Articolo 1006 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 1006. Militari di truppa 1. I militari di truppa in congedo illimitato sono soggetti alle disposizioni del presente codice e del regolamento riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo. 2. I militari di truppa in congedo illimitato sono soggetti ai richiami in servizio ai sensi dell'articolo 889. 3. I richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro della difesa nei limiti e con le modalita' previsti dalle disposizioni vigenti all'atto del richiamo. 4. I militari di truppa richiamati in servizio ((...)) sono soggetti alle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013