Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2003, n. 4706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4706 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
c.c. 76350 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R 20/4/1986 N. 151 TAB. ALL B - N. 5 REPUBBLICA ITALIANA MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 04 7 0 6 / 0 3 Tributaria Composta dagli Il i Sig.ri magia dati: - Presidente R.G.N. 9006/01 Dott. Bruno SACCUCCI Consigliere Cron. 10666 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere Ud.08/07/02 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente COME SUPREMA D CAMPIONE CIVILE SENTENZA JO sul ricorso proposto da: IN . ........... MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE DI ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
- ricorrente 3150 -1-
contro
LL AM;
- intimata avverso la sentenza n. 60/00 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 21/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente l'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- TË DA NEMSTRAZIONE Svolgimento del processo LL AM residente in un Comune colpito dal sisma del 1984, ha impugnato l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio IIDD, che ha ritenuto che l'ammontare dell'imposta sospesa in base al d.l. n.159/84, conv. in 1.n.363/84, non poteva essere detratto dall'imponibile. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 28 l.n.133/1999, dell'art. 13 quinquies d.l.n. 159/84, conv. in l.n.363/84, dell'art. 3,comma 2 bis d.l.n.791/85, dell'art. 13,comma 1 l.n.449/97, dell'art. 10 l.n.46/86, dell'art. 2 d.p.r. n.597/73, del d.l. n.202/89, conv.in l.n.263/89 (in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.) sul presupposto che l'art. 28 citato ha chiarito, in via di interpretazione autentica, che le somme dovute a titolo di imposte sospese non costituiscono un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito, per cui andavano inserite e conteggiate nella base imponibile. La Corte ha affrontato e risolto il problema di che trattasi in più occasioni, ed ha deciso con un orientamento ormai consolidato, che qui si condivide, che questa doglianza è infondata (cfr. Cass. sentenze nn.4945/00, 13189/00, 8659/01, 10237/01 e 11248/01). In particolare, è stato ritenuto che l'art. 3, comma 2 bis citato, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 l.n.133/1999, posto in relazione all'art. 11 1.n.28/1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Poiché non sono stati addotti nuovi e validi elementi, questo orientamento va confermato. Non vi è da provvedere sulle spese di questa fase processuale poiché il contribuente non si è costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Dr. Giuseppe Falc Dr. Bruno SaccucciВишо асчис DEPOSITATO IN CANCEL PRIA шовё Clous 28 MAR. 2003 IL CANCELLIERES Amol Goues MA AN Oggi CANCE