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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 26/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g.7961 / 2024
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RUSSO LUIGI ) che lo rapp.ta e difende in virtù C.F._2 di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. IDA VERRENGIA CP_1
( ) C.F._3 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 07-11-2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già titolare di indennità di accompagnamento, esponeva di essere stato sottoposto a visita di revisione in data 29-03-2023 all'esito della quale gli era stato revocato il beneficio pur avendolo riconosciuto la Commissione in condizione di handicap grave di cui all'art.3 comma 3 L.n.104/1992.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con la presente opposizione chiedeva l'accertamento del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento dei ratei;
con vittoria di CP_1 spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
Disposta nuova ctu, all'esito, all'udienza di discussione odierna, il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura. La domanda é infondata e va respinta.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
• ESITI DI REMOTO CARCINOMA PONTO CEREBELLARE TRATTATO CHIRURGICAMENTE
RAPPRESENTATI DA (AUSx: ANACUSIA;
AUDx: 185 Parte_2
dB) IN SOGGETTO CON PARESI DEL VII NERVO CRANICO A SINISTRA.
• ARTROSI POLIDISTRETTUALE IN SOGGETTO CON DISCOPATIE IN ASSENZA DI
SOFFERENZA RADICOLARE CON LIMITAZIONE FUNZIONALE DI LIEVE-MODERATA ENTITA'.
• DIABETE MELLITO TIPO II COMPLICATO DA RETINOPATIA.
• VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA CON SINDROME DEPRESSIVA E DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO.
• DEFICIT DEL SU (ODx 1/12 n.m.c.l.; OSx: PERCEZIONE LUCE).
Tali patologie ad avviso del ctu non consentono di ritenere il ricorrente incapace di deambulare autonomamente ovvero incapace di compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana.
Le considerazioni del consulente d'ufficio sono logiche, motivate e argomentate, sicchè le stesse sono condivise da questo Giudicante.
Avendo il ctu accertato la non ricorrenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta da parte ricorrente, la domanda va quindi respinta.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite avendo prodotto idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp. att c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese processuali.
Santa Maria Capua Vetere 26/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 26/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g.7961 / 2024
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RUSSO LUIGI ) che lo rapp.ta e difende in virtù C.F._2 di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. IDA VERRENGIA CP_1
( ) C.F._3 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 07-11-2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già titolare di indennità di accompagnamento, esponeva di essere stato sottoposto a visita di revisione in data 29-03-2023 all'esito della quale gli era stato revocato il beneficio pur avendolo riconosciuto la Commissione in condizione di handicap grave di cui all'art.3 comma 3 L.n.104/1992.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con la presente opposizione chiedeva l'accertamento del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento dei ratei;
con vittoria di CP_1 spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
Disposta nuova ctu, all'esito, all'udienza di discussione odierna, il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura. La domanda é infondata e va respinta.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
• ESITI DI REMOTO CARCINOMA PONTO CEREBELLARE TRATTATO CHIRURGICAMENTE
RAPPRESENTATI DA (AUSx: ANACUSIA;
AUDx: 185 Parte_2
dB) IN SOGGETTO CON PARESI DEL VII NERVO CRANICO A SINISTRA.
• ARTROSI POLIDISTRETTUALE IN SOGGETTO CON DISCOPATIE IN ASSENZA DI
SOFFERENZA RADICOLARE CON LIMITAZIONE FUNZIONALE DI LIEVE-MODERATA ENTITA'.
• DIABETE MELLITO TIPO II COMPLICATO DA RETINOPATIA.
• VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA CON SINDROME DEPRESSIVA E DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO.
• DEFICIT DEL SU (ODx 1/12 n.m.c.l.; OSx: PERCEZIONE LUCE).
Tali patologie ad avviso del ctu non consentono di ritenere il ricorrente incapace di deambulare autonomamente ovvero incapace di compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana.
Le considerazioni del consulente d'ufficio sono logiche, motivate e argomentate, sicchè le stesse sono condivise da questo Giudicante.
Avendo il ctu accertato la non ricorrenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta da parte ricorrente, la domanda va quindi respinta.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite avendo prodotto idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp. att c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese processuali.
Santa Maria Capua Vetere 26/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)