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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 316/2024 R.G.L. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 465/2024 pubblicata in data 18 aprile
2024 promossa con ricorso depositato in data 23 maggio 2024 da:
Parte_1
elettivamente domiciliato a Bologna via Nazario Sauro n.2 presso e nello studio degli avv. Jacopo Mannini e Stefano Zanoli che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Torino via Campana n.36 presso e nello studio degli avvocati Fabrizio Barbieri
e Deborah Mastrogiacomo come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: CP_2
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 09.01.2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
. CP_1
In tale ricorso esponeva che con comunicazione del 28.6.2021 Parte_1 [...]
era receduta per asserita giusta causa dal contratto di agenzia a CP_1
tempo indeterminato concluso con lo stesso in data 4 febbraio 2010 per lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario.
Deduceva che, a giustificazione del recesso, la aveva ipotizzato una CP_1 asserita violazione degli obblighi di cui all'art. 6 del contratto di agenzia e specificamente di quanto disposto al primo comma e al secondo comma lett. a)
e b) del medesimo articolo, che le condotte addebitategli consistevano nell'avere lasciato incustoditi, nella propria sede di lavoro, dei documenti riportanti dei dati sensibili di alcuni clienti, nonché nella scoperta di alcuni bonifici, disposti da clienti assegnati allo stesso in favore di suo genero.
Contestava la sussistenza della dedotta giusta causa affermando l'insussistenza dei fatti contestati e che, in ogni caso, nel suo comportamento non fosse rinvenibile alcun disvalore concretamente apprezzabile.
In relazione ai documenti della clientela citati nella lettera di recesso, eccepiva che gli stessi erano stati custoditi nel suo ufficio, in cui potevano entrare solamente soggetti autorizzati, e che, comunque, gli stessi non consentivano a chiunque di operare sui conti correnti della clientela in quanto nella quasi totalità dei casi i dati di cui era stato trovato in possesso erano “incompleti o comunque risalenti e, come tali, inidonei a consentire di effettuare alcuna operazione”.
Quanto, poi, ai contestati bonifici che alcuni suoi clienti avevano fatto a
[...] marito di sua figlia affermava che quest'ultimo era un noto chef di Per_1
pasticceria e che era accaduto nel tempo che alcuni clienti si erano avvalsi della sua attività professionale per l'organizzazione di eventi e catering e, conseguentemente, avevano corrisposto allo stesso il compenso concordato per tale attività.
Deduceva, inoltre, che tali operazioni erano state riconosciute dai disponenti.
Sosteneva, quindi, che il recesso fosse privo di giusta causa e chiedeva la corresponsione dell'indennità di preavviso, dell'indennità meritocratica e suppletiva di clientela, dell'indennità denominata Valorizzazione Portafoglio
Clienti e il risarcimento del danno reputazionale dallo stesso patito.
2 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
proposte da ribadendo la legittimità del recesso e sostenendo Parte_1
che lo stesso avesse commesso varie e rilevanti irregolarità detenendo le credenziali della clientela e compiendo fatti distrattivi in danno dei clienti, alcuni dei quali emersi anche successivamente al recesso della stessa dal contratto di agenzia e contestava le giustificazioni fornite dal medesimo.
Il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro decideva come sopra indicato.
2.Proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo di appello sosteneva che il giudice di primo grado avesse valutato erroneamente la concreta condotta attribuibile a alla luce Parte_1
delle risultanze istruttorie e della sua scarsa gravità con conseguente inidoneità
a ledere il vincolo fiduciario con la con particolare riferimento alla prima CP_1 delle contestazioni e, cioè, all'aver asseritamente lasciato incustoditi nella propria sede di lavoro documenti riportanti codici e password di alcuni clienti.
Con il secondo motivo di appello sosteneva che il tribunale avesse erroneamente valutato la contestazione relativa ai presunti bonifici effettuati a Per_1
Con il terzo motivo di appello contestava il fatto che il giudice di prime cure aveva ritenuto non provato il lamentato danno reputazionale.
Concludeva chiedendo che la Corte d'appello in riforma della sentenza impugnata accertasse e dichiarasse l'illegittimità del recesso comunicato allo stesso in data 28.6.2021.
Chiedeva, quindi, che fosse condannata a corrispondergli Controparte_1
a titolo di indennità di preavviso la somma di € 35.178,84, a titolo di indennità meritocratica e di indennità supplettiva di clientela, da liquidarsi secondo le previsioni di cui al AEC applicato, e comunque nella misura massima prevista per legge, la somma di euro € 66.255,28, a titolo di indennità prevista dal contratto di lavoro denominata Valorizzazione Portafoglio Clienti, la somma di
€ 100.000,00.
Domandava, infine, che la Corte d'appello condannasse Controparte_1
a risarcire lo stesso per il danno reputazionale patito che quantificava nell'importo di € 66.255,28.
Si costituiva con memoria depositata in data 30 dicembre 2024 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al
[...]
3 risarcimento del danno ex art. 96 co 3 cpc.
La causa istruita con la produzione di documenti e l'escussione testimoniale espletata in primo grado veniva discussa e decisa all'odierna udienza con lettura del dispositivo.
3. In relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Nella lettera di risoluzione del rapporto di agenzia relativamente al primo fatto contestato si legge: “Proprio a tale riguardo, in esito alle verifiche condotte da competenti Uffici della Società con apposita indagine in data 17/06/2021 risulta essere stato rinvenuto sulla scrivania da Lei utilizzata nell'agenzia ove svolge la
Sua attività di Consulente Finanziario per nostro conto a Castelmaggiore
(Bologna) in via Bondanello 15/c, un raccoglitore contenente copie di documenti riservati di alcuni clienti comprese le comunicazioni, in riproduzione fotostatica, delle istruzioni rivolte ai medesimi clienti per l'utilizzo dei servizi dispositivi di
Contact Center, con accanto riferimenti telefonici, password ed indirizzi di posta elettronica sempre degli stessi clienti”.
Il giudice in relazione alla stessa ha così motivato: “Venendo, quindi, all'esame del merito delle predette condotte, viene in primo luogo in considerazione il possesso, da parte del di documenti riservati della clientela, Parte_1 contenenti i codici e le credenziali per l'accesso telematico ai rapporti alla stessa intestati.
La circostanza non è stata contestata, nella sostanza, dal ricorrente il quale – oltre ad avanzare dubbi circa le modalità di reperimento di tali documenti da parte della preponente – ha eccepito che la sua condotta era inidonea a recare pregiudizio ai clienti e alla banca, poiché i dati in suo possesso erano per lo più incompleti e/o obsoleti e come tali non consentivano di operare direttamente sui conti della clientela.
L'assunto difensivo non può essere condiviso.
Ed invero, la normativa di settore vieta – salvo casi eccezionali, pacificamente non ricorrenti nella fattispecie - al consulente finanziario l'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente (art.159, comma 7,
Regolamento Intermediari).
Né il disvalore della condotta può essere eliso dal fatto che, come eccepito dal ricorrente, le password e credenziali fossero in gran parte superate o incomplete, o dal fatto che fossero stati gli stessi clienti a chiedere al promotore
4 di custodire per loro le credenziali, poiché è evidente che la norma opera in ottica prudenziale ed è volta ad impedire, a priori, la possibilità per il promotore di operare direttamente sui rapporti dei clienti.
In questo senso, appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni espresse dall'organo di vigilanza (OCF) nell'ambito del procedimento sanzionatorio a carico del conclusosi con l'irrogazione di sanzione amministrativa Parte_1
pecuniaria, che di seguito di riportano:
“Di conseguenza, la detenzione indiscriminata dei codici di pertinenza della clientela, come verificatosi nel caso di specie, configurando un illecito di pericolo, deve ritenersi radicalmente illegittima, in ragione dell'intrinseca pericolosità di siffatta contingenza, come risultante dalla costante applicazione della normativa di settore. Nel caso di specie, infatti, la sistematica e permanente detenzione dei codici di pertinenza della clientela configura una prassi operativa che non può in alcun modo essere legittimata, in quanto la stessa ha immesso il consulente nella concreta possibilità di eseguire operazioni
e disporre del patrimonio dei clienti. Sulla scorta di quanto sopra, l'assenza di vantaggi personali per il consulente ovvero di conseguenze dannose per i clienti non costituiscono elementi che consentono di ricondurre la condotta del Sig. nell'area della legittimità (…)» (atto di accertamento, doc. 9 res.). Parte_1
Si deve quindi ritenere pacifico il possesso, da parte del dei codici Parte_1
personali/password dei clienti, il che costituisce, all'evidenza, una grave violazione delle regole di condotta, dato che il presupposto perché sia certa la riconducibilità al cliente delle operazioni poste in essere è la segretezza delle credenziali di accesso.”
Le motivazioni del giudice di primo grado con le precisazioni di cui infra sono condivisibili.
Si osserva, innanzitutto, che il Tribunale ha correttamente ritenuto la sussistenza di tale condotta contestata non in relazione alla mancata custodia della documentazione su cui non si è neppure espresso, ma in relazione alla detenzione di codici segreti e password dei clienti da parte dell'agente in violazione della normativa di settore.
Ne consegue, quindi, che le deduzioni contenute nel primo motivo di appello relative alle modalità di custodia di tali dati e al luogo e al momento in cui sono stati reperiti questi documenti dalla sono irrilevanti considerato che nella CP_1
5 sostanza l'appellante non ne ha contestato la detenzione e che la stessa risulta, comunque, documentalmente provata dalle produzioni dell'appellata ( cfr. doc n. 3 ), dalle prove testimoniali e confermata dalla stessa sanzione dell'organo di vigilanza.
Il disvalore di detta condotta che implica violazione della precisa normativa in materia non è elisa dal fatto che ad un certo momento, non meglio precisato, secondo quanto riferito dal teste il sistema delle schede con Testimone_1
i numeri per effettuare gli ordini sia stato sostituito da altro sistema in quanto, comunque, per il precedente periodo le stesse consentivano di operare sul conto del cliente e l'appellata si è accorta di questa modalità operativa dell'appellante solo nel a giugno 2021.
Ciò risulta del resto dalla deposizione del teste che dopo aver Testimone_2 detto di aver consegnato all'appellante la sua password e il suo user id per impostare le operazioni e di aver tenuto segreto il suo codice personale, ha poi specificato: “ quando era necessario fare delle operazioni ero io che chiedevo al ricorrente cosa fare, lui impostava l'operazione poi io davo il mio consenso inviando il relativo codice, tre terzina di tre numeri tra quelli presenti nella tesserina. Ricordo che poi la modalità è cambiata…”
Da detta deposizione emerge, infatti, che utilizzando i numeri della tessera era appunto possibile effettuare l'operazione.
Si rileva, inoltre, che il teste ha esplicitamente asserito che Testimone_3
l'appellante aveva le sue password per effettuare le operazioni e che sono stati effettuati dal suo conto corrente bonifici non richiesti o autorizzati e da tale deposizione, su cui si dirà meglio infra, risulta evidentemente che l'appellante almeno per un certo periodo aveva codici di alcuni clienti con cui effettuare le operazioni.
Si osserva, poi, che detta contestazione non è l'unica su cui si è basato il recesso da parte della per cui la valutazione della sua gravità ai fini del recesso CP_1
deve essere necessariamente effettuata anche considerando la seconda violazione contestata, ritenuta provata dal giudice di primo grado, con la conseguenza che le censure sul punto in relazione alla gravità della stessa ai fini del recesso come se lo stesso si fosse basato unicamente sulla medesima non sono condivisibili.
Si ritiene, pertanto, che il primo motivo di appello sia infondato.
6 Il secondo motivo di appello relativo alla seconda contestazione ritenuta provata dal giudice di primo grado risulta, altresì, infondato.
Non vi sono, infatti, motivi concreti emergenti dall'istruttoria e dagli atti di causa per ritenere inattendibile la deposizione dei testi e, del resto, tali motivi Tes_3 non risultano neppure specificamente indicati dall'appellante, ma solo genericamente ipotizzati.
Dall'istruttoria è, al contrario, emerso che i rapporti tra gli stessi e l'appellante prima della scoperta dei bonifici non ordinati erano buoni e che i si Tes_3 fidavano dell'appellante.
La teste consulente finanziario di ha, infatti, Testimone_4 CP_1
riferito che i dopo il recesso da parte della dal contratto di Tes_3 CP_1
agenzia hanno rifiutato di incontrare i nuovi consulenti finanziari che gli erano stati assegnati dicendo che era loro intenzione continuare a essere seguiti da o nella nuova banca in cui avrebbe lavorato o in caso di suo rientro Parte_1
in . Controparte_1
In relazione all'ipoteca volontaria valutata dal giudice di primo grado come elemento atto a provare l'effettuazione da parte dell'appellante di bonifici senza il consenso del cliente , si è, poi, limitato a dedurre Testimone_3 Parte_1
genericamente che sarebbe stata data in garanzia della restituzione di un precedente prestito senza, però, fornire alcuna prova del precedente debito.
Tale asserzione è, peraltro, in palese contrasto con quanto riferito dal teste che ha detto: “Io ho scoperto la situazione nella primavera Testimone_3
del 2022, ho fatto vari incontri con il che mi ha detto di non Parte_1
preoccuparmi, che i soldi erano investiti e che avrebbe restituito tutto;
poi sono passati dei mesi, non si veniva a capo di nulla e allora ho deciso di andare da un avvocato. Grazie all'intervento del mio avvocato, ho ottenuto dal Parte_1
la restituzione di 35.000 euro circa, ma ne mancano altri. Ho anche avuto
l'ipoteca volontaria sulla casa del . Parte_1
Il fatto, poi, che l'importo della somma garantita da ipoteca volontaria sia maggiore rispetto a quella dei bonifici contestati non rileva in quanto dalla deposizione di è risultato che lo stesso ha disconosciuto anche Testimone_3
altri bonifici.
Inoltre, secondo quanto riferito dal teste quando a Testimone_4 Tes_3
è stato mostrato il portafoglio di circa 52.000,00 euro questi ha
[...]
7 sostenuto che avrebbe dovuto essere molto più alto pari a circa 240.000,00 euro mostrando la stampa di un report che riportava il portafoglio sia di
[...]
che di Banche terze con cui, però, ha riferito che in realtà non CP_1 Tes_3
aveva rapporti bancari.
In particolare la suddetta teste ha riferito: “Poi, il 15 marzo del 2022, il sig.
si è presentato spontaneamente al nostro ufficio di Testimone_3
Castelmaggiore chiedendoci di poter vedere la propria posizione presso
[...]
Era la prima volta che lo incontravo. CP_1
Noi in quel momento non avevamo a disposizione la posizione del Tes_3
dovevamo chiederla al nostro area manager, e allora abbiamo chiesto al cliente di rivederci due giorni dopo.
Al secondo appuntamento abbiamo consegnato al il portafoglio Tes_3
intestato a lui e alla moglie il cui valore complessivo ammontava a circa 52.000 euro. In quel momento il cliente, vedendo il portafoglio, ci disse che secondo quanto gli riportava il le cifre avrebbero dovuto essere molto più Parte_1
alte, intorno ai 240 mila euro. ci mostrò una stampa di un report, che Tes_3
si chiama BGPA, che di solito viene usato per lo studio dei portafogli, non per la reportistica al cliente, che effettivamente riportava un patrimonio complessivo di 240 mila euro circa di cui però solo una parte in e altra CP_1
parte in banche terze.
Preciso che il dato relativo alle giacenze su banche terze può essere inserito manualmente dal consulente, non proviene necessariamente dal sistema informatico dell'altra banca. pensava che tutti i 240 mila euro fossero Tes_3
in lui diceva di non avere rapporti con altre banche. Lui allora ci CP_1
chiese estratti conto e disposizioni di bonifico, fissammo un altro appuntamento
e all'appuntamento successivo, cui partecipò anche l'area manager, mostrammo a sia estratti conto che disposizioni di bonifico. Tes_3
C'erano dei bonifici che non riconosceva, in particolare c'erano Tes_3
bonifici diretti a persone che rientravano nel nucleo familiare di Parte_1
come che era il genero di e che poi ho Per_1 Parte_1 CP_3 scoperto essere la figlia del compagno della figlia di All'epoca il Parte_1
non sapeva chi fosse il e davanti a noi escluse di aver mai Tes_3 Per_1 effettuato bonifici in suo favore.”
Occorre, inoltre, aggiungere che quanto riferito dai in relazione ai Tes_3
8 bonifici dagli stessi non ordinati a favore di genero dell'appellante, Per_1
trova indiretto riscontro nella deposizione dei testi , Testimone_5 Tes_6
e consulenti finanziari dell'appellata.
[...] Testimone_4
Si evidenzia, infine, che comunque dall'istruttoria e dalla documentazione prodotta non è risultato provato in alcun modo il motivo per cui i Tes_3
avrebbero fatto dei bonifici a favore di mentre nel caso in cui gli stessi Per_1
si fossero effettivamente serviti dei suoi servizi di catering o avessero acquistato i suoi prodotti la prova sarebbe stata molto semplice trattandosi di operazioni risultanti dalla contabilità dello stesso.
Si deve, quindi, ritenere provata la contestazione relativa alle disposizioni di bonifico provenienti da conti di clienti assegnati all'appellante a favore del marito di sua figlia, almeno per quanto riguarda i bonifici oggetto di contestazione relativi ai clienti Tes_3
Considerate le precisazioni di cui sopra si condividono e si ritengono, pertanto, esaustive e convincenti le motivazioni sul punto del Tribunale.
Si legge, infatti, nella sentenza appellata: “Venendo quindi alla seconda delle condotte, il non ha specificamente contestato i movimenti che si Parte_1
leggono nei prospetti di cui a pagg. 4 e 5 della memoria di costituzione, peraltro ricavabili dai dati degli estratti conto dei clienti (doc. 4 res.), limitandosi a osservare che il marito della di lui figlia, era un noto chef di cui alcuni Per_1 dei suoi clienti si erano avvalsi, nell'ambito di accordi commerciali cui esso ricorrente era estraneo e che l'avv. aveva effettuato alcuni versamenti Tes_1
al a titolo personale, in ragione dei rapporti amicali esistenti tra i due. Per_1
Anche in questo caso, le difese non possono essere condivise.
Anzitutto si rileva che alcuni dei bonifici in questione, tutti disposti da clienti del
(in specie, da Bullini Nerio, Parte_1 Testimone_1 Parte_2
e ) presentano causali piuttosto generiche e imprecise Testimone_3
(“Come Accordi Fono X Tentato Acquisto”, “Accordi Fono X Spese Personali”,
“Come Accordi Fono X Anticipo Tuo Acquisto”, “X Bonifico Eseguito a Monte
Paschi Siena”).
Inoltre, mentre sentito come teste, ha confermato di Testimone_1
conoscere il genero del e di avergli concesso dei prestiti mediante Parte_1
bonifici, così non ha fatto , che ha dichiarato al contrario di Testimone_3
non conoscere il e di non aver mai disposto bonifici in suo favore. Per_1
9 In particolare, il sotto l'impegno di rito, ha dichiarato: “Per Tes_3 effettuare tutte le operazioni sul conto io solitamente andavo all'ufficio del
a Castel maggiore, e lui mi consigliava cosa fare. Era lui che mi Parte_1
gestiva.
Per fare queste operazioni ci volevano credo delle password che aveva il
Siccome lui doveva fare questi movimenti, ci voleva la password. Parte_1
Lui aveva le mie password, ne sono sicuro perché faceva i movimenti. Io non sapevo all'epoca che non si potevano dare le password, l'ho imparato dopo, comunque il le aveva. Parte_1
Non conosco il genero del tal non so chi sia e non ho mai Parte_1 Per_1
avuto motivo di fare bonifici in suo favore.
Però dopo, quando è scoppiata tuta la cosa, io ho visto dall'estratto conto che
c'erano dei bonifici in favore del Non ho mai ordinato alcun bonifico Per_1
al perché non lo conoscevo. Per_1
Ho trovato altri bonifici in favore di altre persone, bonifici che non ho mai richiesto né autorizzato. Per esempio risultano dei bonifici a tal , CP_3
che non so chi sia.
Ci sono più operazioni che risultano dai miei estratti conto e che io non ho mai autorizzato.
Io mi sono sempre fidato del eravamo anche amici;
un bel giorno Parte_1
sono andato in banca e mi sono accorto che sul conto avevo meno della metà dei soldi che avrei dovuto avere.”
Il teste ha poi aggiunto: “io ho scoperto la situazione nella primavera del 2022, ho fatto vari incontri con il che mi ha detto di non preoccuparmi, Parte_1
che i soldi erano investiti e che avrebbe restituito tutto;
poi sono passati dei mesi, non si veniva a capo di nulla e allora ho deciso di andare da un avvocato.
Grazie all'intervento del mio avvocato, ho ottenuto dal la Parte_1 restituzione di 35.000 euro circa, ma ne mancano altri. Ho anche avuto l'ipoteca volontaria sulla casa del ” Parte_1
Dalla testimonianza del emerge quindi non solo che le password in Tes_3
possesso del almeno nel suo caso, erano perfettamente idonee ad Parte_1
eccedere ai rapporti del cliente, ma anche che tali credenziali sono state concretamente usate dal per effettuare disposizioni di bonifico Parte_1 all'insaputa del cliente stesso.
10 Diversamente da quanto sostiene la difesa attorea, non vi è alcun motivo di dubitare della attendibilità della deposizione del la quale peraltro Tes_3 trova riscontro nell'atto di costituzione di ipoteca volontaria, a ministero notaio Per_ di Bologna, rilasciato dal in favore del prodotto Parte_1 Tes_3
dalla banca resistente in corso di causa. Ed invero, perché mai il ricorrente avrebbe dovuto concedere tale garanzia ipotecaria al se non fosse Tes_3
debitore di somme nei confronti di quest'ultimo?
Anche la teste ha negato di aver mai ordinato l'esecuzione Parte_2 di bonifici in favore del che ha dichiarato di non conoscere (“Non Per_1
conosco i l Sig. Non ho mai effettuato dei bonifici a tale nominativo. Per_1
Ricordo che il ricorrente chiamò mio padre nel 2021 e gli riferì che non era più in per dei problemi e che avremmo dovuto attendere prima di CP_1
recarci in perché lui doveva risolvere la situazione. Noi abbiamo CP_1
temporeggiato, perchè ci fidavamo del ricorrente ed eravamo amici poi a marzo
2022, ci siamo recati in banca prima mio padre poi io , dove abbiamo chiesto di poter verificare la propria situazione. A quel punto è emerso che la nostra situazione finanziaria era diversa rispetto ai documenti che ci forniva il ricorrente. In particolare ho visto diversi bonifico che provenivano dal mio conto corrente a favore di persone che non conoscevo: € 3250, 00
[...]
circa 2000E, non ricordo con precisione, a L e € 10.000 a Per_1 Tes_7
Mischiatti A.
Il ricorrente mi telefonava dicendo che doveva spostare del denaro e fare degli investimenti e io dovevo comunicargli un codice che la banca mi mandava. Io non ho mai consegnato al ricorrente i miei codici segreti. Ho poi disconosciuto questi bonifici, il ricorrente mi ha detto che aveva fatto degli investimenti, a mio nome ma sul mio conto c'erano solo 3000E”).”
Si osserva, poi, che il giudice di primo grado, come si evince dalla lettura della suddetta motivazione, non ha posto alla base della sua decisione per ritenere la gravità della condotta bonifici ulteriori non contestati prima del recesso, ma li ha indicati in quanto elementi a supporto dell'effettiva sussistenza dei fatti già contestati.
E', del resto, evidente che anche la disposizione di un solo bonifico da parte del consulente senza il consenso del cliente è fatto grave che lede il vincolo fiduciario e ciò a maggior ragione se si considera lo specifico ruolo del
11 consulente finanziario.
Nel caso di specie indubbiamente i due suddetti fatti contestati considerati unitariamente sono di una gravità tale da giustificare il recesso per giusta causa senza preavviso da parte della in quanto ledono irrimediabilmente il CP_1
vincolo fiduciario e ciò tanto più se si considera che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte per la valutazione della gravità della condotta occorre considerare che il rapporto di fiducia nel contratto di agenzia, stante la maggior autonomia dell'agente, assume maggiore intensità rispetto a quanto avviene nel rapporto di lavoro subordinato e che, quindi, ai fini della legittimità del recesso,
è sufficiente un fatto di minore consistenza ( cfr. Cass lav n. 29290/2019, n.
18030/2023).
Il secondo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato
Risulta infondato e va rigettato anche il terzo motivo di appello relativo al risarcimento del dedotto danno reputazionale.
Si osserva, innanzitutto, che, per quanto sopra detto, sono provate le condotte contestate.
Va, poi, rilevato che correttamente il Tribunale al fine di ritenere l'insussistenza di detto danno ha rilevato che l'appellante non ha nemmeno indicato quali e quanti dei suoi clienti sarebbero stati coinvolti dalla banca nella vicenda che lo ha riguardato e si aggiunge che non sono neppure stante indicate e tantomeno provate le eventuali affermazioni lesive della sua reputazione fatte dalla Banca.
Chi lamenta un danno ha, infatti, l'onere di provarlo mentre nel caso di specie non vi è alcuna specifica deduzione e prova in merito.
Peraltro la circostanza che la banca, scoperti i fatti di cui sopra si è detto, abbia fatto verifiche in relazione alla posizione di altri ex clienti del per Parte_1
verificare la correttezza della situazione dei loro rapporti, non può certo configurare condotta foriera di responsabilità trattandosi di atto doveroso da parte della banca che deve tutelare i clienti e che risponde dei comportamenti illeciti dei consulenti di cui si avvale ai sensi dell'art. 31, comma 3 TUF.
Né si ribadisce è emerso in alcun modo che le dedotte verifiche siano state effettuate in modo ingiurioso per l'appellante.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello va rigettato e deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Parte appellata ha proposto domanda di condanna al risarcimento dei danni ex
12 art. 96 co 3 cpc.
In relazione alla stessa si osserva che secondo quanto opinato dalla giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. civ. n. 26545/2021) “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione.”
Orbene seppure l'appello sia infondato non si ritiene che sussistano i presupposti per l'applicazione della suddetta norma stante, comunque, la complessità della vicenda.
Detta domanda va, quindi, rigettata.
Le spese del presente grado giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.316/2024 RGL così provvede :
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 co 3 cpc proposta da Controparte_1
3) Condanna a rifondere a in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore le spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma di euro 8000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come
13 per legge
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 9 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 316/2024 R.G.L. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 465/2024 pubblicata in data 18 aprile
2024 promossa con ricorso depositato in data 23 maggio 2024 da:
Parte_1
elettivamente domiciliato a Bologna via Nazario Sauro n.2 presso e nello studio degli avv. Jacopo Mannini e Stefano Zanoli che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Torino via Campana n.36 presso e nello studio degli avvocati Fabrizio Barbieri
e Deborah Mastrogiacomo come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: CP_2
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 09.01.2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
. CP_1
In tale ricorso esponeva che con comunicazione del 28.6.2021 Parte_1 [...]
era receduta per asserita giusta causa dal contratto di agenzia a CP_1
tempo indeterminato concluso con lo stesso in data 4 febbraio 2010 per lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario.
Deduceva che, a giustificazione del recesso, la aveva ipotizzato una CP_1 asserita violazione degli obblighi di cui all'art. 6 del contratto di agenzia e specificamente di quanto disposto al primo comma e al secondo comma lett. a)
e b) del medesimo articolo, che le condotte addebitategli consistevano nell'avere lasciato incustoditi, nella propria sede di lavoro, dei documenti riportanti dei dati sensibili di alcuni clienti, nonché nella scoperta di alcuni bonifici, disposti da clienti assegnati allo stesso in favore di suo genero.
Contestava la sussistenza della dedotta giusta causa affermando l'insussistenza dei fatti contestati e che, in ogni caso, nel suo comportamento non fosse rinvenibile alcun disvalore concretamente apprezzabile.
In relazione ai documenti della clientela citati nella lettera di recesso, eccepiva che gli stessi erano stati custoditi nel suo ufficio, in cui potevano entrare solamente soggetti autorizzati, e che, comunque, gli stessi non consentivano a chiunque di operare sui conti correnti della clientela in quanto nella quasi totalità dei casi i dati di cui era stato trovato in possesso erano “incompleti o comunque risalenti e, come tali, inidonei a consentire di effettuare alcuna operazione”.
Quanto, poi, ai contestati bonifici che alcuni suoi clienti avevano fatto a
[...] marito di sua figlia affermava che quest'ultimo era un noto chef di Per_1
pasticceria e che era accaduto nel tempo che alcuni clienti si erano avvalsi della sua attività professionale per l'organizzazione di eventi e catering e, conseguentemente, avevano corrisposto allo stesso il compenso concordato per tale attività.
Deduceva, inoltre, che tali operazioni erano state riconosciute dai disponenti.
Sosteneva, quindi, che il recesso fosse privo di giusta causa e chiedeva la corresponsione dell'indennità di preavviso, dell'indennità meritocratica e suppletiva di clientela, dell'indennità denominata Valorizzazione Portafoglio
Clienti e il risarcimento del danno reputazionale dallo stesso patito.
2 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
proposte da ribadendo la legittimità del recesso e sostenendo Parte_1
che lo stesso avesse commesso varie e rilevanti irregolarità detenendo le credenziali della clientela e compiendo fatti distrattivi in danno dei clienti, alcuni dei quali emersi anche successivamente al recesso della stessa dal contratto di agenzia e contestava le giustificazioni fornite dal medesimo.
Il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro decideva come sopra indicato.
2.Proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo di appello sosteneva che il giudice di primo grado avesse valutato erroneamente la concreta condotta attribuibile a alla luce Parte_1
delle risultanze istruttorie e della sua scarsa gravità con conseguente inidoneità
a ledere il vincolo fiduciario con la con particolare riferimento alla prima CP_1 delle contestazioni e, cioè, all'aver asseritamente lasciato incustoditi nella propria sede di lavoro documenti riportanti codici e password di alcuni clienti.
Con il secondo motivo di appello sosteneva che il tribunale avesse erroneamente valutato la contestazione relativa ai presunti bonifici effettuati a Per_1
Con il terzo motivo di appello contestava il fatto che il giudice di prime cure aveva ritenuto non provato il lamentato danno reputazionale.
Concludeva chiedendo che la Corte d'appello in riforma della sentenza impugnata accertasse e dichiarasse l'illegittimità del recesso comunicato allo stesso in data 28.6.2021.
Chiedeva, quindi, che fosse condannata a corrispondergli Controparte_1
a titolo di indennità di preavviso la somma di € 35.178,84, a titolo di indennità meritocratica e di indennità supplettiva di clientela, da liquidarsi secondo le previsioni di cui al AEC applicato, e comunque nella misura massima prevista per legge, la somma di euro € 66.255,28, a titolo di indennità prevista dal contratto di lavoro denominata Valorizzazione Portafoglio Clienti, la somma di
€ 100.000,00.
Domandava, infine, che la Corte d'appello condannasse Controparte_1
a risarcire lo stesso per il danno reputazionale patito che quantificava nell'importo di € 66.255,28.
Si costituiva con memoria depositata in data 30 dicembre 2024 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al
[...]
3 risarcimento del danno ex art. 96 co 3 cpc.
La causa istruita con la produzione di documenti e l'escussione testimoniale espletata in primo grado veniva discussa e decisa all'odierna udienza con lettura del dispositivo.
3. In relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Nella lettera di risoluzione del rapporto di agenzia relativamente al primo fatto contestato si legge: “Proprio a tale riguardo, in esito alle verifiche condotte da competenti Uffici della Società con apposita indagine in data 17/06/2021 risulta essere stato rinvenuto sulla scrivania da Lei utilizzata nell'agenzia ove svolge la
Sua attività di Consulente Finanziario per nostro conto a Castelmaggiore
(Bologna) in via Bondanello 15/c, un raccoglitore contenente copie di documenti riservati di alcuni clienti comprese le comunicazioni, in riproduzione fotostatica, delle istruzioni rivolte ai medesimi clienti per l'utilizzo dei servizi dispositivi di
Contact Center, con accanto riferimenti telefonici, password ed indirizzi di posta elettronica sempre degli stessi clienti”.
Il giudice in relazione alla stessa ha così motivato: “Venendo, quindi, all'esame del merito delle predette condotte, viene in primo luogo in considerazione il possesso, da parte del di documenti riservati della clientela, Parte_1 contenenti i codici e le credenziali per l'accesso telematico ai rapporti alla stessa intestati.
La circostanza non è stata contestata, nella sostanza, dal ricorrente il quale – oltre ad avanzare dubbi circa le modalità di reperimento di tali documenti da parte della preponente – ha eccepito che la sua condotta era inidonea a recare pregiudizio ai clienti e alla banca, poiché i dati in suo possesso erano per lo più incompleti e/o obsoleti e come tali non consentivano di operare direttamente sui conti della clientela.
L'assunto difensivo non può essere condiviso.
Ed invero, la normativa di settore vieta – salvo casi eccezionali, pacificamente non ricorrenti nella fattispecie - al consulente finanziario l'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente (art.159, comma 7,
Regolamento Intermediari).
Né il disvalore della condotta può essere eliso dal fatto che, come eccepito dal ricorrente, le password e credenziali fossero in gran parte superate o incomplete, o dal fatto che fossero stati gli stessi clienti a chiedere al promotore
4 di custodire per loro le credenziali, poiché è evidente che la norma opera in ottica prudenziale ed è volta ad impedire, a priori, la possibilità per il promotore di operare direttamente sui rapporti dei clienti.
In questo senso, appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni espresse dall'organo di vigilanza (OCF) nell'ambito del procedimento sanzionatorio a carico del conclusosi con l'irrogazione di sanzione amministrativa Parte_1
pecuniaria, che di seguito di riportano:
“Di conseguenza, la detenzione indiscriminata dei codici di pertinenza della clientela, come verificatosi nel caso di specie, configurando un illecito di pericolo, deve ritenersi radicalmente illegittima, in ragione dell'intrinseca pericolosità di siffatta contingenza, come risultante dalla costante applicazione della normativa di settore. Nel caso di specie, infatti, la sistematica e permanente detenzione dei codici di pertinenza della clientela configura una prassi operativa che non può in alcun modo essere legittimata, in quanto la stessa ha immesso il consulente nella concreta possibilità di eseguire operazioni
e disporre del patrimonio dei clienti. Sulla scorta di quanto sopra, l'assenza di vantaggi personali per il consulente ovvero di conseguenze dannose per i clienti non costituiscono elementi che consentono di ricondurre la condotta del Sig. nell'area della legittimità (…)» (atto di accertamento, doc. 9 res.). Parte_1
Si deve quindi ritenere pacifico il possesso, da parte del dei codici Parte_1
personali/password dei clienti, il che costituisce, all'evidenza, una grave violazione delle regole di condotta, dato che il presupposto perché sia certa la riconducibilità al cliente delle operazioni poste in essere è la segretezza delle credenziali di accesso.”
Le motivazioni del giudice di primo grado con le precisazioni di cui infra sono condivisibili.
Si osserva, innanzitutto, che il Tribunale ha correttamente ritenuto la sussistenza di tale condotta contestata non in relazione alla mancata custodia della documentazione su cui non si è neppure espresso, ma in relazione alla detenzione di codici segreti e password dei clienti da parte dell'agente in violazione della normativa di settore.
Ne consegue, quindi, che le deduzioni contenute nel primo motivo di appello relative alle modalità di custodia di tali dati e al luogo e al momento in cui sono stati reperiti questi documenti dalla sono irrilevanti considerato che nella CP_1
5 sostanza l'appellante non ne ha contestato la detenzione e che la stessa risulta, comunque, documentalmente provata dalle produzioni dell'appellata ( cfr. doc n. 3 ), dalle prove testimoniali e confermata dalla stessa sanzione dell'organo di vigilanza.
Il disvalore di detta condotta che implica violazione della precisa normativa in materia non è elisa dal fatto che ad un certo momento, non meglio precisato, secondo quanto riferito dal teste il sistema delle schede con Testimone_1
i numeri per effettuare gli ordini sia stato sostituito da altro sistema in quanto, comunque, per il precedente periodo le stesse consentivano di operare sul conto del cliente e l'appellata si è accorta di questa modalità operativa dell'appellante solo nel a giugno 2021.
Ciò risulta del resto dalla deposizione del teste che dopo aver Testimone_2 detto di aver consegnato all'appellante la sua password e il suo user id per impostare le operazioni e di aver tenuto segreto il suo codice personale, ha poi specificato: “ quando era necessario fare delle operazioni ero io che chiedevo al ricorrente cosa fare, lui impostava l'operazione poi io davo il mio consenso inviando il relativo codice, tre terzina di tre numeri tra quelli presenti nella tesserina. Ricordo che poi la modalità è cambiata…”
Da detta deposizione emerge, infatti, che utilizzando i numeri della tessera era appunto possibile effettuare l'operazione.
Si rileva, inoltre, che il teste ha esplicitamente asserito che Testimone_3
l'appellante aveva le sue password per effettuare le operazioni e che sono stati effettuati dal suo conto corrente bonifici non richiesti o autorizzati e da tale deposizione, su cui si dirà meglio infra, risulta evidentemente che l'appellante almeno per un certo periodo aveva codici di alcuni clienti con cui effettuare le operazioni.
Si osserva, poi, che detta contestazione non è l'unica su cui si è basato il recesso da parte della per cui la valutazione della sua gravità ai fini del recesso CP_1
deve essere necessariamente effettuata anche considerando la seconda violazione contestata, ritenuta provata dal giudice di primo grado, con la conseguenza che le censure sul punto in relazione alla gravità della stessa ai fini del recesso come se lo stesso si fosse basato unicamente sulla medesima non sono condivisibili.
Si ritiene, pertanto, che il primo motivo di appello sia infondato.
6 Il secondo motivo di appello relativo alla seconda contestazione ritenuta provata dal giudice di primo grado risulta, altresì, infondato.
Non vi sono, infatti, motivi concreti emergenti dall'istruttoria e dagli atti di causa per ritenere inattendibile la deposizione dei testi e, del resto, tali motivi Tes_3 non risultano neppure specificamente indicati dall'appellante, ma solo genericamente ipotizzati.
Dall'istruttoria è, al contrario, emerso che i rapporti tra gli stessi e l'appellante prima della scoperta dei bonifici non ordinati erano buoni e che i si Tes_3 fidavano dell'appellante.
La teste consulente finanziario di ha, infatti, Testimone_4 CP_1
riferito che i dopo il recesso da parte della dal contratto di Tes_3 CP_1
agenzia hanno rifiutato di incontrare i nuovi consulenti finanziari che gli erano stati assegnati dicendo che era loro intenzione continuare a essere seguiti da o nella nuova banca in cui avrebbe lavorato o in caso di suo rientro Parte_1
in . Controparte_1
In relazione all'ipoteca volontaria valutata dal giudice di primo grado come elemento atto a provare l'effettuazione da parte dell'appellante di bonifici senza il consenso del cliente , si è, poi, limitato a dedurre Testimone_3 Parte_1
genericamente che sarebbe stata data in garanzia della restituzione di un precedente prestito senza, però, fornire alcuna prova del precedente debito.
Tale asserzione è, peraltro, in palese contrasto con quanto riferito dal teste che ha detto: “Io ho scoperto la situazione nella primavera Testimone_3
del 2022, ho fatto vari incontri con il che mi ha detto di non Parte_1
preoccuparmi, che i soldi erano investiti e che avrebbe restituito tutto;
poi sono passati dei mesi, non si veniva a capo di nulla e allora ho deciso di andare da un avvocato. Grazie all'intervento del mio avvocato, ho ottenuto dal Parte_1
la restituzione di 35.000 euro circa, ma ne mancano altri. Ho anche avuto
l'ipoteca volontaria sulla casa del . Parte_1
Il fatto, poi, che l'importo della somma garantita da ipoteca volontaria sia maggiore rispetto a quella dei bonifici contestati non rileva in quanto dalla deposizione di è risultato che lo stesso ha disconosciuto anche Testimone_3
altri bonifici.
Inoltre, secondo quanto riferito dal teste quando a Testimone_4 Tes_3
è stato mostrato il portafoglio di circa 52.000,00 euro questi ha
[...]
7 sostenuto che avrebbe dovuto essere molto più alto pari a circa 240.000,00 euro mostrando la stampa di un report che riportava il portafoglio sia di
[...]
che di Banche terze con cui, però, ha riferito che in realtà non CP_1 Tes_3
aveva rapporti bancari.
In particolare la suddetta teste ha riferito: “Poi, il 15 marzo del 2022, il sig.
si è presentato spontaneamente al nostro ufficio di Testimone_3
Castelmaggiore chiedendoci di poter vedere la propria posizione presso
[...]
Era la prima volta che lo incontravo. CP_1
Noi in quel momento non avevamo a disposizione la posizione del Tes_3
dovevamo chiederla al nostro area manager, e allora abbiamo chiesto al cliente di rivederci due giorni dopo.
Al secondo appuntamento abbiamo consegnato al il portafoglio Tes_3
intestato a lui e alla moglie il cui valore complessivo ammontava a circa 52.000 euro. In quel momento il cliente, vedendo il portafoglio, ci disse che secondo quanto gli riportava il le cifre avrebbero dovuto essere molto più Parte_1
alte, intorno ai 240 mila euro. ci mostrò una stampa di un report, che Tes_3
si chiama BGPA, che di solito viene usato per lo studio dei portafogli, non per la reportistica al cliente, che effettivamente riportava un patrimonio complessivo di 240 mila euro circa di cui però solo una parte in e altra CP_1
parte in banche terze.
Preciso che il dato relativo alle giacenze su banche terze può essere inserito manualmente dal consulente, non proviene necessariamente dal sistema informatico dell'altra banca. pensava che tutti i 240 mila euro fossero Tes_3
in lui diceva di non avere rapporti con altre banche. Lui allora ci CP_1
chiese estratti conto e disposizioni di bonifico, fissammo un altro appuntamento
e all'appuntamento successivo, cui partecipò anche l'area manager, mostrammo a sia estratti conto che disposizioni di bonifico. Tes_3
C'erano dei bonifici che non riconosceva, in particolare c'erano Tes_3
bonifici diretti a persone che rientravano nel nucleo familiare di Parte_1
come che era il genero di e che poi ho Per_1 Parte_1 CP_3 scoperto essere la figlia del compagno della figlia di All'epoca il Parte_1
non sapeva chi fosse il e davanti a noi escluse di aver mai Tes_3 Per_1 effettuato bonifici in suo favore.”
Occorre, inoltre, aggiungere che quanto riferito dai in relazione ai Tes_3
8 bonifici dagli stessi non ordinati a favore di genero dell'appellante, Per_1
trova indiretto riscontro nella deposizione dei testi , Testimone_5 Tes_6
e consulenti finanziari dell'appellata.
[...] Testimone_4
Si evidenzia, infine, che comunque dall'istruttoria e dalla documentazione prodotta non è risultato provato in alcun modo il motivo per cui i Tes_3
avrebbero fatto dei bonifici a favore di mentre nel caso in cui gli stessi Per_1
si fossero effettivamente serviti dei suoi servizi di catering o avessero acquistato i suoi prodotti la prova sarebbe stata molto semplice trattandosi di operazioni risultanti dalla contabilità dello stesso.
Si deve, quindi, ritenere provata la contestazione relativa alle disposizioni di bonifico provenienti da conti di clienti assegnati all'appellante a favore del marito di sua figlia, almeno per quanto riguarda i bonifici oggetto di contestazione relativi ai clienti Tes_3
Considerate le precisazioni di cui sopra si condividono e si ritengono, pertanto, esaustive e convincenti le motivazioni sul punto del Tribunale.
Si legge, infatti, nella sentenza appellata: “Venendo quindi alla seconda delle condotte, il non ha specificamente contestato i movimenti che si Parte_1
leggono nei prospetti di cui a pagg. 4 e 5 della memoria di costituzione, peraltro ricavabili dai dati degli estratti conto dei clienti (doc. 4 res.), limitandosi a osservare che il marito della di lui figlia, era un noto chef di cui alcuni Per_1 dei suoi clienti si erano avvalsi, nell'ambito di accordi commerciali cui esso ricorrente era estraneo e che l'avv. aveva effettuato alcuni versamenti Tes_1
al a titolo personale, in ragione dei rapporti amicali esistenti tra i due. Per_1
Anche in questo caso, le difese non possono essere condivise.
Anzitutto si rileva che alcuni dei bonifici in questione, tutti disposti da clienti del
(in specie, da Bullini Nerio, Parte_1 Testimone_1 Parte_2
e ) presentano causali piuttosto generiche e imprecise Testimone_3
(“Come Accordi Fono X Tentato Acquisto”, “Accordi Fono X Spese Personali”,
“Come Accordi Fono X Anticipo Tuo Acquisto”, “X Bonifico Eseguito a Monte
Paschi Siena”).
Inoltre, mentre sentito come teste, ha confermato di Testimone_1
conoscere il genero del e di avergli concesso dei prestiti mediante Parte_1
bonifici, così non ha fatto , che ha dichiarato al contrario di Testimone_3
non conoscere il e di non aver mai disposto bonifici in suo favore. Per_1
9 In particolare, il sotto l'impegno di rito, ha dichiarato: “Per Tes_3 effettuare tutte le operazioni sul conto io solitamente andavo all'ufficio del
a Castel maggiore, e lui mi consigliava cosa fare. Era lui che mi Parte_1
gestiva.
Per fare queste operazioni ci volevano credo delle password che aveva il
Siccome lui doveva fare questi movimenti, ci voleva la password. Parte_1
Lui aveva le mie password, ne sono sicuro perché faceva i movimenti. Io non sapevo all'epoca che non si potevano dare le password, l'ho imparato dopo, comunque il le aveva. Parte_1
Non conosco il genero del tal non so chi sia e non ho mai Parte_1 Per_1
avuto motivo di fare bonifici in suo favore.
Però dopo, quando è scoppiata tuta la cosa, io ho visto dall'estratto conto che
c'erano dei bonifici in favore del Non ho mai ordinato alcun bonifico Per_1
al perché non lo conoscevo. Per_1
Ho trovato altri bonifici in favore di altre persone, bonifici che non ho mai richiesto né autorizzato. Per esempio risultano dei bonifici a tal , CP_3
che non so chi sia.
Ci sono più operazioni che risultano dai miei estratti conto e che io non ho mai autorizzato.
Io mi sono sempre fidato del eravamo anche amici;
un bel giorno Parte_1
sono andato in banca e mi sono accorto che sul conto avevo meno della metà dei soldi che avrei dovuto avere.”
Il teste ha poi aggiunto: “io ho scoperto la situazione nella primavera del 2022, ho fatto vari incontri con il che mi ha detto di non preoccuparmi, Parte_1
che i soldi erano investiti e che avrebbe restituito tutto;
poi sono passati dei mesi, non si veniva a capo di nulla e allora ho deciso di andare da un avvocato.
Grazie all'intervento del mio avvocato, ho ottenuto dal la Parte_1 restituzione di 35.000 euro circa, ma ne mancano altri. Ho anche avuto l'ipoteca volontaria sulla casa del ” Parte_1
Dalla testimonianza del emerge quindi non solo che le password in Tes_3
possesso del almeno nel suo caso, erano perfettamente idonee ad Parte_1
eccedere ai rapporti del cliente, ma anche che tali credenziali sono state concretamente usate dal per effettuare disposizioni di bonifico Parte_1 all'insaputa del cliente stesso.
10 Diversamente da quanto sostiene la difesa attorea, non vi è alcun motivo di dubitare della attendibilità della deposizione del la quale peraltro Tes_3 trova riscontro nell'atto di costituzione di ipoteca volontaria, a ministero notaio Per_ di Bologna, rilasciato dal in favore del prodotto Parte_1 Tes_3
dalla banca resistente in corso di causa. Ed invero, perché mai il ricorrente avrebbe dovuto concedere tale garanzia ipotecaria al se non fosse Tes_3
debitore di somme nei confronti di quest'ultimo?
Anche la teste ha negato di aver mai ordinato l'esecuzione Parte_2 di bonifici in favore del che ha dichiarato di non conoscere (“Non Per_1
conosco i l Sig. Non ho mai effettuato dei bonifici a tale nominativo. Per_1
Ricordo che il ricorrente chiamò mio padre nel 2021 e gli riferì che non era più in per dei problemi e che avremmo dovuto attendere prima di CP_1
recarci in perché lui doveva risolvere la situazione. Noi abbiamo CP_1
temporeggiato, perchè ci fidavamo del ricorrente ed eravamo amici poi a marzo
2022, ci siamo recati in banca prima mio padre poi io , dove abbiamo chiesto di poter verificare la propria situazione. A quel punto è emerso che la nostra situazione finanziaria era diversa rispetto ai documenti che ci forniva il ricorrente. In particolare ho visto diversi bonifico che provenivano dal mio conto corrente a favore di persone che non conoscevo: € 3250, 00
[...]
circa 2000E, non ricordo con precisione, a L e € 10.000 a Per_1 Tes_7
Mischiatti A.
Il ricorrente mi telefonava dicendo che doveva spostare del denaro e fare degli investimenti e io dovevo comunicargli un codice che la banca mi mandava. Io non ho mai consegnato al ricorrente i miei codici segreti. Ho poi disconosciuto questi bonifici, il ricorrente mi ha detto che aveva fatto degli investimenti, a mio nome ma sul mio conto c'erano solo 3000E”).”
Si osserva, poi, che il giudice di primo grado, come si evince dalla lettura della suddetta motivazione, non ha posto alla base della sua decisione per ritenere la gravità della condotta bonifici ulteriori non contestati prima del recesso, ma li ha indicati in quanto elementi a supporto dell'effettiva sussistenza dei fatti già contestati.
E', del resto, evidente che anche la disposizione di un solo bonifico da parte del consulente senza il consenso del cliente è fatto grave che lede il vincolo fiduciario e ciò a maggior ragione se si considera lo specifico ruolo del
11 consulente finanziario.
Nel caso di specie indubbiamente i due suddetti fatti contestati considerati unitariamente sono di una gravità tale da giustificare il recesso per giusta causa senza preavviso da parte della in quanto ledono irrimediabilmente il CP_1
vincolo fiduciario e ciò tanto più se si considera che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte per la valutazione della gravità della condotta occorre considerare che il rapporto di fiducia nel contratto di agenzia, stante la maggior autonomia dell'agente, assume maggiore intensità rispetto a quanto avviene nel rapporto di lavoro subordinato e che, quindi, ai fini della legittimità del recesso,
è sufficiente un fatto di minore consistenza ( cfr. Cass lav n. 29290/2019, n.
18030/2023).
Il secondo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato
Risulta infondato e va rigettato anche il terzo motivo di appello relativo al risarcimento del dedotto danno reputazionale.
Si osserva, innanzitutto, che, per quanto sopra detto, sono provate le condotte contestate.
Va, poi, rilevato che correttamente il Tribunale al fine di ritenere l'insussistenza di detto danno ha rilevato che l'appellante non ha nemmeno indicato quali e quanti dei suoi clienti sarebbero stati coinvolti dalla banca nella vicenda che lo ha riguardato e si aggiunge che non sono neppure stante indicate e tantomeno provate le eventuali affermazioni lesive della sua reputazione fatte dalla Banca.
Chi lamenta un danno ha, infatti, l'onere di provarlo mentre nel caso di specie non vi è alcuna specifica deduzione e prova in merito.
Peraltro la circostanza che la banca, scoperti i fatti di cui sopra si è detto, abbia fatto verifiche in relazione alla posizione di altri ex clienti del per Parte_1
verificare la correttezza della situazione dei loro rapporti, non può certo configurare condotta foriera di responsabilità trattandosi di atto doveroso da parte della banca che deve tutelare i clienti e che risponde dei comportamenti illeciti dei consulenti di cui si avvale ai sensi dell'art. 31, comma 3 TUF.
Né si ribadisce è emerso in alcun modo che le dedotte verifiche siano state effettuate in modo ingiurioso per l'appellante.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello va rigettato e deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Parte appellata ha proposto domanda di condanna al risarcimento dei danni ex
12 art. 96 co 3 cpc.
In relazione alla stessa si osserva che secondo quanto opinato dalla giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. civ. n. 26545/2021) “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione.”
Orbene seppure l'appello sia infondato non si ritiene che sussistano i presupposti per l'applicazione della suddetta norma stante, comunque, la complessità della vicenda.
Detta domanda va, quindi, rigettata.
Le spese del presente grado giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.316/2024 RGL così provvede :
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 co 3 cpc proposta da Controparte_1
3) Condanna a rifondere a in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore le spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma di euro 8000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come
13 per legge
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 9 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
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