Articolo 17 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 16Articolo 18
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1 settembre 1984
Art. 17. (Notizie relative alla nave, all'armamento e alla proprieta') 1. Gli Uffici marittimi, nei cui registri o matricole sono iscritte le navi, sono tenuti a comunicare all'istituto, con tempestivita', le notizie concernenti l'armamento e la proprieta' delle navi stesse, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Quando per provvedimento giudiziario avverso l'armatore o il proprietario della nave si debba procedere nei confronti degli stessi, la cancelleria del competente Ufficio giudiziario deve darne immediatamente avviso all'Istituto affinche' questo possa provvedere tempestivamente alla tutela dei suoi crediti.
3. L'obbligo previsto dal comma precedente sussiste a carico dei consolati per i provvedimenti assunti da autorita' giudiziarie straniere, di cui siano venuti a conoscenza, aventi ad oggetto la nave.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984
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