Ordinanza cautelare 21 ottobre 2022
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 27/11/2025, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03854/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02138/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2138 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vanessa Colnago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Monza e Brianza in data 20 luglio 2022 di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo notificato alla signora -OMISSIS- in data 3 agosto 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 il dott. ES GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota del 7.11.2025 di parte ricorrente secondo cui, nelle more della presentazione del ricorso in oggetto, richiesta la convocazione della sig.ra -OMISSIS-presso gli uffici della Questura di Monza al fine di valutare il rilascio del permesso di soggiorno della durata di anni 2, la Questura si è resa disponibile a valutare tale rilascio previa cancellazione della causa dal ruolo;
preso atto che parte ricorrente dichiara che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso presentato;
visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
ritenuto pertanto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente e di compensare per giustificati motivi le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST EL OZ, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
ES GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES GI | ST EL OZ |
IL SEGRETARIO