Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/03/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4056 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Lucia Parte_1 C.F._1
Pagliara, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Controparte_1 C.F._2
Crusi, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 13/01/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il 26/07/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/06/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 27/12/2004, in Salice Salentino (LE); che dalla loro Controparte_1 unione sono nate due figlie, il 24/11/2010, e , il 20/05/2013; che l'unione Per_1 Per_2 matrimoniale è entrata in crisi per incompatibilità caratteriali ed incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
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All'udienza del 13/01/2025 le parti hanno dichiarato di aver depositato l'accordo medio tempore raggiunto per definire consensualmente il procedimento alle seguenti condizioni di separazione:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Le figlie saranno affidate congiuntamente ai genitori che si impegnano Per_1 Per_2
a curarle, educarle e istruirle con costanza e continuità e saranno collocate presso il padre, Sig. , presso la sua nuova abitazione di proprietà, sita in Salice Controparte_1
Salentino (LE) alla via Cavalieri di Vittorio Veneto n.6.; presso tale immobile il Sig.
si è dovuto trasferire dopo aver vissuto con la famiglia in altra Controparte_1 abitazione detenuta in virtù di comodato d'uso gratuito e restituita al proprietario;
3. La madre avrà facoltà di vedere le figlie e tenerle con sé tre pomeriggi a settimana e a weekend alternati, con prelievo delle figlie il sabato all'uscita da scuola fino al rientro in classe il lunedì mattina, con accompagnamento a scuola. Le ragazze comunque saranno libere di recarsi e di stare dalla madre, se e quando ne hanno voglia ed il padre si impegna a non ostacolarne gli incontri;
4. Resta fermo che gli incontri fra la madre e le figlie dovranno sempre avvenire nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi delle ragazze;
5. Per quanto riguarda le festività:
Natale: le minori trascorreranno dei periodi consecutivi con ciascun genitore per 6 giorni durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre e/o dal 30 dicembre al 6 gennaio. Per l'anno in corso si comincerà con il periodo dal 23 al 29 dicembre presso il padre.
Pasqua: generalmente le vacanze pasquali iniziano il giovedì precedente alla Pasqua, pertanto si potrà ripartire detto periodo nel seguente modo: giovedì, venerdì con pernotto e lunedì presso un genitore;
sabato, domenica con pernotto e martedì presso l'altro genitore sempre ad anni alterni. Per l'anno 2025 si comincerà con il periodo del giovedì, venerdì con pernotto e lunedì presso il padre.
Estate: due settimane con ciascun genitore non consecutive da concordare in ragione delle ferie di ciascun genitore entro il 30 maggio di ogni anno. Il coniuge collocatario
2 comunicherà all'altro coniuge il luogo del soggiorno durante il periodo estivo, se diverso dalla propria abitazione;
Compleanni: ai compleanni delle ragazze saranno presenti entrambi i genitori che parteciperanno alle spese della relativa festa;
così anche per la comunione e la cresima.
Le minori trascorreranno il compleanno del genitore con questi, anche se cade in un giorno che non spetta al genitore festeggiato, così come la festa del papà e della mamma. I coniugi inoltre prenderanno gli opportuni accordi per meglio regolare quanto innanzi stabilito, in occasione dei momenti più significativi della crescita, alla costante ricerca dell'esclusivo interesse delle figlie;
6. L'assegno unico sarà percepito dal Sig. in virtù del fatto che le figlie Controparte_1 sono collocate presso di lui. Eventuali spese straordinarie, occorrenti per i bisogni delle figlie, saranno sostenute dal padre nella misura dell'80%. Ciò premesso i genitori comunque dovranno decidere congiuntamente sulle spese straordinarie relative a: recupero delle materie scolastiche, corsi sportivi praticati dalle ragazze e, per tutte le ulteriori spese straordinarie, le quali dovranno essere previamente e reciprocamente comunicate, discusse e accettate, nel caso in cui un genitore ne sopporti l'esborso, per il rimborso dovrà essere esibita la relativa documentazione fiscale;
7. Il Sig. attualmente disoccupato (ma in attesa di occupazione) Controparte_1 corrisponderà alla Sig. , disoccupata – (ma percepente un assegno di invalidità) Pt_1
– a titolo di suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, un bonifico di euro
450,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. La sig.ra si impegna a corrispondere al genitore collocatario delle Parte_1 minori, Sig. , la somma mensile di euro 125,00 per figlia;
Controparte_1
9. Le spese delle utenze domestiche della casa dove saranno collocate le figlie, sita in
Salice Salentino in via Cavalieri di Vittorio Veneto n.6, saranno totalmente a carico di
; Controparte_1
10. La Sig.ra risiederà presso l'abitazione sita in Salice Salentino alla via Parte_1
Cesare Battisti n. 33 o in una nuova abitazione, il cui domicilio dovrà essere comunicato al Sig. contestualmente al trasferimento, in quanto luogo ove CP_1 saranno ospitate le figlie nei giorni del diritto – dovere di visita della madre;
11. I ricorrenti dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura economica tra gli stessi e, pertanto, di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
3 12. I ricorrenti si prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti.
Nella medesima udienza le parti hanno espressamente rinunciato al termine per il deposito di conclusionali;
pertanto, la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
In relazione ai contenuti dell'accordo e, in particolare, alla regolamentazione del diritto di visita della madre nei confronti delle figlie, è necessario procedere ad un'integrazione da valere in subordine e solo per l'ipotesi di mancato accordo tra le parti. A tal fine, si dispone la seguente regolamentazione: la sig.ra eserciterà il diritto di visita nei giorni di lunedì, Pt_1 mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle 20.30.
Ciò premesso, la richiesta formulata congiuntamente delle parti merita accoglimento.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione indicata può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 12/06/2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Salice Salentino (LE), il 27/12/2004 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2005), autorizzando gli stessi
4 a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 27/01/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
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