Art. 53. (Valutazione di periodi di navigazione secondo le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria)
I periodi di navigazione per i quali intervenga riconoscimento in base alle norme di cui all' articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e quelli considerati utili nell'assicurazione generale obbligatoria in forza delle disposizioni vigenti nella predetta assicurazione, nonche' nei fondi esclusivi, esonerativi e sostitutivi della stessa, non sono considerati ai fini della applicazione delle particolarita' previste al titolo IV della presente legge ne' per il conseguimento dei benefici contemplati al titolo III.
I periodi di navigazione per i quali intervenga riconoscimento in base alle norme di cui all' articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e quelli considerati utili nell'assicurazione generale obbligatoria in forza delle disposizioni vigenti nella predetta assicurazione, nonche' nei fondi esclusivi, esonerativi e sostitutivi della stessa, non sono considerati ai fini della applicazione delle particolarita' previste al titolo IV della presente legge ne' per il conseguimento dei benefici contemplati al titolo III.