Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 4492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4492 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04492/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05909/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5909 del 2024, proposto da:
E.P. S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. tra ''E.P. S.p.A. (mandataria) e Sagifi S.p.A. (mandante)'', in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 6836872D3E, rappresentata e difesa dagli avvocati Armando Profili e Luigi Scarpati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso lo studio dell'avvocato Armando Profili in Napoli alla Via San Giacomo n. 40;
contro
Società Regionale per la Sanita - SO.RE.SA. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Amendola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede della Società in Napoli al Centro Direzionale, Isola G3;
nei confronti
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale (A.O.R.N.) e di alta specializzazione ''Sant'Anna e San Sebastiano'' di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Sorrentino e Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.S.L. Caserta e A.S.L. Napoli 2 Nord, non costituite in giudizio;
Serenissima Ristorazione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi e Giangiorgio Macdonald, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dussmann Service s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. tra ''Dussmann Service s.r.l. e C.O.T. Società Cooperativa'', non costituita in giudizio;
Sirio s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- in parte qua , della determinazione del Direttore Generale della SO.RE.SA. S.p.A. n. 270 del 21.10.2024, notificata a mezzo p.e.c. in data 22.10.2024, avente ad oggetto “ Fornitura del Servizio di Ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Campania - conclusione istruttoria adeguamento prezzi ”, nella parte in cui stabilisce la decorrenza dell’aumento revisionale concesso “ dal 1 ottobre 2024 ” e non dalla data dell'istanza di revisione prezzi presentata dalla ricorrente il 06.10.2023;
- ove occorra, della “ relazione istruttoria del Responsabile della Convenzione (…) SoReSa -0016393-2024 17-10-2024 ”, qualora interpretabile in senso avverso all'A.T.I. ricorrente e/o lesiva dei suoi interessi, sconosciuta nei contenuti ed espressamente richiamata nella impugnata determinazione n. 270 del 21.10.2024;
- di ogni altro atto ad essa preordinato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivi degli interessi delle ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità - SO.RE.SA. S.p.A., dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale (A.O.R.N.) e di alta specializzazione ''Sant'Anna e San Sebastiano'' di Caserta e della Serenissima Ristorazione S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, dando atto che i difensori della Serenissima Ristorazione S.p.A. hanno chiesto, con nota depositata il 28/3/2025, il passaggio in decisione del ricorso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determinazione del Direttore Generale della SO.RE.SA. del 12/4/2019 n. 73 veniva aggiudicato all’ATI tra l’E.P. S.p.A. e la Sagifi S.p.A. il lotto 1 del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, comprendente per il lotto in questione l’A.O.R.N. ''Sant'Anna e San Sebastiano'' di Caserta e le Aziende Sanitarie Locali Caserta e Napoli 2 Nord.
L’art. 78 del Capitolato Speciale allegato alla convenzione del 26/7/2019 rep. n. 27 ha stabilito che: “ Non è ammesso l’adeguamento dei prezzi durante il primo anno di appalto. Successivamente al primo anno di attività, i prezzi potranno essere aggiornati previa istruttoria predisposta dal responsabile unico del procedimento. L’adeguamento dei prezzi avverrà in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 511 della Legge di Stabilità 2016 ”.
Il 6/10/2023 l’A.T.I. ricorrente formulava l’istanza di revisione prezzi per il periodo dal 7/9/2023 al 6/9/2024, sollecitandone la definizione in data 20/9/2024.
All’esito dell’istruttoria condotta, con l’impugnata determinazione è stata riconosciuto l’adeguamento nella misura del 5% sul prezzo di aggiudicazione, con decorrenza dal 1° ottobre 2024 (uguale riconoscimento è stato operato, con la stessa determinazione, in favore delle altre Società evocate in giudizio, aggiudicatarie dei restanti lotti).
Parte ricorrente contesta il provvedimento adottato, limitatamente alla decorrenza dell’adeguamento dalla suindicata data anziché dalla data di presentazione dell’istanza di revisione (6/10/2023).
Con un unico motivo è dedotto che l’art. 1, co. 511, della legge n. 208/2015 (richiamato nell’art. 78 del Capitolato Speciale) accorda all’appaltatore la facoltà di richiedere la riconduzione ad equità o revisione del prezzo, “ con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ”.
È denunciato, quindi, che la diversa determinazione della SO.RE.SA. viola la disposizione di legge e si pone in contrasto con quanto stabilito dal Capitolato Speciale, oltre a contravvenire alla finalità della revisione prezzi, non solo intesa a tutelare l’interesse pubblico ad acquisire prestazioni adeguate ma anche rivolta a preservare l’impresa dal pregiudizio derivante dalle sopravvenute modifiche dei costi che alterano l’equilibrio contrattuale.
Si sono costituite in giudizio per resistere la SO.RE.SA. e l’A.O.R.N. ''Sant'Anna e San Sebastiano'', nonché la Serenissima Ristorazione S.p.A., evocata in giudizio, riservando la proposizione di difese “ secondo quanto di interesse ”.
La SO.RE.SA. ha esibito documentazione e prodotto memoria difensiva, difendendo la determinazione adottata, rilevando che nei documenti di gara non è stata prevista alcuna clausola revisionale e sottolineando che si è riconosciuto l’adeguamento prezzi nella predetta misura di un “ ulteriore ” 5% sul prezzo di aggiudicazione, il quale si aggiunge all’incremento del 4,4% già riconosciuto con determinazione n. 182 del 7/9/2022.
Vi ha replicato la ricorrente e, all’udienza pubblica del 2 aprile 2025, il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
È inequivoco il tenore dell’art. 1, co. 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ”), richiamato nell’art. 78 del Capitolato Speciale, per il quale l’appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo, espressamente disponendo che ciò avvenga “ con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma ”.
Per effetto della disposizione richiamata dal Capitolato allegato alla convenzione, non può essere addotta la mancanza di una clausola revisionale.
Nemmeno può essere postulato che la diversa decorrenza si giustifichi in quanto era già stato accordato in precedenza un adeguamento del prezzo, mostrandosi autonoma e distinta la nuova richiesta, basata sull’incremento dei prezzi registrati nel periodo.
Invero, l’applicazione dell’art. 78 del Capitolato fa sì che, riconosciuta la revisione prezzi, la stessa non possa che decorrere dalla data dell’istanza, in base alla disposizione di legge richiamata.
Pertanto, la determinazione impugnata si palesa illegittima, per violazione della suindicata norma della disposizione del Capitolato Speciale, alla cui applicazione la SO.RE.SA. era tenuta.
Su un piano più generale, è condivisibile il principio invocato da parte ricorrente, formulato con riferimento alla giurisprudenza amministrativa che ha chiarito che il momento di decorrenza della revisione debba coincidere con la data dell’istanza, non potendo essere rimesso all’Amministrazione il potere di modulare l’importo dell’adeguamento, facendolo dipendere dai tempi di conclusione dell’istruttoria (cfr. TAR Piemonte - sez. I, 24/7/2023 n. 718: “ E’ evidente come la revisione sia, per definizione, invocata, salvo diversa puntuale specificazione da parte dell’interessato, dal momento dell’inoltro della richiesta all’amministrazione; d’altro canto, salvo che nel contesto dell’istruttoria non emergano specifici elementi a supporto di scelte diverse ed argomentate, non si comprende perché la decorrenza dovrebbe essere fatta coincidere con il momento di conclusione di una istruttoria che non ha la funzione di “creare” ma solo quella di “accertare” la sussistenza dei presupposti che giustificano la revisione dei prezzi. Diversamente opinando, come osservato dalla difesa della ricorrente, sarebbe rimesso all’arbitrio dell’amministrazione, procrastinando i tempi dell’istruttoria, di procrastinare anche la revisione dei prezzi, pur nel momento stesso in cui riconosce la fondatezza della pretesa .
Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della determinazione del Direttore Generale della SO.RE.SA. S.p.A. n. 270 del 21/10/2024, con conseguente obbligo di riconoscere l’importo revisionale a far data dalla presentazione dell’istanza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della SO.RE.SA. S.p.A. e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo e con la precisazione riguardante il contributo unificato, compensandole con le altre parti costituite e dichiarandole irripetibili nei confronti delle parti non costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la determinazione del Direttore Generale della SO.RE.SA. S.p.A. n. 270 del 21/10/2024, con il conseguente obbligo enunciato in motivazione.
Condanna la SO.RE.SA. S.p.A., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, previa comprova dell’assolvimento dell’obbligo di versamento.
Compensa le spese di giudizio con le altre parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti delle parti non costituitesi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Esposito, Presidente FF, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Esposito |
IL SEGRETARIO