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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/05/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel. est.
- Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 9.5.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 300/2025 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Giuseppe Attina'
Domicilio eletto: Genova Piazza Piccapietra 76/56 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
( c.f. C.F._2
Contumace
E
Controparte_2
( c.f. ) P.IVA_1
Difensore: avv.ti Cinzia Lolli, Pietro Capurso e Christian Lo Scalzo CP_ Domicilio eletto: Genova piazza della Vittoria 6 c/o avvocatura distrettuale
1 avente ad oggetto ricorso ex art. 9 comma terzo L. 898/1970
CONCLUSIONI:
Le parti costituite: come a verbale di udienza del 6.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente ) allegava in estrema Parte_1 sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio concordatario, in Ceranesi, in data 5.10.1969, con
; Persona_1
- Che con sentenza emessa in data 14.7.2017 il Tribunale di Genova ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e liquidato a proprio favore assegno divorzile di euro 1000, 00 mensili
- Di non percepire altri redditi, oltre all'assegno divorzile, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento
- Di vivere in abitazione di proprietà di una nipote e di essere assistita da una badante a cui corrisponde una retribuzione mensile pari ad euro 464, 00
- Che in data 19.5.2020 il proprio ex coniuge, che già allora percepiva trattamento pensionistico, ha contratto nuovo matrimonio con la sig.ra Controparte_1
[...]
- Che la seconda moglie del vive nella casa di proprietà, dispone di depositi Pt_2 bancari e svolge attività lavorativa come colf
- Che in data 17.12.2024 il sig. deceduto Pt_2 CP_ Ciò premesso conveniva in giudizio la sig.ra e per sentire dichiarare il CP_1 proprio diritto alla percezione del 90% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge con CP_ condanna di ad erogare gli arretrati a far data dal decesso.
Con vittoria delle spese in caso di opposizione.
CP_
si costituiva mediante comparsa con la quale non si opponeva alla domanda, allegava la condizione previdenziale del precisava che alla data della redazione Pt_2 della comparsa il coniuge superstite ancora non aveva domandato la liquidazione della pensione di reversibilità e chiedeva che il Tribunale, accertato il diritto della ricorrente alla percezione di quota della pensione di reversibilità del marito, provvedesse alla ripartizione della pensione di reversibilità del nella quota che sarà ritenuta equa tra la Pt_2 ricorrente e il coniuge superstite.
NZ ( da ora anche il coniuge superstite ) non si Controparte_1 costituiva e, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi, veniva dichiarata
2 contumace all'udienza del 6.5.2025
Poiché la causa non richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria il giudice delegato invitava le parti a precisare le conclusioni alla prima udienza di comparizione e, all'esito ( erano confermate le conclusioni originarie ) rimetteva la causa in decisione.
Ciò premesso,
O S S E R V A
Come noto, ai sensi dell'art. 9 commi secondo e terzo L. 898/1970 il coniuge divorziato che non sia passato a nuove nozze e che sia titolare di assegno divorzile ha diritto ad una quota della pensione di reversibilità in concorso col coniuge superstite;
la quota di spettanza del coniuge divorziato è determinata dal Tribunale tenendo conto della “ durata del rapporto “.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr. ex multis Cass. Civ. sez. lav. n.
16960/2023; Cass. Civ. n.25369/2022 ) la ripartizione della quota tra coniuge divorziato e coniuge superstite si attua non solo in considerazione della durata del matrimonio ma anche di ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno, che comunque non costituisce un tetto massimo o minimo ma solo uno degli elementi da valutare ( cfr. Cass.
Civ. n. 5839/2025 ), delle condizioni economiche delle parti nonché della durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
Nel caso di specie non vi è dubbio che la coniuge divorziato, non passata a nuove Pt_1 nozze ( cfr. certificato di stato libero – doc 4 ) e percettrice di assegno divorzile ( cfr. sentenza di divorzio – doc. 2 ) abbia diritto ad una quota della pensione di reversibilità del Leguzzi.
Ai fini della determinazione delle quote occorre in primo luogo evidenziare la diversa durata dei due matrimoni: circa 47 anni e 9 mesi la durata del matrimonio della ricorrente a fronte dei soli quattro anni e sette mesi della durata del matrimonio del coniuge superstite.
Ma anche gli altri elementi di valutazione giocano a favore della trattasi infatti di Pt_1 persona invalida al lavoro, oltre che di età avanzata ( anni 85 ) che, oltre all'indennità di accompagnamento, quasi integralmente destinata al pagamento dello stipendio della badante, aveva quale unico reddito l'assegno divorzile, di entità piuttosto consistente.
E' pertanto evidente che la pensione di reversibilità del marito costituisce per la ricorrente strumento indispensabile ai fini della sopravvivenza.
Anche se niente di specifico si conosce in merito ai redditi e al patrimonio della
( ove si prescinda dalle indimostrate allegazioni della ricorrente ) è evidente CP_1 che la sua situazione non può ragionevolmente essere peggiore, tanto più che la donna è di circa quindici anni più giovane della in ogni caso sarebbe stato onere del Pt_1 coniuge superstite documentare eventuali criticità, che dagli atti non si evidenziano.
Si ritiene pertanto equo determinare nella misura del 90% la misura della quota della pensione di reversibilità da attribuire alla Pt_1 CP_
dovrà corrispondere alla gli arretrati a far data dal mese successivo al Pt_1 decesso del gennaio 2025 ) Pt_2
3 In mancanza di opposizione niente deve essere disposto in punto di spese.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DISPONE che la pensione di reversibilità di ( nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto a Genova il 17.12.2024 ) sia attribuita per la quota del 90% a ( Parte_1 nata a [...] il [...] ) e per la quota del 10% a Controparte_1
;
[...]
CP_ CONDANNA a corrispondere a la quota di propria spettanza della Parte_1 pensione di reversibilità del a far data dal gennaio 2025 oltre interessi come per Per_1 legge.
SPESE irripetibili
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 30.10.2024
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel. est.
- Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 9.5.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 300/2025 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Giuseppe Attina'
Domicilio eletto: Genova Piazza Piccapietra 76/56 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
( c.f. C.F._2
Contumace
E
Controparte_2
( c.f. ) P.IVA_1
Difensore: avv.ti Cinzia Lolli, Pietro Capurso e Christian Lo Scalzo CP_ Domicilio eletto: Genova piazza della Vittoria 6 c/o avvocatura distrettuale
1 avente ad oggetto ricorso ex art. 9 comma terzo L. 898/1970
CONCLUSIONI:
Le parti costituite: come a verbale di udienza del 6.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente ) allegava in estrema Parte_1 sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio concordatario, in Ceranesi, in data 5.10.1969, con
; Persona_1
- Che con sentenza emessa in data 14.7.2017 il Tribunale di Genova ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e liquidato a proprio favore assegno divorzile di euro 1000, 00 mensili
- Di non percepire altri redditi, oltre all'assegno divorzile, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento
- Di vivere in abitazione di proprietà di una nipote e di essere assistita da una badante a cui corrisponde una retribuzione mensile pari ad euro 464, 00
- Che in data 19.5.2020 il proprio ex coniuge, che già allora percepiva trattamento pensionistico, ha contratto nuovo matrimonio con la sig.ra Controparte_1
[...]
- Che la seconda moglie del vive nella casa di proprietà, dispone di depositi Pt_2 bancari e svolge attività lavorativa come colf
- Che in data 17.12.2024 il sig. deceduto Pt_2 CP_ Ciò premesso conveniva in giudizio la sig.ra e per sentire dichiarare il CP_1 proprio diritto alla percezione del 90% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge con CP_ condanna di ad erogare gli arretrati a far data dal decesso.
Con vittoria delle spese in caso di opposizione.
CP_
si costituiva mediante comparsa con la quale non si opponeva alla domanda, allegava la condizione previdenziale del precisava che alla data della redazione Pt_2 della comparsa il coniuge superstite ancora non aveva domandato la liquidazione della pensione di reversibilità e chiedeva che il Tribunale, accertato il diritto della ricorrente alla percezione di quota della pensione di reversibilità del marito, provvedesse alla ripartizione della pensione di reversibilità del nella quota che sarà ritenuta equa tra la Pt_2 ricorrente e il coniuge superstite.
NZ ( da ora anche il coniuge superstite ) non si Controparte_1 costituiva e, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi, veniva dichiarata
2 contumace all'udienza del 6.5.2025
Poiché la causa non richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria il giudice delegato invitava le parti a precisare le conclusioni alla prima udienza di comparizione e, all'esito ( erano confermate le conclusioni originarie ) rimetteva la causa in decisione.
Ciò premesso,
O S S E R V A
Come noto, ai sensi dell'art. 9 commi secondo e terzo L. 898/1970 il coniuge divorziato che non sia passato a nuove nozze e che sia titolare di assegno divorzile ha diritto ad una quota della pensione di reversibilità in concorso col coniuge superstite;
la quota di spettanza del coniuge divorziato è determinata dal Tribunale tenendo conto della “ durata del rapporto “.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr. ex multis Cass. Civ. sez. lav. n.
16960/2023; Cass. Civ. n.25369/2022 ) la ripartizione della quota tra coniuge divorziato e coniuge superstite si attua non solo in considerazione della durata del matrimonio ma anche di ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno, che comunque non costituisce un tetto massimo o minimo ma solo uno degli elementi da valutare ( cfr. Cass.
Civ. n. 5839/2025 ), delle condizioni economiche delle parti nonché della durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
Nel caso di specie non vi è dubbio che la coniuge divorziato, non passata a nuove Pt_1 nozze ( cfr. certificato di stato libero – doc 4 ) e percettrice di assegno divorzile ( cfr. sentenza di divorzio – doc. 2 ) abbia diritto ad una quota della pensione di reversibilità del Leguzzi.
Ai fini della determinazione delle quote occorre in primo luogo evidenziare la diversa durata dei due matrimoni: circa 47 anni e 9 mesi la durata del matrimonio della ricorrente a fronte dei soli quattro anni e sette mesi della durata del matrimonio del coniuge superstite.
Ma anche gli altri elementi di valutazione giocano a favore della trattasi infatti di Pt_1 persona invalida al lavoro, oltre che di età avanzata ( anni 85 ) che, oltre all'indennità di accompagnamento, quasi integralmente destinata al pagamento dello stipendio della badante, aveva quale unico reddito l'assegno divorzile, di entità piuttosto consistente.
E' pertanto evidente che la pensione di reversibilità del marito costituisce per la ricorrente strumento indispensabile ai fini della sopravvivenza.
Anche se niente di specifico si conosce in merito ai redditi e al patrimonio della
( ove si prescinda dalle indimostrate allegazioni della ricorrente ) è evidente CP_1 che la sua situazione non può ragionevolmente essere peggiore, tanto più che la donna è di circa quindici anni più giovane della in ogni caso sarebbe stato onere del Pt_1 coniuge superstite documentare eventuali criticità, che dagli atti non si evidenziano.
Si ritiene pertanto equo determinare nella misura del 90% la misura della quota della pensione di reversibilità da attribuire alla Pt_1 CP_
dovrà corrispondere alla gli arretrati a far data dal mese successivo al Pt_1 decesso del gennaio 2025 ) Pt_2
3 In mancanza di opposizione niente deve essere disposto in punto di spese.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DISPONE che la pensione di reversibilità di ( nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto a Genova il 17.12.2024 ) sia attribuita per la quota del 90% a ( Parte_1 nata a [...] il [...] ) e per la quota del 10% a Controparte_1
;
[...]
CP_ CONDANNA a corrispondere a la quota di propria spettanza della Parte_1 pensione di reversibilità del a far data dal gennaio 2025 oltre interessi come per Per_1 legge.
SPESE irripetibili
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 30.10.2024
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni.
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