Art. 27. 1. Alle imprese di cui all'articolo 9 che successivamente al 30 settembre 1988 ed entro il 31 dicembre 1990 acquistano navi di bandiera estera di eta' non inferiore a tre anni e non superiore a dieci puo' essere concesso un contributo semestrale pari al 2 per cento del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile. Il contributo e' esteso anche alle attrezzature pertinenti. Nel caso di navi altamente specializzate detto contributo e' elevato dell'1,25 per cento semestrale. 2. La durata del contributo di cui al comma 1 e' pari a tanti semestri quanti ne mancano alla nave per il compimento del quattordicesimo anno, con un massimo di otto annualita'. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato per l'anno 1988 un limite d'impegno pari a lire 8.000 milioni.
Articolo 27 della Legge 14 giugno 1989, n. 234
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Articolo 27 della Legge 14 giugno 1989, n. 234
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6 luglio 1989
6 luglio 1989
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