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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2773/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta n. 2773/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 15.5.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Rosa Maria Ballacchino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(codice fiscale ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Antonio Zizzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 4.2.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato telematicamente in data 8.7.2024,
pagina 1 di 3 i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano di avere contratto matrimonio in data 3.9.2015 nel
Comune di Priolo Gargallo (atto trascritto al n. 12, Parte II, Serie A, Anno 2015) e che, a causa di incomprensioni maturate nel tempo e del venir meno della comunione di intenti, la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
All'udienza camerale del 15.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Tutti i mobili, arredi e suppellettili che arredano la casa coniugale ubicata nel Comune di
Priolo Gargallo in Via Delle Cave 37 vengono trasferiti in proprietà esclusiva alla moglie;
3. nessun assegno di mantenimento viene disposto a carico dei coniugi.
4. l'autovettura Fiat Brava tg. EC 818 EL, di proprietà della moglie viene assegnata al marito che ne curerà il passaggio di proprietà in suo favore entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, e comunque entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione. Saranno a suo carico tutti gli oneri che ne scaturiranno per il detto passaggio, nonché la voltura per il premio assicurativo.
5. il contratto di finanziamento stipulato con Sella Personal Credit il 2/09/2021, n. 3202487, intestato al marito, la cui rata mensile è in fase di aggiornamento, considerato l'elevato tasso di interessi applicato. Detta rata mensile sarà pagata da entrambi i coniugi. Il marito provvederà mensilmente al detto pagamento, ed il 50% verrà rimborsato sul conto corrente dello stesso, previa esibizione della ricevuta di pagamento, da parte della moglie.
6. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
Con provvedimento del 15.5.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza camerale, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
pagina 2 di 3 Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, il Collegio dà atto delle condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2773/2024 V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , dando atto Parte_1 CP_1
delle pattuizioni intercorse tra le parti e sopra testualmente riportate;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Priolo
Gargallo per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa il 19.5.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta n. 2773/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 15.5.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Rosa Maria Ballacchino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(codice fiscale ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Antonio Zizzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 4.2.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato telematicamente in data 8.7.2024,
pagina 1 di 3 i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano di avere contratto matrimonio in data 3.9.2015 nel
Comune di Priolo Gargallo (atto trascritto al n. 12, Parte II, Serie A, Anno 2015) e che, a causa di incomprensioni maturate nel tempo e del venir meno della comunione di intenti, la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
All'udienza camerale del 15.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Tutti i mobili, arredi e suppellettili che arredano la casa coniugale ubicata nel Comune di
Priolo Gargallo in Via Delle Cave 37 vengono trasferiti in proprietà esclusiva alla moglie;
3. nessun assegno di mantenimento viene disposto a carico dei coniugi.
4. l'autovettura Fiat Brava tg. EC 818 EL, di proprietà della moglie viene assegnata al marito che ne curerà il passaggio di proprietà in suo favore entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, e comunque entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione. Saranno a suo carico tutti gli oneri che ne scaturiranno per il detto passaggio, nonché la voltura per il premio assicurativo.
5. il contratto di finanziamento stipulato con Sella Personal Credit il 2/09/2021, n. 3202487, intestato al marito, la cui rata mensile è in fase di aggiornamento, considerato l'elevato tasso di interessi applicato. Detta rata mensile sarà pagata da entrambi i coniugi. Il marito provvederà mensilmente al detto pagamento, ed il 50% verrà rimborsato sul conto corrente dello stesso, previa esibizione della ricevuta di pagamento, da parte della moglie.
6. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
Con provvedimento del 15.5.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza camerale, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
pagina 2 di 3 Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, il Collegio dà atto delle condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2773/2024 V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , dando atto Parte_1 CP_1
delle pattuizioni intercorse tra le parti e sopra testualmente riportate;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Priolo
Gargallo per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa il 19.5.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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