Art. 1. Articolo unico.
L'obbligo del servizio militare cessa, per i graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri, il 31 dicembre dell'anno in cui compiono:
il 55° anno, se appuntati e carabinieri provvisti di pensione;
il 50° anno, se appuntati e carabinieri non aventi diritto a pensione vitalizia.
L'obbligo del servizio militare cessa, per i graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri, il 31 dicembre dell'anno in cui compiono:
il 55° anno, se appuntati e carabinieri provvisti di pensione;
il 50° anno, se appuntati e carabinieri non aventi diritto a pensione vitalizia.