Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1981, n. 3552
CASS
Sentenza 2 giugno 1981

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Poiche l'art 67 legge fallimentare e diretto ad eliminare gli effetti dell'alterazione del patrimonio del fallito prodotto con l'atto assoggettato a revoca in modo da ristabilire, per quanto possibile, la par condicio creditorum violata dall'atto stesso, le vicende successive, dovute o meno a fatto del fallito o del destinatario dell'Azione revocatoria, non possono essere prese in considerazione se non quando abbiano ulteriormente aggravato il danno verificatosi a tale data. Pertanto, qualora si tratti di revocare un atto di alienazione di azienda non piu restituibile (nella specie, a seguito di disintegrazione dell'Esercizio a causa di sfratto per morosita), il valore di tale azienda va determinato con riferimento alla data dell'atto da revocare e non a quella del provvedimento di revoca.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione in cui non siano specificati i motivi per i quali si chiede l'annullamento della impugnata sentenza, ma si richiamino soltanto le allegazioni difensive contenute negli Atti del giudizio di merito, in quanto il legislatore, nel sancire, sotto pena di inammissibilita, l'Obbligo della specificazione dei motivi, ha inteso assicurare che il ricorso presenti l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere. ( Conf 1508/79, mass n 397856).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1981, n. 3552
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3552
    Data del deposito : 2 giugno 1981

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