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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7182/2018
TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 7182/2018 R.G.A.C. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Sebora Serrao;
- attrice - Parte_1
E rappresentato e difeso dall'avv. Matilde Mura. Controparte_1
- convenuto -
Oggi 27 novembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 7182/2018 R.G. E' presente per l'attrice l'avv. Sebora Serrao. Per il convenuto è CP_1 presente l'avv. Matilde Mura. Si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. L'avv. Serrao precisa le conclusioni chiedendo la condanna del al CP_1 pagamento in favore della propria assistita della somma per come liquidabile sulla base delle conclusioni del c.t.u., oltre accessori e spese di lite. L'avv. Mura precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti e insiste per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per la riduzione dell'importo richiesto in ragione dell'eccepito concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro. Gli avvocati Serrao e Mura chiedono che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7182/2018 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 CodiceFiscale_1 di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Sebora Serrao ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla via Cherubini, n. 16; -attrice- E (c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta e di deliberazione della giunta comunale n. 162 del 17 ottobre 2018, dall'avv. Matilde Mura, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cagliari, alla via Ancona, n. 3. -convenuto-
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: Per l'attrice (conclusioni rassegnate in udienza): “Accertare e dichiarare che l'incidente de quo è da ascriversi a responsabilità esclusiva del e ciò per Controparte_1 non aver curato la dovuta manutenzione stradale della via San Cristoforo, cagionando così danni all'attrice, caduta a terra rovinosamente e per l'effetto condannarsi il CP_1 al pronto pagamento a favore dell'attrice della somma di € 21.595,00,
[...] Pt_2 salvo errori ed omissioni, o quella maggiore o minore che risultasse di giustizia, oltre interessi legali dall'evento al saldo effettivo. Accertare se sussistono gli estremi per una condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e quantificare, se ritenuti dovuti quantificare secondo giustizia, i danni derivanti dalla condotta processuale della parte. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”. Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note scritte autorizzate depositate in data 23/10/2025): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, previa, se del caso, rimessione in istruttoria ai fini dello svolgimento di una CTU diretta ad accertare la sussistenza e l'effettivo ammontare del danno asseritamente subito dall'attrice, respingere tutte le domande della signora con ogni conseguenziale pronunzia come per legge, anche Pt_1 in ordine alle spese di giudizio”.
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Causa decisa all'udienza del 27 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti a questo tribunale il chiedendone la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali da lei subiti a seguito dell'incidente occorsole in data 1/12/2016, verso le ore 19:00 allorquando, mentre camminava lungo il lato destro della via San Cristofaro nel Comune di per consentire il passaggio di una autovettura in transito, si CP_1 accostava ancor di più al muro che delimitava il manto stradale, finendo con il piede destro in una buca adiacente ad un tombino ivi presente, cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni alla caviglia ed alla gamba destra. L'attrice ha specificato che la strada in cui è avvenuto il sinistro è priva di marciapiedi e di delimitazioni nella carreggiata che consentono il passaggio ai pedoni, oltre che non illuminata ed interessata da lavori di rifacimento dell'asfalto in fase di completamento. A seguito della caduta, ha riferito di essere stata immediatamente soccorsa da altri pedoni e di essersi recata, il giorno seguente, su suggerimento del medico di base, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Marino, ove i sanitari le hanno diagnosticato una frattura bimalleolare dx, disponendone il ricovero. Ha aggiunto di essersi sottoposta, in data 9/12/2016, ad intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con 3 viti cannulate al mallelolo mediale e al malleolo peroneale, di essere stata immobilizzata con gesso e di essere stata, poi, dimessa, in data 14/12/2016, con prescrizione di divieto assoluto di carico. Successivamente, ha eseguito ripetuti controlli e cicli di terapia riabilitativa e, in data 23/1/2017, è stata operata per rimuovere il filo di K;
solo in data 26/10/2017 è stata dichiarata clinicamente guarita, con postumi permanenti quantificati dal consulente di parte nella misura del 9%, oltre all'invalidità totale temporanea, al danno morale e alle spese mediche sostenute. Per tali ragioni, l'attrice, nel ritenere sussistente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità esclusiva del per non aver garantito il Controparte_1 buono stato di manutenzione del manto stradale e per aver colposamente omesso di segnalare lo stato di pericolo presente sulla strada ove si è verificato l'incidente, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati in € 21.595,00, salvo errori ed omissioni, o quella maggiore o minore che risulti di giustizia, oltre interessi legali dall'evento al saldo effettivo. Si è costituito il per chiedere il rigetto della domanda, Controparte_1 eccependo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., in quanto l'attrice non aveva adottato alcuna cautela per evitare il pericolo, dal momento
Pagina 3 di 9 che conosceva bene la strada, abitandovi in prossimità ed anche perché la buca era di natura risalente, ben visibile e la strada perfettamente illuminata. Tutte circostanze idonee ad escludere la responsabilità dell'ente o, comunque, a ridurre l'ammontare del risarcimento in via equitativa ex art. 1227 c.c. Successivamente allo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e dopo una serie di rinvii disposti per l'emergenza epidemiologica Covid-19, la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del convenuto e l'escussione dei testi indicati dalle parti;
con ordinanza del 27/4/2022, il tribunale ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviando al 6/12/2023 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per il deposito di scritti conclusivi. Con note conclusive del 6/11/2023, il ha chiesto, se del caso, la CP_1 rimessione in istruttoria ai fini dello svolgimento di una c.t.u. diretta ad accertare la sussistenza e l'effettivo ammontare del danno asseritamente subito dall'attrice, respingendo ogni avversa pretesa. Con provvedimento del 4/12/2023 il tribunale ha formulato una proposta ex art. 185-bis c.p.c. con previsione del pagamento, da parte del in CP_1 favore dell'attrice, dell'importo complessivo di € 17.000,00 (di cui € 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno ed € 2.000,00 per rimborso spese), rinviando alla già calendarizzata udienza del 6/12/2023, a cui l'attrice ha personalmente presenziato, dichiarandovi di aderire. Invece, il convenuto, alla successiva udienza del 31/1/2024, ha insistito per la prosecuzione del giudizio. Successivamente il tribunale ha disposto c.t.u. medico legale per l'accertamento della natura e delle entità delle lesioni subite dall'attrice a seguito del sinistro subito affidando il relativo incarico al dott. che ha Persona_1 provveduto al deposito della relazione di consulenza in data 25/10/2024. Alla successiva udienza del 8/5/2025, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 26/11/2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Con decreto del 30/10/2025, lo scrivente magistrato, applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, ha differito l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al 27/11/2025. All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., i difensori hanno reiterato le proprie richieste, insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. La domanda è fondata e in quanto tale deve essere accolta. Il paradigma normativo che si attaglia alla fattispecie in esame è quello di cui all'art. 2051 c.c.: grava, pertanto, sul custode l'onere di dimostrare l'inidoneità
Pagina 4 di 9 in concreto della situazione a provocare l'incidente o la colpa del danneggiato, ovvero l'esistenza di altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno (cfr., ex pluribus, cass. n. 26751/2009). Ed infatti la responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. cass. n. 25243/2006). Nel caso di specie, deve ritenersi comprovato che l'infortunio occorso ad si è verificato nel tardo pomeriggio dell'1/12/2016 in prossimità Parte_1 di una griglia posta sul lato estremo di via San Cristoforo del Comune di a causa di una sorta di ceditoia adiacente alla griglia. CP_1
Il fatto è stato confermato dalla testimone oculare escussa Testimone_1 all'udienza del 15/10/2021, la quale ha integralmente confermato le circostanze indicate nell'atto introduttivo, anche con riferimento al nesso di causalità. In particolare, la teste ha dichiarato: “ero ferma che attendevo mio marito ed ho visto la signora cadere in prossimità di una “ceditoia”. Sono intervenuta per aiutarla a rialzarsi”. La teste ha confermato che “la ceditoia rimane più bassa e quindi vi è una sorta di gradino” e che “non vi erano cartelli” di segnalazione di abrasioni del manto stradale dovute ai recenti lavori eseguiti dal Inoltre, pur CP_1 riconoscendo il luogo in cui l'attrice è caduta nella foto allegata sub doc. 5 alla comparsa di risposta del che le è stata mostrata (in Controparte_1 risposta al capitolo 3 della rt. 183, sesto comma, c.p.c. del cui è stata chiamata a rispondere a prova contraria), Controparte_1 ha specificato che al momento dell'occorso “la strada era praticamente buia, vi erano solo le luci delle strade limitrofe”, aggiungendo di non sapere se l'illuminazione pubblica, rappresentata da un palo visibile nella foto allegata dal CP_1 funzionasse.
[...]
Allo stesso modo, il teste cognato dell'attrice, sentito Testimone_2 all'udienza del 24/9/2021, dopo aver riferito di abitare a poca distanza dal
Pagina 5 di 9 luogo del sinistro e di ben conoscere, dunque, il luogo di causa, ha dichiarato che nella data in cui questo si è verificato “la strada era oggetto di rifacimento del manto stradale” ed era “priva di cartelli o segnalazioni che indicassero che erano in corso le opere”, aggiungendo anche che “in tutta la via o meglio in quel tratto di strada non vi è illuminazione pubblica. I lampioni sono a circa una distanza di venticinque metri l'uno dall'altro. Data l'ora l'unica vera illuminazione proveniva dalle case. Nel tratto de quo infatti i lampioni non erano funzionanti, infatti nelle vicinanze vi è una cabina elettrica che dava problemi all'epoca ed impediva ai lampioni che ad essa sono collegati ed alimentati di funzionare”. Il teste ha precisato che all'epoca dei fatti era in pensione, ma di essere stato prima responsabile dei servizi tecnologici che sovraintendevano al servizio di illuminazione pubblica del Comune di Nel rispondere sui CP_1 capitoli di prova articolati dal a prova contraria, il teste Controparte_1 ha ulteriormente specificato che il palo della luce, visibile nella foto sub doc. 5 allegato alla comparsa di risposta dell' “è più avanti della buca che si trova Pt_3 all'angolo con la via San Cristoforo”. Le dichiarazioni rese dai testimoni appaiono compatibili con quanto riferito dall'attrice ai medici del Pronto Soccorso, ai quali ha dichiarato di essere caduta a causa di un tombino dissestato, oltre che con le fotografie dello stato dei luoghi in cui è visibile l'esistenza di una insidia stradale consistente nella presenza di un dislivello e di una ceditoia in prossimità di una griglia per la raccolta dell'acqua piovana posta sul lato estremo della strada e non immediatamente percepibile da un pedone, soprattutto in orario notturno e data l'età della attrice, non più giovanissima al momento del sinistro (76 anni). Da qui il rigetto dell'eccezione di concorso di colpa sollevata dal CP_1
[...]
D'altronde non può richiedersi al pedone un contributo di attenzione esclusivamente e costantemente polarizzato sulle condizioni del manto stradale che devono presumersi e pretendersi in condizioni ottimali. Va, peraltro, ribadito che non incombeva sull'attrice l'onere di provare di avere tenuto una condotta diligente, ricadendo piuttosto sul convenuto l'onere di fornire la prova della sussistenza di un concorso di colpa della danneggiata. A fronte delle dichiarazioni rese dalla testimone presente al momento del sinistro, da ritenersi particolarmente attendibile anche perché non legata da alcun vincolo di parentela o affinità con l'attrice, nessuna rilevanza può attribuirsi alle dichiarazioni rese dai testi funzionario del Testimone_3
e, all'epoca dei fatti, responsabile del Servizio Lavori Pubblici (sentito CP_1 all'udienza dell'1/10/2021) e dipendente comunale, Testimone_4 responsabile della Polizia Municipale (pure sentito all'udienza dell'1/10/2021), i quali si sono limitati a riferire che nel luogo in cui è accaduto il sinistro era presente l'illuminazione pubblica e che, non avendo essi ricevuto segnalazioni di guasti da parte della ditta che curava l'appalto del servizio di illuminazione pubblica, questa doveva presumersi funzionante.
Pagina 6 di 9 Nessun rilievo può poi attribuirsi alla nota del Responsabile del Servizio Manutentivo del e alla documentazione fotografica ad Controparte_1 essa allegata, in vvenuta ripavimentazione dell'intera carreggiata a partire dal fabbricato individuato dal civico n. 22/b (vicolo San Cristoforo) fino al civico n. 58 (via Loru) direzione Elmas, visto che questa si riferisce ad un sopralluogo effettuato in data 30/5/2017 e, dunque, ben sei mesi dopo il verificarsi del sinistro, avvenuto in data 1/12/2016 quando i lavori per il rifacimento della strada erano in corso per come confermato dal teste e ammesso dallo stesso delegato del Sindaco del Testimone_3 sentito in interrogatorio formale all'udienza del Controparte_1
Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza di un nesso causale tra l'evento dannoso ed il bene in custodia.
3. Accertata la fondatezza della domanda formulata dall'attrice nei confronti del può procedersi alla determinazione del quantum Controparte_1 debeatur, sulla base delle risultanze della c.t.u. redatta dal dott. Persona_1
Nella relazione depositata in data 25/10/2024, il c.t.u. ha stabilito che, a seguito dell'evento lesivo descritto in atti, ha riportato “frattura Parte_1 bimalleolare caviglia destra” che è stata ritenuta compatibile con l'incidente occorsole, non avendo peraltro il c.t.u. individuato patologie preesistenti che possano aver concorso a cagionare la caduta. Conseguentemente i danni cagionati devono essere determinati nella misura che il c.t.u. - con valutazione logica e medica pienamente condivisibile - ha indicato nell'8% quanto al danno biologico permanente, e in giorni 12 di inabilità temporanea totale, in giorni 60 di inabilità temporanea parziale al 75%, in giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 50% e in giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 25%. Con specifico riguardo ai criteri di liquidazione del predetto danno, deve pure precisarsi che, alla luce di quanto stabilito dalla corte di cassazione a sezioni unite con decisione n. 26972/2008, la considerazione del danno non patrimoniale non può che essere unitaria, nel senso indicato dall'interpretazione pienamente condivisibile di cui alla menzionata decisione. Ne deriva, dunque, che dovendosi applicare le tabelle aggiornate all'anno 2024, predisposte presso il tribunale di Milano, avendo all'epoca dell'incidente la danneggiata l'età di 76 anni, il risarcimento deve essere determinato nella complessiva misura di € 14.151,00 (comprensiva del danno da sofferenza soggettiva interiore), da ritenersi congrua. Alla tale somma deve essere aggiunta quella di € 9.142,50 per danno da invalidità temporanea (di cui € 1.380,00 per n. 12 giorni di inabilità temporanea totale, € 5.175,00 per n. 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, € 1.725,00 per n. 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% ed € 862,50
Pagina 7 di 9 per n. 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%) sulla base teorica di € 115,00 giornaliere. Per un totale complessivo di € 23.293,50. Non occorre procedere alla rivalutazione della somma così liquidata, il cui importo è stato determinato all'attualità sulla base delle tabelle relative all'anno 2024. Nessuna somma può invece essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, nemmeno a titolo di rimborso delle spese, che non risultano documentate. Devono essere, inoltre, applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del sinistro, e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro (1/12/2016) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (complessivamente pari ad € 2.643,00) per un valore finale totale di € 25.936,50 (pari alla somma di € 23.293,50 e di € 2.643,00). È appena il caso di precisare che la discrasia sussistente fra la somma domandata dall'attrice e quella liquidata non implica violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., giacché per costante insegnamento della giurisprudenza della corte di cassazione la domanda avente ad oggetto la liquidazione della rivalutazione monetaria costituisce domanda implicita ad ogni richiesta di risarcimento del danno da illecito aquiliano (cfr., ex pluribus, cass. n. 10376/2024 secondo cui “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore "attuale" del bene perduto), sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito”). Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della causa (corrispondente allo scaglione da
€ 5.201,00 sino ad € 26.000,00), per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Restano, invece, definitivamente e completamente a carico del CP_1 le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto del 30/10/2024.
[...]
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento della domanda spiegata dall'attrice, così provvede:
Pagina 8 di 9 - condanna il in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al paga della somma di € 25.936,50, Parte_1 in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna il in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla rifu delle spese del giudizio che Parte_1 liquida nella somma di € 5.341,00 (di cui € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di c.t.u., così come liquidate con separato decreto del 30/10/2024, definitivamente a carico del Controparte_1
Cagliari, 27 novembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 7182/2018 R.G.A.C. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Sebora Serrao;
- attrice - Parte_1
E rappresentato e difeso dall'avv. Matilde Mura. Controparte_1
- convenuto -
Oggi 27 novembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 7182/2018 R.G. E' presente per l'attrice l'avv. Sebora Serrao. Per il convenuto è CP_1 presente l'avv. Matilde Mura. Si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. L'avv. Serrao precisa le conclusioni chiedendo la condanna del al CP_1 pagamento in favore della propria assistita della somma per come liquidabile sulla base delle conclusioni del c.t.u., oltre accessori e spese di lite. L'avv. Mura precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti e insiste per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per la riduzione dell'importo richiesto in ragione dell'eccepito concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro. Gli avvocati Serrao e Mura chiedono che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7182/2018 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 CodiceFiscale_1 di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Sebora Serrao ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla via Cherubini, n. 16; -attrice- E (c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta e di deliberazione della giunta comunale n. 162 del 17 ottobre 2018, dall'avv. Matilde Mura, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cagliari, alla via Ancona, n. 3. -convenuto-
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: Per l'attrice (conclusioni rassegnate in udienza): “Accertare e dichiarare che l'incidente de quo è da ascriversi a responsabilità esclusiva del e ciò per Controparte_1 non aver curato la dovuta manutenzione stradale della via San Cristoforo, cagionando così danni all'attrice, caduta a terra rovinosamente e per l'effetto condannarsi il CP_1 al pronto pagamento a favore dell'attrice della somma di € 21.595,00,
[...] Pt_2 salvo errori ed omissioni, o quella maggiore o minore che risultasse di giustizia, oltre interessi legali dall'evento al saldo effettivo. Accertare se sussistono gli estremi per una condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e quantificare, se ritenuti dovuti quantificare secondo giustizia, i danni derivanti dalla condotta processuale della parte. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”. Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note scritte autorizzate depositate in data 23/10/2025): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, previa, se del caso, rimessione in istruttoria ai fini dello svolgimento di una CTU diretta ad accertare la sussistenza e l'effettivo ammontare del danno asseritamente subito dall'attrice, respingere tutte le domande della signora con ogni conseguenziale pronunzia come per legge, anche Pt_1 in ordine alle spese di giudizio”.
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Causa decisa all'udienza del 27 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti a questo tribunale il chiedendone la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali da lei subiti a seguito dell'incidente occorsole in data 1/12/2016, verso le ore 19:00 allorquando, mentre camminava lungo il lato destro della via San Cristofaro nel Comune di per consentire il passaggio di una autovettura in transito, si CP_1 accostava ancor di più al muro che delimitava il manto stradale, finendo con il piede destro in una buca adiacente ad un tombino ivi presente, cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni alla caviglia ed alla gamba destra. L'attrice ha specificato che la strada in cui è avvenuto il sinistro è priva di marciapiedi e di delimitazioni nella carreggiata che consentono il passaggio ai pedoni, oltre che non illuminata ed interessata da lavori di rifacimento dell'asfalto in fase di completamento. A seguito della caduta, ha riferito di essere stata immediatamente soccorsa da altri pedoni e di essersi recata, il giorno seguente, su suggerimento del medico di base, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Marino, ove i sanitari le hanno diagnosticato una frattura bimalleolare dx, disponendone il ricovero. Ha aggiunto di essersi sottoposta, in data 9/12/2016, ad intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con 3 viti cannulate al mallelolo mediale e al malleolo peroneale, di essere stata immobilizzata con gesso e di essere stata, poi, dimessa, in data 14/12/2016, con prescrizione di divieto assoluto di carico. Successivamente, ha eseguito ripetuti controlli e cicli di terapia riabilitativa e, in data 23/1/2017, è stata operata per rimuovere il filo di K;
solo in data 26/10/2017 è stata dichiarata clinicamente guarita, con postumi permanenti quantificati dal consulente di parte nella misura del 9%, oltre all'invalidità totale temporanea, al danno morale e alle spese mediche sostenute. Per tali ragioni, l'attrice, nel ritenere sussistente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità esclusiva del per non aver garantito il Controparte_1 buono stato di manutenzione del manto stradale e per aver colposamente omesso di segnalare lo stato di pericolo presente sulla strada ove si è verificato l'incidente, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati in € 21.595,00, salvo errori ed omissioni, o quella maggiore o minore che risulti di giustizia, oltre interessi legali dall'evento al saldo effettivo. Si è costituito il per chiedere il rigetto della domanda, Controparte_1 eccependo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., in quanto l'attrice non aveva adottato alcuna cautela per evitare il pericolo, dal momento
Pagina 3 di 9 che conosceva bene la strada, abitandovi in prossimità ed anche perché la buca era di natura risalente, ben visibile e la strada perfettamente illuminata. Tutte circostanze idonee ad escludere la responsabilità dell'ente o, comunque, a ridurre l'ammontare del risarcimento in via equitativa ex art. 1227 c.c. Successivamente allo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e dopo una serie di rinvii disposti per l'emergenza epidemiologica Covid-19, la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del convenuto e l'escussione dei testi indicati dalle parti;
con ordinanza del 27/4/2022, il tribunale ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviando al 6/12/2023 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per il deposito di scritti conclusivi. Con note conclusive del 6/11/2023, il ha chiesto, se del caso, la CP_1 rimessione in istruttoria ai fini dello svolgimento di una c.t.u. diretta ad accertare la sussistenza e l'effettivo ammontare del danno asseritamente subito dall'attrice, respingendo ogni avversa pretesa. Con provvedimento del 4/12/2023 il tribunale ha formulato una proposta ex art. 185-bis c.p.c. con previsione del pagamento, da parte del in CP_1 favore dell'attrice, dell'importo complessivo di € 17.000,00 (di cui € 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno ed € 2.000,00 per rimborso spese), rinviando alla già calendarizzata udienza del 6/12/2023, a cui l'attrice ha personalmente presenziato, dichiarandovi di aderire. Invece, il convenuto, alla successiva udienza del 31/1/2024, ha insistito per la prosecuzione del giudizio. Successivamente il tribunale ha disposto c.t.u. medico legale per l'accertamento della natura e delle entità delle lesioni subite dall'attrice a seguito del sinistro subito affidando il relativo incarico al dott. che ha Persona_1 provveduto al deposito della relazione di consulenza in data 25/10/2024. Alla successiva udienza del 8/5/2025, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 26/11/2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Con decreto del 30/10/2025, lo scrivente magistrato, applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, ha differito l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al 27/11/2025. All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., i difensori hanno reiterato le proprie richieste, insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. La domanda è fondata e in quanto tale deve essere accolta. Il paradigma normativo che si attaglia alla fattispecie in esame è quello di cui all'art. 2051 c.c.: grava, pertanto, sul custode l'onere di dimostrare l'inidoneità
Pagina 4 di 9 in concreto della situazione a provocare l'incidente o la colpa del danneggiato, ovvero l'esistenza di altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno (cfr., ex pluribus, cass. n. 26751/2009). Ed infatti la responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. cass. n. 25243/2006). Nel caso di specie, deve ritenersi comprovato che l'infortunio occorso ad si è verificato nel tardo pomeriggio dell'1/12/2016 in prossimità Parte_1 di una griglia posta sul lato estremo di via San Cristoforo del Comune di a causa di una sorta di ceditoia adiacente alla griglia. CP_1
Il fatto è stato confermato dalla testimone oculare escussa Testimone_1 all'udienza del 15/10/2021, la quale ha integralmente confermato le circostanze indicate nell'atto introduttivo, anche con riferimento al nesso di causalità. In particolare, la teste ha dichiarato: “ero ferma che attendevo mio marito ed ho visto la signora cadere in prossimità di una “ceditoia”. Sono intervenuta per aiutarla a rialzarsi”. La teste ha confermato che “la ceditoia rimane più bassa e quindi vi è una sorta di gradino” e che “non vi erano cartelli” di segnalazione di abrasioni del manto stradale dovute ai recenti lavori eseguiti dal Inoltre, pur CP_1 riconoscendo il luogo in cui l'attrice è caduta nella foto allegata sub doc. 5 alla comparsa di risposta del che le è stata mostrata (in Controparte_1 risposta al capitolo 3 della rt. 183, sesto comma, c.p.c. del cui è stata chiamata a rispondere a prova contraria), Controparte_1 ha specificato che al momento dell'occorso “la strada era praticamente buia, vi erano solo le luci delle strade limitrofe”, aggiungendo di non sapere se l'illuminazione pubblica, rappresentata da un palo visibile nella foto allegata dal CP_1 funzionasse.
[...]
Allo stesso modo, il teste cognato dell'attrice, sentito Testimone_2 all'udienza del 24/9/2021, dopo aver riferito di abitare a poca distanza dal
Pagina 5 di 9 luogo del sinistro e di ben conoscere, dunque, il luogo di causa, ha dichiarato che nella data in cui questo si è verificato “la strada era oggetto di rifacimento del manto stradale” ed era “priva di cartelli o segnalazioni che indicassero che erano in corso le opere”, aggiungendo anche che “in tutta la via o meglio in quel tratto di strada non vi è illuminazione pubblica. I lampioni sono a circa una distanza di venticinque metri l'uno dall'altro. Data l'ora l'unica vera illuminazione proveniva dalle case. Nel tratto de quo infatti i lampioni non erano funzionanti, infatti nelle vicinanze vi è una cabina elettrica che dava problemi all'epoca ed impediva ai lampioni che ad essa sono collegati ed alimentati di funzionare”. Il teste ha precisato che all'epoca dei fatti era in pensione, ma di essere stato prima responsabile dei servizi tecnologici che sovraintendevano al servizio di illuminazione pubblica del Comune di Nel rispondere sui CP_1 capitoli di prova articolati dal a prova contraria, il teste Controparte_1 ha ulteriormente specificato che il palo della luce, visibile nella foto sub doc. 5 allegato alla comparsa di risposta dell' “è più avanti della buca che si trova Pt_3 all'angolo con la via San Cristoforo”. Le dichiarazioni rese dai testimoni appaiono compatibili con quanto riferito dall'attrice ai medici del Pronto Soccorso, ai quali ha dichiarato di essere caduta a causa di un tombino dissestato, oltre che con le fotografie dello stato dei luoghi in cui è visibile l'esistenza di una insidia stradale consistente nella presenza di un dislivello e di una ceditoia in prossimità di una griglia per la raccolta dell'acqua piovana posta sul lato estremo della strada e non immediatamente percepibile da un pedone, soprattutto in orario notturno e data l'età della attrice, non più giovanissima al momento del sinistro (76 anni). Da qui il rigetto dell'eccezione di concorso di colpa sollevata dal CP_1
[...]
D'altronde non può richiedersi al pedone un contributo di attenzione esclusivamente e costantemente polarizzato sulle condizioni del manto stradale che devono presumersi e pretendersi in condizioni ottimali. Va, peraltro, ribadito che non incombeva sull'attrice l'onere di provare di avere tenuto una condotta diligente, ricadendo piuttosto sul convenuto l'onere di fornire la prova della sussistenza di un concorso di colpa della danneggiata. A fronte delle dichiarazioni rese dalla testimone presente al momento del sinistro, da ritenersi particolarmente attendibile anche perché non legata da alcun vincolo di parentela o affinità con l'attrice, nessuna rilevanza può attribuirsi alle dichiarazioni rese dai testi funzionario del Testimone_3
e, all'epoca dei fatti, responsabile del Servizio Lavori Pubblici (sentito CP_1 all'udienza dell'1/10/2021) e dipendente comunale, Testimone_4 responsabile della Polizia Municipale (pure sentito all'udienza dell'1/10/2021), i quali si sono limitati a riferire che nel luogo in cui è accaduto il sinistro era presente l'illuminazione pubblica e che, non avendo essi ricevuto segnalazioni di guasti da parte della ditta che curava l'appalto del servizio di illuminazione pubblica, questa doveva presumersi funzionante.
Pagina 6 di 9 Nessun rilievo può poi attribuirsi alla nota del Responsabile del Servizio Manutentivo del e alla documentazione fotografica ad Controparte_1 essa allegata, in vvenuta ripavimentazione dell'intera carreggiata a partire dal fabbricato individuato dal civico n. 22/b (vicolo San Cristoforo) fino al civico n. 58 (via Loru) direzione Elmas, visto che questa si riferisce ad un sopralluogo effettuato in data 30/5/2017 e, dunque, ben sei mesi dopo il verificarsi del sinistro, avvenuto in data 1/12/2016 quando i lavori per il rifacimento della strada erano in corso per come confermato dal teste e ammesso dallo stesso delegato del Sindaco del Testimone_3 sentito in interrogatorio formale all'udienza del Controparte_1
Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza di un nesso causale tra l'evento dannoso ed il bene in custodia.
3. Accertata la fondatezza della domanda formulata dall'attrice nei confronti del può procedersi alla determinazione del quantum Controparte_1 debeatur, sulla base delle risultanze della c.t.u. redatta dal dott. Persona_1
Nella relazione depositata in data 25/10/2024, il c.t.u. ha stabilito che, a seguito dell'evento lesivo descritto in atti, ha riportato “frattura Parte_1 bimalleolare caviglia destra” che è stata ritenuta compatibile con l'incidente occorsole, non avendo peraltro il c.t.u. individuato patologie preesistenti che possano aver concorso a cagionare la caduta. Conseguentemente i danni cagionati devono essere determinati nella misura che il c.t.u. - con valutazione logica e medica pienamente condivisibile - ha indicato nell'8% quanto al danno biologico permanente, e in giorni 12 di inabilità temporanea totale, in giorni 60 di inabilità temporanea parziale al 75%, in giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 50% e in giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 25%. Con specifico riguardo ai criteri di liquidazione del predetto danno, deve pure precisarsi che, alla luce di quanto stabilito dalla corte di cassazione a sezioni unite con decisione n. 26972/2008, la considerazione del danno non patrimoniale non può che essere unitaria, nel senso indicato dall'interpretazione pienamente condivisibile di cui alla menzionata decisione. Ne deriva, dunque, che dovendosi applicare le tabelle aggiornate all'anno 2024, predisposte presso il tribunale di Milano, avendo all'epoca dell'incidente la danneggiata l'età di 76 anni, il risarcimento deve essere determinato nella complessiva misura di € 14.151,00 (comprensiva del danno da sofferenza soggettiva interiore), da ritenersi congrua. Alla tale somma deve essere aggiunta quella di € 9.142,50 per danno da invalidità temporanea (di cui € 1.380,00 per n. 12 giorni di inabilità temporanea totale, € 5.175,00 per n. 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, € 1.725,00 per n. 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% ed € 862,50
Pagina 7 di 9 per n. 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%) sulla base teorica di € 115,00 giornaliere. Per un totale complessivo di € 23.293,50. Non occorre procedere alla rivalutazione della somma così liquidata, il cui importo è stato determinato all'attualità sulla base delle tabelle relative all'anno 2024. Nessuna somma può invece essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, nemmeno a titolo di rimborso delle spese, che non risultano documentate. Devono essere, inoltre, applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del sinistro, e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro (1/12/2016) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (complessivamente pari ad € 2.643,00) per un valore finale totale di € 25.936,50 (pari alla somma di € 23.293,50 e di € 2.643,00). È appena il caso di precisare che la discrasia sussistente fra la somma domandata dall'attrice e quella liquidata non implica violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., giacché per costante insegnamento della giurisprudenza della corte di cassazione la domanda avente ad oggetto la liquidazione della rivalutazione monetaria costituisce domanda implicita ad ogni richiesta di risarcimento del danno da illecito aquiliano (cfr., ex pluribus, cass. n. 10376/2024 secondo cui “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore "attuale" del bene perduto), sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito”). Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della causa (corrispondente allo scaglione da
€ 5.201,00 sino ad € 26.000,00), per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Restano, invece, definitivamente e completamente a carico del CP_1 le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto del 30/10/2024.
[...]
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento della domanda spiegata dall'attrice, così provvede:
Pagina 8 di 9 - condanna il in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al paga della somma di € 25.936,50, Parte_1 in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna il in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla rifu delle spese del giudizio che Parte_1 liquida nella somma di € 5.341,00 (di cui € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di c.t.u., così come liquidate con separato decreto del 30/10/2024, definitivamente a carico del Controparte_1
Cagliari, 27 novembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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