Ordinanza cautelare 8 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/03/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02486/2025REG.PROV.COLL.
N. 02192/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2192 del 2024, proposto dal Comune di Pisciotta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
la signora TA NE, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Parisi e Luigi Cerbone, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura e l’Ente Parco Nazionale del NT, LL di DI e LB, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione seconda, n. 73 del 3 gennaio 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della signora TA NE e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2024 il Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente contenzioso è costituito dal provvedimento del Comune di Pisciotta n. 69 del 23 ottobre 2023 e dal prodromico parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino prot. n. 23925-P del 18 ottobre 2023 con i quali è stata respinta l’istanza della signora TA NE per l’installazione nella sua proprietà di n. 8 pannelli fotovoltaici, infissi al suolo su basi di cemento, di dimensioni pari a 1,20 m. x 2,07 m. distribuiti in duplice fila.
Il parere della competente Soprintendenza - preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza prot. n. 21797 del 25 settembre 2023, a cui l’istante ha dato riscontro con nota prot. n.22302 del 29 settembre 2023 – è motivato in relazione al pregio naturalistico – ambientale della zona caratterizzata da un ampio uliveto secolare e dalla ritenuta visibilità dei pannelli fotovolatici da diversi punti di vista sicché risulterebbero estremamente stridenti rispetto all’ambito di tipo prettamente rurale agricolo nel quale si collocano, peraltro nell’ambito territoriale del Parco Nazionale del NT e del LL di DI.
Il parere della Soprintendenza - che per gli aspetti propriamente edilizi e urbanistici ha espressamente demandato alla competenza comunale – ha aggiunto che vi potrebbe essere una “possibile estensione di interventi analoghi in altre aree agricole del territorio comunale che porterebbe a un’alterazione complessiva del contesto sottoposto a tutela” .
2. L’interessata ha proposto ricorso dinanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Salerno, che ha accolto, con la sentenza impugnata, il ricorso di primo grado e ha annullato il diniego di autorizzazione paesaggistica adottato dal Comune di Pisciotta n. 69 del 23 ottobre 2023 ed il propedeutico parere sfavorevole reso dalla Soprintendenza.
3. Con l’appello in esame il Comune di Pisciotta ha impugnato la sentenza del giudice di primo grado, articolando i seguenti motivi:
I) ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7-BIS, COMMA 5, D.LGS. N. 28 DEL 2011 – ART. 136 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO – TRAVISAMENTO DEI FATTI.
La previsione dell’art. 7- bis , comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2011 non avrebbe potuto trovare applicazione poiché:
1. l’area interessata è sottoposta a vincolo paesaggistico, ritenuta di notevole interesse pubblico e rientra tra quelle di cui all’art. 136, co.1, lett. c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
2. i pannelli da installarsi sono visibili da più spazi pubblici e più punti di vista panoramici;
3. gli stessi pannelli non sono integrati nelle coperture degli edifici;
4. non sono realizzati con materiali della tradizione locale, trattandosi di pannelli zavorrati in cemento armato.
Non vi sarebbe stata da parte del primo giudice alcuna valutazione in concreto della situazione e il giudice di primo grado si sarebbe attenuto alla sola rappresentazione della parte ricorrente.
II) ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE MEDESIMA NORMATIVA RUBRICA PRECEDENTE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
La Soprintendenza ha motivato in modo stringente il parere sfavorevole sicché il Tar avrebbe errato nel ritenere che le motivazioni esplicitate siano generiche sotto il profilo della tutela paesaggistica, essendo, al contrario, particolarmente diffuse.
III) ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE MEDESIMA NORMATIVA RUBRICA PRECEDENTE – TRAVISAMENTO DEI FATTI (ai sensi del D.M. dell’8 novembre 1968).
Erronea sarebbe anche la motivazione della sentenza impugna laddove ha ritenuto che non sia stato effettuato in modo corretto il bilanciamento degli interessi coinvolti nella vicenda in esame poiché la ponderazione sarebbe stata correttamente effettuata avuto riguardo all’esigenza di preservare i valori paesaggistici, evitando l’intrusione di elementi impattanti, che minerebbero le ragioni di pregio dell’area, considerando che risulterebbero ammissibili anche ulteriori interventi.
IV) ERROR IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 60-65 C.P.A. – VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E DEL DIRITTO DI DIFESA.
Non vi sarebbero stati presupposti normativi per emettere in primo grado la sentenza semplificata non essendosi ancora costituito il Comune di Pisciotta e dovendo essere ammessi mezzi istruttori.
4. La Signora TA NE si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello; riproponendo ex art. 101 comma 2 c.p.a. il motivo assorbito dal T.A.R.; allegando documentazione fotografica.
5. Il Ministero della cultura e il Parco Nazionale del NT, LL di DI e LB si sono costituiti in giudizio chiedendo il suo accoglimento.
5.1. Le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. e di replica in vista della pubblica udienza.
L’appellata, signora NE, ha eccepito l’inammissibilità per tardività della documentazione fotografica depositata dall’appellante in data 19 settembre 2024, vale a dire oltre termine ultimo valido ex art. 73, c.p.a., che scadeva alle ore 12.00 del 18 settembre 2024.
Il Comune ha replicato sul punto della inammissibilità del deposito osservando la irrilevanza dell’orario ai fini dell’osservanza del termine.
6. Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2024, uditi gli avvocati presenti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio, ritenendo assorbente il quarto motivo dell’appello, ritiene di doverlo trattare in via preliminare rispetto agli altri.
In particolare, il quarto motivo concerne la possibilità di emettere la sentenza i sensi dell’art. 60 del c.p.a. in assenza di costituzione del Comune a cui il ricorso è stato notificato nei termini.
Il motivo è infondato poiché ricorso di primo grado è stato notificato a mezzo pec in data 27 novembre 2023 e depositato il giorno successivo.
Pertanto, alla camera di consiglio del 19 dicembre 2023, ai sensi del combinato disposto del quinto comma dell’art. 55 e dell’art. 60 c.p.a., sussistevano le condizioni previste dalla disposizione per la pronuncia ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
In relazione alla censura relativa alla mancata attivazione dei mezzi istruttori in primo grado, la stessa è infondata atteso che ai sensi dell’art. 63, comma 4, c.p.a. il giudice può ordinare l’esecuzione di una verificazione qualora reputi “ necessario ” l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche ovvero, “ se indispensabile ”, può disporre una consulenza tecnica, rientrando comunque nella valutazione discrezionale del singolo Collegio giudicante la scelta sul “se” esperire i mezzi istruttori previsti dal c.p.a.
8. Il primo, il secondo e il terzo motivo di appello possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione logica e di contenuto.
Con il primo motivo il Comune appellante censura la sentenza impugnata che non avrebbe tenuto conto delle reali caratteristiche del progetto e non avrebbe contestualizzato l’intervento edilizio e l’impatto “che potrebbe avere sulle caratteristiche dell’area anche in ragione della possibile estensione ad altri interventi ”.
Inoltre, non potrebbe essere applicato l’art. 7- bis , comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2011 poiché la deroga prevista da tale disposizione si applica “… anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.
8.1. Con il secondo motivo l’appellante sostiene che la motivazione del parere sfavorevole sarebbe tutt’altro che generica o non stringente poiché la Soprintendenza ha motivato sia in relazione alla valenza paesaggistica dell’area, in cui vi è la diffusa presenza dell’ulivo pisciottano che costituisce un elemento identitario del paesaggio sia con il fatto che va evitata l’intrusione all’interno della macchia mediterranea di “manufatti che potrebbero alterare gravemente con il loro propagarsi e aggregarsi, l’attuale configurazione del paesaggio” sia con il rilievo per cui che il progetto dell’impianto proposto comprometterebbe proprio i tratti caratteristici che hanno indotto alla sottoposizione dell’area de qua al vincolo paesaggistico con D.M. dell’8 novembre 1968.
8.2. Con il terzo motivo l’appellante sostiene che sia stata correttamente effettuatala la ponderazione tra i vari interessi e l’effetto che deriverebbe sul paesaggio dall’ammissibilità di plurimi e simili interventi nell’area in esame.
8.3. I motivi sono infondati.
In primo luogo, si rileva che la pur comprensibile preoccupazione dell’amministrazione di evitare l’insorgenza di impianti che alterino il paesaggio e che deturpino un’area tutelata sotto il profilo paesaggistico, caratterizzata dalla diffusa presenza di piante plurisecolari appartenenti alla specie dell’ulivo pisciottano tipiche della costa cilentana, non può esimere l’amministrazione dall’effettuare in concreto il bilanciamento degli interessi e alla luce delle caratteristiche in punto di fatto dell’impianto, che pur ricadendo in un’area tutelata sotto il profilo paesaggistico non risulta vincolata in modo puntuale.
Nel caso in esame, il bilanciamento degli interessi, nell’ambito del sindacato che il Giudice amministrativo può effettuare in relazione alle valutazioni della Soprintendenza, non pare essere immune dai vizi rilevati dalla sentenza appellata.
8.4. Invero, in punto di fatto e come risulta dalla rappresentazione progettuale fornita in sede di relazione paesaggistica a corredo dell’istanza del 10 ottobre 2022, prot. n. 8869:
«L’opera oggetto della presente, prevede l’installazione di n. 8 pannelli fotovoltaici zavorrati, di dimensioni pari a 1,20 m x 2,07 m distribuiti in duplice fila con spazio di interposizione pari a 0,90 m. L’impianto occuperà circa 20,88 mq di area libera di pertinenza di civile abitazione. Il sistema di fissaggio è realizzato mediante zavorre in calcestruzzo vibrato e rinforzato che svolgono sia la funzione di supporto che di zavorra ai pannelli fotovoltaici e non devono essere fissati al suolo ma solo appoggiati. I pannelli fotovoltaici sono agganciati al supporto dotato di boccola M8 tramite apposite graffe centrali. Questo sistema permette di avere i pannelli a quota +0.00 anteriormente e a quota +0.40 posteriormente. Il principio progettuale è di massimizzare la captazione della radiazione solare, mediante esposizione ottimale di questi ultimi, nel rispetto della zona naturale in cui si collocano non modificando l’assetto esteriore complessivo dell’area tutelata (naturale pendenza dei terreni e dell’assetto idrogeologico dei suoli). La tipologia di installazione non prevede effetti conseguenti sull’area tutelata, in quanto trattasi di installazione che andrà collocata in modo coerente con l’orografia del terreno evitando riporti di terra e sbancamenti, salvaguardando attentamente gli elementi arborei, la vegetazione e le visuali panoramiche non alterando la percezione del paesaggio. Inoltre, consente di ridurre l’impatto ambientale e promuovere la qualificazione energetica dell’edificio».
L’interessata, inoltre, con le osservazioni del 29 settembre 2023, prot. n. 22302-A ha fatto presente quanto segue: «Le ortofoto aeree e il rilievo fotografico condotto sulla viabilità principale e secondaria (SR 447 racc, via Valle) e sulla viabilità locale (traversa a servizio delle abitazioni), permettono di avere una visione da punti dai quali è possibile cogliere con completezza il contesto in cui si colloca l’intervento, delineando i limiti della proprietà in oggetto, la quale non risulta interessata da elementi arborei di pregio e non risulta visibile da spazi pubblici esterni e/o belvedere accessibili al pubblico per via di barriere architettoniche e percettive (edifici di civile abitazione, vegetazione autoctona ecc.)
… È stata effettuata un’analisi di intervisibilità teorica per una valutazione di impatto visivo. Fissati dei punti di osservazione, si stabilisce l’entità delle percezioni che la realizzazione di una determinata opera ha sulla conformazione dei luoghi. Essendo basata su un modello teorico l’analisi, condotta con apposito software, tiene conto del solo andamento del suolo e non di eventuali barriere visive. Nel caso specifico, ci si pone quale punto di osservazione la porzione di suolo interessata dall’installazione dei pannelli a quota prossima allo zero. Rispetto al lotto vengono evidenziate con colorazione verde, le aree in cui è possibile che l’impianto sia visibile. Trattandosi di un’analisi prettamente teorica, il software pone il punto di osservazione a quota non inferiore a 2,00 m e non considera le barriere architettoniche e visive quali edifici, vegetazione autoctona ecc. presenti.
Essendo l’impianto in oggetto collocato ad una quota prossima allo zero, anteposto al fabbricato di civile abitazione ed attorniato dalla vegetazione adagiata su terreni scoscesi declinanti verso la marina, risulta non visibile da spazi esterni accessibili al pubblico e quindi non percepito come fattore di disturbo visivo».
8.5. Si tratta, pertanto, di un impianto di ridotte dimensioni collocato nell’area pertinenziale dell’edificio al cui servizio è stato ideato, che, sotto il profilo dell’impatto sulle visuali come si desume dalla documentazione fotografica allegata sia dal Comune sia dalla appellata, ha un ridotto impatto sia perché collocato sul terreno e non sulla copertura dell’edificio sia per le ridotte dimensioni. Inoltre, non risulta dai provvedimenti impugnati nè dalle difese delle amministrazioni che vi sia stato alcun taglio vegetazionale per realizzarlo sicché la motivazione dei provvedimenti impugnati appare effettivamente non avere correttamente bilanciato gli interessi in gioco non essendo a ciò sufficiente la parte motivazionale che fa riferimento alla “possibile estensione ad altri interventi.”
9. Conseguentemente, per le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere respinto con conferma della sentenza impugnata, salvi ulteriori determinazioni dell’amministrazione in relazione a poteri non ancora esercitati.
10. In considerazione della peculiarità del caso in esame, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO