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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 3753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3753 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11233/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina MADERNA Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nato/a: ER UL NA (MI) il 03.11.1982 cittadino/a: CP_1
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Piero Giuliani presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2 nato/a: EL (MI) il 03.09.1981 cittadino/a: Italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Christian Mario Antonio Crociani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito Concordatario in Pozzuolo di Martesana (MI) (anno 2013 atto n. 4 reg. parte II serie A)
• separati con sentenza n. 2020/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli:
- (C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._3 cittadina italiana;
- (C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_4 C.F._4 cittadino italiano.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori CP_3 CP_4 con collocamento paritario alternato. La residenza anagrafica di e sarà presso il CP_3 CP_4 papà, in EL (MI) Via De Micheli n.
2. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
2) I bambini saranno collocati presso ciascun genitore con turnazione settimanale: dal lunedì pomeriggio, all'uscita da scuola sino al lunedì mattina della settimana successiva sino all'ingresso a scuola staranno con un genitore e, la settimana seguente, con l'altro genitore, secondo il principio della rotazione settimanale. Fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nel preminente interesse dei minori. In occasione del periodo di ferie estive, ciascun genitore potrà trascorrere due settimane consecutive con i bambini, previo accordo con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno. Le vacanze del periodo natalizio verranno trascorse dai bambini come segue:
- dal 24 dicembre mattina al 25 dicembre alle ore 18.00 con un genitore (per il 2025 il papà) e dal 25 dicembre alle ore 18.00 al 26 dicembre alle ore 18.00 con l'altro genitore (per il 2025 la mamma), seguendo, per gli anni successivi il principio dell'alternanza;
- dal 31 dicembre mattina al 1° gennaio pomeriggio con un genitore e dal 1° gennaio pomeriggio al 7 gennaio mattina con l'altro genitore, secondo lo schema delle settimane di permanenza alternate di cui sopra. Le festività pasquali verranno trascorse dai figli ad anni alterni con i genitori dalla chiusura della scuola al giorno di Pasqua (per il 2026 con la mamma) e dal Lunedì dell'Angelo alla riapertura scolastica (per il 2026 con il papà), così come gli ulteriori giorni di festività.
3) Il box di proprietà di entrambi i coniugi sito a Truccazzano (MI) in Via Calipari n. 10/12, fgl.
4, mapp. 551 sub. 2, cat. C/6, cl. 2 verrà posto in vendita conferendo entrambi i coniugi mandato all'agenzia Tecnocasa di Cassano d'Adda (MI), convenendo quale corrispettivo per la cessione l'importo di € 14.000,00; qualora entro un anno dall'incarico come sopra conferito l'immobile non sarà ceduto, i comproprietari rinnoveranno il mandato riducendo il prezzo come sopra indicato di € 500,00 e così di seguito ogni successivi mesi 6, sino al prezzo finale non inferiore ad € 10.000,00; salvo diverso accordo tra i coniugi e tenuto conto anche delle valutazioni dell'Agenzia Immobiliare incaricata;
4) Le parti continueranno, altresì, a corrispondere, in via rateale mensile – ciascuna per il proprio 50% di competenza – la restituzione del prestito elargito in loro favore dal padre della Sig.ra Pt_1 per la ristrutturazione della casa coniugale, di cui in premessa.
5) Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli in proprio, nel rispettivo periodo di permanenza dei ragazzi presso il genitore medesimo.
6) L'assegno unico per i figli rimarrà nella completa disponibilità della sig.ra . Pt_1
7) Il sig. si farà carico del 60% delle spese straordinarie relative ai figli e la Sig.ra CP_2 Pt_1 dell'altro 40%, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) Le detrazioni fiscali per i figli minori per le spese straordinarie, in virtù della ripartizione di cui al punto 7) che precede, verranno detratte nella misura del 60% per il sig. e del 40% per CP_2 la sig.ra . Le spese rientranti nel mantenimento verranno detratte integralmente dal genitore Pt_1 che le avrà sostenute.
9) La vettura Skoda Octavia, targata FN116NR intestata , rimarrà nella disponibilità Parte_1 di quest'ultima.
10) Con le pattuizioni di cui sopra, le parti danno atto di aver definito ogni rapporto economico/patrimoniale e di essere, allo stato, economicamente autosufficienti e di non aver diritto di richiedere all'altro coniuge l'assegno divorzile.
11) In virtù della integrale compensazione delle spese legali, i rispettivi difensori rinunciano alla solidarietà professionale ex lege forense;
le spese del contributo unificato sono a carico del 50% per ciascuna parte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pozzuolo di Martesana (MI) il 22.06.2013 tra e;
Parte_1 Controparte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuolo di Martesana, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di EL dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina MADERNA Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nato/a: ER UL NA (MI) il 03.11.1982 cittadino/a: CP_1
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Piero Giuliani presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2 nato/a: EL (MI) il 03.09.1981 cittadino/a: Italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Christian Mario Antonio Crociani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito Concordatario in Pozzuolo di Martesana (MI) (anno 2013 atto n. 4 reg. parte II serie A)
• separati con sentenza n. 2020/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli:
- (C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._3 cittadina italiana;
- (C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_4 C.F._4 cittadino italiano.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori CP_3 CP_4 con collocamento paritario alternato. La residenza anagrafica di e sarà presso il CP_3 CP_4 papà, in EL (MI) Via De Micheli n.
2. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
2) I bambini saranno collocati presso ciascun genitore con turnazione settimanale: dal lunedì pomeriggio, all'uscita da scuola sino al lunedì mattina della settimana successiva sino all'ingresso a scuola staranno con un genitore e, la settimana seguente, con l'altro genitore, secondo il principio della rotazione settimanale. Fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nel preminente interesse dei minori. In occasione del periodo di ferie estive, ciascun genitore potrà trascorrere due settimane consecutive con i bambini, previo accordo con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno. Le vacanze del periodo natalizio verranno trascorse dai bambini come segue:
- dal 24 dicembre mattina al 25 dicembre alle ore 18.00 con un genitore (per il 2025 il papà) e dal 25 dicembre alle ore 18.00 al 26 dicembre alle ore 18.00 con l'altro genitore (per il 2025 la mamma), seguendo, per gli anni successivi il principio dell'alternanza;
- dal 31 dicembre mattina al 1° gennaio pomeriggio con un genitore e dal 1° gennaio pomeriggio al 7 gennaio mattina con l'altro genitore, secondo lo schema delle settimane di permanenza alternate di cui sopra. Le festività pasquali verranno trascorse dai figli ad anni alterni con i genitori dalla chiusura della scuola al giorno di Pasqua (per il 2026 con la mamma) e dal Lunedì dell'Angelo alla riapertura scolastica (per il 2026 con il papà), così come gli ulteriori giorni di festività.
3) Il box di proprietà di entrambi i coniugi sito a Truccazzano (MI) in Via Calipari n. 10/12, fgl.
4, mapp. 551 sub. 2, cat. C/6, cl. 2 verrà posto in vendita conferendo entrambi i coniugi mandato all'agenzia Tecnocasa di Cassano d'Adda (MI), convenendo quale corrispettivo per la cessione l'importo di € 14.000,00; qualora entro un anno dall'incarico come sopra conferito l'immobile non sarà ceduto, i comproprietari rinnoveranno il mandato riducendo il prezzo come sopra indicato di € 500,00 e così di seguito ogni successivi mesi 6, sino al prezzo finale non inferiore ad € 10.000,00; salvo diverso accordo tra i coniugi e tenuto conto anche delle valutazioni dell'Agenzia Immobiliare incaricata;
4) Le parti continueranno, altresì, a corrispondere, in via rateale mensile – ciascuna per il proprio 50% di competenza – la restituzione del prestito elargito in loro favore dal padre della Sig.ra Pt_1 per la ristrutturazione della casa coniugale, di cui in premessa.
5) Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli in proprio, nel rispettivo periodo di permanenza dei ragazzi presso il genitore medesimo.
6) L'assegno unico per i figli rimarrà nella completa disponibilità della sig.ra . Pt_1
7) Il sig. si farà carico del 60% delle spese straordinarie relative ai figli e la Sig.ra CP_2 Pt_1 dell'altro 40%, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) Le detrazioni fiscali per i figli minori per le spese straordinarie, in virtù della ripartizione di cui al punto 7) che precede, verranno detratte nella misura del 60% per il sig. e del 40% per CP_2 la sig.ra . Le spese rientranti nel mantenimento verranno detratte integralmente dal genitore Pt_1 che le avrà sostenute.
9) La vettura Skoda Octavia, targata FN116NR intestata , rimarrà nella disponibilità Parte_1 di quest'ultima.
10) Con le pattuizioni di cui sopra, le parti danno atto di aver definito ogni rapporto economico/patrimoniale e di essere, allo stato, economicamente autosufficienti e di non aver diritto di richiedere all'altro coniuge l'assegno divorzile.
11) In virtù della integrale compensazione delle spese legali, i rispettivi difensori rinunciano alla solidarietà professionale ex lege forense;
le spese del contributo unificato sono a carico del 50% per ciascuna parte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pozzuolo di Martesana (MI) il 22.06.2013 tra e;
Parte_1 Controparte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuolo di Martesana, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di EL dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG