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Decreto 8 gennaio 2025
Decreto 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, decreto 08/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 5521/2023
TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c.
Il Giudice del lavoro, dott. Claudio Silvestrini, nel procedimento 5521/2023 introdotto da , Parte_1 con l'avv. PASTORELLI ALESSIO;
- esaminati gli atti del procedimento e vista la relazione depositata dal C.T.U.;
- rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (e/o che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio sono state contestate da parte ricorrente mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c., ma che nel successivo termine perentorio di 30 giorni non è stato introdotto il giudizio di merito, sicché in assenza di siffatto adempimento non può dirsi perfezionata la procedura atta a precludere l'omologazione dell'accertamento sanitario secondo le risultanze della c.t.u.);
- ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio.
Si invita il Magistrato incaricato ad accogliere la domanda al riconoscimento dello stato di invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativo 100%, del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/1971 per un periodo di due anni. Per la decorrenza dei benefici economici dall'atto della revoca della revisione.
L I Q U I D A le spese di lite, ai sensi degli art. 4, 5 e 11 del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. (e delle allegate tabelle nn. 4 e 9), in ragione della peculiare natura del procedimento (avente ad oggetto l'accertamento non di un diritto, bensì di un mero stato invalidante), del carattere prevalentemente routinario delle questioni emerse, della definizione del procedimento in un'unica udienza, in complessivi € 1.500,00 (comprensivi di spese generali), oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge,
C O N D A N N A l' al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore dei procuratori, dichiaratisi CP_1 antistatari ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., in ragione della sussistenza dello stato invalidante già alla data della domanda amministrativa.
PONE
1 definitivamente a carico dell' CP_1 separato decreto.
Si comunichi alle parti. Velletri, 6 gennaio 2025.
le spese dell'accertamento peritale, liquidate come da
Il Giudice dott. Claudio Silvestrini
2
TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c.
Il Giudice del lavoro, dott. Claudio Silvestrini, nel procedimento 5521/2023 introdotto da , Parte_1 con l'avv. PASTORELLI ALESSIO;
- esaminati gli atti del procedimento e vista la relazione depositata dal C.T.U.;
- rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (e/o che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio sono state contestate da parte ricorrente mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c., ma che nel successivo termine perentorio di 30 giorni non è stato introdotto il giudizio di merito, sicché in assenza di siffatto adempimento non può dirsi perfezionata la procedura atta a precludere l'omologazione dell'accertamento sanitario secondo le risultanze della c.t.u.);
- ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio.
Si invita il Magistrato incaricato ad accogliere la domanda al riconoscimento dello stato di invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativo 100%, del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/1971 per un periodo di due anni. Per la decorrenza dei benefici economici dall'atto della revoca della revisione.
L I Q U I D A le spese di lite, ai sensi degli art. 4, 5 e 11 del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. (e delle allegate tabelle nn. 4 e 9), in ragione della peculiare natura del procedimento (avente ad oggetto l'accertamento non di un diritto, bensì di un mero stato invalidante), del carattere prevalentemente routinario delle questioni emerse, della definizione del procedimento in un'unica udienza, in complessivi € 1.500,00 (comprensivi di spese generali), oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge,
C O N D A N N A l' al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore dei procuratori, dichiaratisi CP_1 antistatari ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., in ragione della sussistenza dello stato invalidante già alla data della domanda amministrativa.
PONE
1 definitivamente a carico dell' CP_1 separato decreto.
Si comunichi alle parti. Velletri, 6 gennaio 2025.
le spese dell'accertamento peritale, liquidate come da
Il Giudice dott. Claudio Silvestrini
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