Articolo 53 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 52Articolo 54
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1 settembre 1984
Art. 53. (Valutazione di periodi di navigazione secondo le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria)

I periodi di navigazione per i quali intervenga riconoscimento in base alle norme di cui all' articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e quelli considerati utili nell'assicurazione generale obbligatoria in forza delle disposizioni vigenti nella predetta assicurazione, nonche' nei fondi esclusivi, esonerativi e sostitutivi della stessa, non sono considerati ai fini della applicazione delle particolarita' previste al titolo IV della presente legge ne' per il conseguimento dei benefici contemplati al titolo III.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984
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