1
11 amministratore + 40.000,00 euro annui per tutte le poste non giustificate;
•
La situazione patrimoniale della sig. : …. “Lo scrivente si era Pt_1
riservato di tare una valutazione definitiva una volta lette le controdeduzioni dei CTP, tenuto conto di tali osservazioni. Svolte queste necessarie ed opportune precisazioni. Lo scrivente assicura di aver attentamente analizzato la documentazione bancaria prodotta in giudizio e, in particolare le dichiarazioni reddituali e gli estratti conti dei conti correnti, ma di non essere riuscito a determinare in modo certo la capacità reddituale e patrimoniale del sig. sia per la non chiara situazione dei conti correnti esteri, sia per Pt_1
la mancata giustificazione di movimenti per circa 1.500.000€. Se si tiene conto dei presupposti di legge per il riconoscimento e la liquidazione degli assegni di mantenimento, è evidente che non sempre sarà necessario accertare esattamente, anche per economia di spesa, tutte le disponibilità patrimoniali e finanziarie del coniuge obbligato al mantenimento e che sarà sufficiente che siano provati i redditi fino ad un importo tale da giustificare la liquidazione di un assegno congruo rispetto alle esigenze di vita del coniuge e dei figli. Di
conseguenza, a prescindere quindi da quanto effettivamente dichiarato e non dal sig. in base a quanto rilevato dagli atti di cessioni di quote, dai Pt_1
movimenti bancari, dagli atti di acquisto e vendita di immobili e dalle precisazioni effettuate dal CTP a sommesso giudizio dello scrivente appare già raggiunta la prova di guadagni o d'intestazioni di beni che siano espressione di una capacità economica tale da giustificare un a capacità
reddituale annua di 80.000€ netti annui e di confermare la Pt_3
consistenza della situazione patrimoniale soprariportata ( Euro
2.627.768,32)”.
12 6.2.4.- Volendo comunque esaminare le osservazioni si osserva che nella nota si dà effettivamente atto delle risposte del consulente tecnico d'ufficio svolgendosi ulteriori repliche nemmeno riproposte organicamente e con adeguata critica in questa sede e che appaiono comunque illegittime in quanto
(Cass. ordinanza n. 33742 del 6 novembre 2022) il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché
incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
6.2.5.- Le conclusioni del c.t.u., accolte in sentenza, appaiono giustificate perché la determinazione del reddito del lungi dall'esser stata Pt_1
calcolata in modo astratto ed incoerente, si compone di due voci: quella di €.
40.000 quale compenso come amministratore e quella di €. 40.000 riferita alle voci non chiarite. Dalla c.t.u. risultano non solo mancanze nelle dichiarazioni,
non solo operazioni non chiare della parte ma emerge ad esempio un versamento effettuato il 26 giugno del 2018 per € 473.584,59 che si assumerebbe riferito al fratello dell'appellante per l'acquisto della quota di
1/3 della società agricola PO S.r.l. ma in termini implausibili posto che nell'atto di compravendita il prezzo è di €. 217.000 e risulta versato sul conto corrente presso . Risultano versati €. 473.584,59 + 217.000 = Pt_2
13 690.584,59 senza giustificazione. Il c.t.u. ha dunque predisposto un modello indicante i redditi dichiarati dal dal 2010 al 2021 in rapporto ai Pt_1
redditi non dichiarati (pag. 43 dell'elaborato) e, considerate le omissioni e le mancate spiegazioni, ha determinato un reddito figurato di €. 80.000. Lo
stesso appare plausibile: non risulta neppure lontano dal dichiarato che supera in molti casi (per circa 12 anni) €. 50.000 circa annui giungendo anche ad €.
86.000 circa. Considerandosi che quanto sopra è addebitabile alla parte e che nei giudizi di famiglia la ricostruzione dei redditi non deve avvenire in termini matematici ma operando una attendibile ricostruzione delle complessive condizioni reddituali e patrimoniali (Cass. ordinanza n. 975 del 20 gennaio
2021) appare del tutto plausibile la determinazione reddituale di cui sopra anche in quanto il a fronte del reddito derivante in parte dal Pt_1
compenso di amministratore e per operazioni non qualificate, nulla di chiaro ha dedotto a dimostrare una effettività dei redditi diversa e una giustificazione delle mancanze.
6.2.6.- Quanto alla stima del patrimonio del in € 2.627.768,32 il c.t.u. Pt_1
ha risposto alle osservazioni sicchè le censure appaiono nuovamente inammissibili e generiche non indicandosi errori o carenze anche in tema di partecipazioni societarie;
quanto al “fondo cauzionato” indicato in €
261.045,62 non si giustifica la critica al valore rilevandosi che trattasi pur sempre di un importo, seppure a garanzia, che compone il patrimonio complessivo della parte e che deve essere considerato;
quanto al reddito figurato lo stesso risulta correttamente calcolato, in aumento (tabella della c.t.u.) posta la rilevante somma del 2018 ed apparendo i richiami alla partecipazione societaria in UN S.s. ai saldi dei conti, ai bilanci
14 della ed altro del tutto generici. La stessa tesi dell'appellante CP_3
secondo cui “Un punto cruciale che sembra essere stato ignorato dal CTU, e quindi dal Tribunale, è che negli anni oggetto di indagine il signor Pt_1
godeva di un reddito di circa € 1.200,00 al mese e pagava € 4.400,00 alla ora ex moglie (per la stessa e per i figli) e in ciò riusciva, con tutta evidenza,
grazie alle riserve generate nel tempo, come ad esempio quelle ricavate dalla vendita della villa, ad oggi esaurite ad eccezione del residuo fondo cauzionale di € 204.000,00 destinato al mantenimento dei figli”, denota ammissione a sfavore della parte onerata che non ha indicato motivatamente (con riferimenti numerici chiari e contrapposto, oltre che plausibili) come, da un reddito di €.
1.200 mensili, sia stato possibile pagare €.
4.400 mensili per moglie e figli anche utilizzando i risparmi. Quanto alla giustificazione dell'uscita di € 50.000,00 del 23 maggio 2017 “mediante produzione documentale (integrazione non commentata dal CTU) afferente il conto di appoggio ( ) che evidenziava il trasferimento di detto importo sul CP_4
conto vincolato” la risposta risulta generica e non dà conto della complessiva inattendibilità delle dichiarazioni della parte anche per quanto al precedente punto;
quanto alle dichiarazioni per gli anni 2019, 2020 e 2021 (modello PF
anziché il 730) l'appellante non ha dato conto di dove avrebbe inserito i terreni mancanti in tali atti;
quanto alla imprecisa e lacunosa compilazione del quadro RW l'appellante non risulta aver dato chiara risposta anche in questa sede;
quanto alla pretesa lacunosità della c.t.u. la censura appare generica rilevandosi che la documentazione anche contabile di UN
(partecipazione indicata nelle dichiarazioni dei redditi) e la denuncia di
15 successione avrebbero dovuto esser censurate in termini chiari e specifici anche in appello.
Il Tribunale ha poi dato conto della posizione del e del figlio avuto Pt_1
da altra relazione il che esaurisce l'obbligo di motivazione, affatto criticamente qui contestata e contestabile perché effettiva.
6.2.7.- Il motivo comporta anche critica alla c.t.u. ed alla sentenza quanto alla situazione patrimoniale e reddituale della signora Ma fermo CP_1
restando quanto in tema di accertamento plausibile (non matematico) delle posizioni reddituali e patrimoniali delle parti, la censura appare infondata avendo, il c.t.u. prima ed il Tribunale poi, accertato il reddito della stessa (€.
15.000 annui quale insegnante) e le difficoltà connesse al pagamento del canone mensile di €.
1.500 per l'immobile abitato con i figli. Considerata la partecipazione di €. 380.000, la deteriore posizione reddituale e patrimoniale rispetto l'ex coniuge risulta evidente.
Le critiche apportate alla pronuncia, articolate con il motivo non convincono.
Quanto alla partecipazione societaria la stessa ha un valore di € 380.000
riportato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi ed il c.t.u. ha fatto richiamo a tali importi che corrispondono alla intestataria fiduciaria del 20%
del capitale di una società francese (capitale di €. 2.500.000,00) né emerge che la partecipazione fosse del 100% anziché del 20% in assenza di prove ed anche in ordine al finanziamento soci come asserito da controparte;
quanto alla mancata indagine del c.t.u. la stessa si giustifica per carenza di precisi riscontri documentali di critica che l'appellante non ha offerto al di là della mera affermazione svolta;
il consulente d'ufficio ha poi anche accertato che
16 la aveva ricevuto euro 480.000 in donazione, aveva acquistato il CP_1
20% della società francese per un valore di €. 380.000 ed aveva poi fatto un bonifico alla madre di €. 100.000 con causale “prestito”; quanto alla qualifica di rimborsi alla madre, da parte della alcuna inerenza documentale CP_1
di critica risulta svolta;
quanto alla mancata denuncia degli assegni dell'ex marito la circostanza appare riferibile alla deteriore condizione della parte da considerarsi anche in questa sede;
quanto ai probabili frutti delle partecipazioni francesi l'appellante nulla di concreto e specifico, in termini economici, ha fatto da questo derivare per affermare la carenza di indagini. Il
richiamo alla villa della società francese, che sarebbe utilizzata dalla madre e non messa a reddito, appare generico anche perché riferito a soggetto che non
è parte in questo giudizio.
6.2.8.- Deve così ritenersi la sperequazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti segnatamente in quanto il imprenditore nel Pt_1
settore del vino, gode di un reddito annuo di €. 80.000 e di un patrimonio di
€ 2.627.768,32 e la insegnante, gode di un reddito annuo di €. CP_1
15.000 e vive in una casa in locazione sostenendo un canone di €. 1.500
mensili con i tre figli faticando a corrispondere il canone di locazione stesso e con una partecipazione di €. 380.000, oltre che con assegno anche per i figli oltre che per sé.
Si precisa ancora (come da c.t.u.) che la non è proprietaria di un CP_1
immobile a Saint Tropez ma della quota del 20% tanto che non può chiedere la vendita e nemmeno, in quanto socia di minoranza, la liquidazione. Il c.t.u.
precisa “Si tratta quindi di un investimento difficilmente monetizzabile”.
17 6.2.9.- Segue il rigetto dell'istanza di integrazione della c.t.u..
7.- Il secondo motivo, volto alla censura per il riconoscimento dell'assegno divorziale con finalità perequativo – compensative, è infondato.
Acclarata la disparità economico - reddituale di rilievo, quale prerequisito, la sentenza non pare per il resto esporsi alle critiche laddove il primo giudice ha accertato che:
-) la si era ricollocata nel mondo del lavoro dopo numerosi anni di CP_1
assenza in cui si era pacificamente dedicata, in via esclusiva, alla crescita dei quattro figli e alla cura della famiglia;
-) la durata del matrimonio era stata di 22 anni e le parti avevano 60 e 58 anni;
-) non era contestato il fatto che la durante il matrimonio, dopo la CP_1
nascita dei figli avesse lasciato il lavoro di consulente aziendale per dedicarsi alla cura della casa e della famiglia;
-) era necessario rivedere la misura del contributo stabilito al tempo della separazione proprio in ragione del parametro dell'adeguatezza alle condizioni economico patrimoniali delle parti all'attualità e tenuto conto della necessità
di andare a compensare le scelte concordate dai coniugi in costanza di matrimonio che hanno comportato il sacrificio da parte della resistente di prospettive lavorative qualificate in relazione al suo titolo di studio (laurea) e alla posizione lavorativa all'epoca ricoperta (consulente aziendale);
-) l'assegno era dunque da commisurare all'importo mensile di €. 1.500.
18 Il tutto appare corretto perché (Cass. sez. 1^ n. 24795 del 16 settembre 2024)
l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli (anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali), al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.
Posta la evidente la disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti e che non deve essere determinata in base ad una visione matematica ma ad una realistica ricostruzione delle posizioni, anche resa difficile dal comportamento del si ravvisa la genericità delle contestazioni Pt_1
dell'appellante anche perché la tesi per la quale le competenze lavorative
(laurea in economia e precedenti impieghi) e il tempo avuto per ricollocarsi
(circa 10 anni) avrebbero dimostrato che la ridotta capacità reddituale non sarebbe stata determinata da ragioni oggettive ma da scelte personali, risulta apodittica e smentita dalla condivisione dei ruoli – ut supra accertata – con la rinuncia lavorativa per seguire meglio i figli ed in quanto la presenza di una collaboratrice non era evidentemente tale da consentire alla madre la continuazione del rapporto di lavoro curando adeguatamente i quattro figli.
In questo panorama, caratterizzato dal sacrificio di una parte rispetto le
19 proprie aspettative, deriva la prova che la migliore posizione della controparte
(il , è stata determinata dal primo comportamento. Pt_1
8.- Anche il terzo motivo, relativo alla censura del contributo per i figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, è infondato condividendo la Corte, la decisione del primo giudice che si riporta:
“entrambe le parti concordano nel ritenere che due dei loro 4 figli, di Per_1
anni 24 e di anni 20, non sono ancora economicamente Per_2
autosufficienti, riconoscendo pertanto l'an del diritto al mantenimento nei loro confronti. Allo stesso modo convengono sulla misura di contribuzione alle spese straordinarie per i figli a loro carico, pari al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona. Le domande delle parti sul punto divergono unicamente con riferimento al quantum,
richiedendo parte ricorrente di essere onerato di un contributo al mantenimento pari a euro 500,00 a figlio, a fronte della richiesta di parte resistente di un contributo di euro 1.500,00 a figlio. Alla luce delle contrapposte condizioni economico patrimoniali delle parti come sopra illustrate, dell'età di e (24 e 20 anni) nonché dell'assenza Per_1 Per_2
di allegazione in ordine alle attuali condizioni di vita degli stessi, appare equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 2.314,00 complessivi
(pari a euro 1.157,00 a figlio, ovvero il contributo di euro 1.000,00 già
previsto in sede di provvedimenti presidenziali con l'aggiunta della rivalutazione monetaria), rivalutabili Istat, da versarsi sul conto corrente intestato alla resistente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona”.
20 La prospettazione di critica, per la quale l'importo sarebbe insostenibile con un reddito di €. 40.000 e con gli oneri di mantenimento del quinto figlio, cui sommare gli assegni per la ex moglie, non tiene conto della reale e ben maggiore ricostruzione dei redditi nonché del patrimonio del a Pt_1
fronte dei sacrifici e del minor reddito conseguenti della a fronte CP_1
delle carenze allegative delle parti sul punto vale considerare poi che (Cass.
ordinanza n. 13664 del 29 aprile 2022) l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legata alla loro crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione mentre i redditi e le condizioni patrimoniali del padre, con effetti sul criterio di proporzionalità, ben paiono giustificare la misura dei contributi stabiliti.
9.- Il quarto motivo è fondato in quanto la domanda per la revoca del deposito proposta con la precisazione delle conclusioni, è stata rinunciata con la comparsa conclusionale legittimamente (Cass. sentenza n. 8737 del 15 aprile
2014) tanto che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare il non luogo a decidere, senza rigettare la domanda.
La motivazione va dunque emendata.
10.- Con i restanti motivi l'appellante ha censurato la mancata compensazione integrale delle spese processuali e l'addebito a di quelle della c.t.u.. Ora,
considerato che per limitata parte la sentenza è stata riformata, la soccombenza dirimente nei due gradi di giudizio risulta in capo al Pt_1
(in tema di assegni per moglie e figli) non sottacendosi, inoltre, il contegno e la non chiara posizione reddituale;
né può ritenersi la parziale soccombenza della in relazione alla riduzione degli importi per gli assegni, CP_1
21 riconosciuti nell'an, posto che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza (Cass. S.U. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022); né sussiste alcun preciso obbligo di compensare in presenza del rigetto di una domanda e né sussiste una proporzione censurabile per la compensazione parziale. Va
dunque disposta la compensazione delle spese per i due gradi di giudizio nella misura di ¼ con addebito al della rimanenza (3/4). Quanto alle spese Pt_1
della c.t.u., le stesse devono ritenersi correttamente poste a carico del Pt_1
tanto per gli esiti a suo sfavore quanto per il comportamento, non dipendendo tale statuizione da quella sulle spese processuali (Cass. sentenza n. 11068 del
10 giugno 2020).
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Procuratore Generale, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Tribunale di
Verona e dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di revoca della cauzione;
- rigetta per il resto l'appello;
- compensa le spese per i due gradi di giudizio nella misura di ¼ e pone la restante parte (3/4) a carico del in € 10.575 per compensi per il primo Pt_1
grado ed in € 10.737 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
22 - dispone d'ufficio a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 che in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia lì 19 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
23