Sentenza 10 maggio 2012
Massime • 1
L'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da "animus corrigendi", non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti. (Fattispecie relativa a ripetersi di violenza commessi dall'agente nei confronti del figlio, con lo scopo dichiarato di insegnargli "come stare al mondo").
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Fatti episodici, pur lesivi dei diritti fondamentali della persona, ma non riconducibili nell'ambito della descritta cornice unitaria, perché traggono origine da situazioni contingenti e particolari che sempre possono verificarsi nei rapporti interpersonali non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano eventualmente, se ne ricorrono i presupposti, la propria autonomia come delitti contro la persona, già di per sé sanzionati dall'ordinamento giuridico. Fatti episodici non costituiscono maltrattamenti: va accertata l'abitualità e la significativa pluralità delle azioni vessatorie, fisiche e psicologiche nei confronti di minori affidati per ragione di educazione, e un eventaule …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2012, n. 36564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36564 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2012 |
Testo completo
l e d o t e O S C U R A T A 564/12 n e n e , io à vi lit im s d 2 u a iff r a e 5 ic e v o d . v n tif t t i o e r n r d n g a e p e iß o u le id e io s q t e a t ti n c re n r d c i ffi e a a tte s 3 n d p a u I e ta ' /0 i r e d ltr m p 6 r e m to a e 9 o l o t 1 li s e n s REPUBBLICA ITALIANA d g o e i p o h is t c s ri d IN NOME DEL POPOLO ITALIANO o p a Im LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ☐ ☐ SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 10/05/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. NICOLA MILO - Presidente - N. 781 Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 27826/2011Dott. DOMENICO CARCANO - Rel. Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere - Dott. ERCOLE APRILE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: N. IL omissis 1) C.A. avverso la sentenza n. 1610/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 11/02/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2012 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eduardo Scordaccion Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO che ha concluso per il rightto Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Michela Mossella O S C U RA T A ito in fatto impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata, in C.A. parte confermata, la decisione 25 novembre 2010 del Tribunale di Verona che lo condannò per i delitti di maltrattamenti e minacce. La Corte d'appello, fermo restando il cumulo giuridico della continuazione con il reato più grave di maltrattamenti, rideterminava in anni tre di reclusione. In particolare, l'ipotesi d'accusa, per la quale vi stata una conforme pronuncia di condanna di entrambi i giudici di merito, è di avere sottoposto a maltrattamenti la moglie D.P.G. e il figlio minore E. dal 1996 al marzo 2008, offendendoli ripetutamente e sottoponendoll a ripetuti atti di violenti atti di aggressione, comprovati da certificati medici e da relazioni di intervento dei Carabinieri. A fronte del motivi d'appello con i quali si contestava la configurabilità del delitto di maltrattamenti in danno di figlio trattandosi solo di tentativi volti a insegnare al figlio "come stare al mondo" nonché la sussistenza del delitto di maltrattamenti nei confronti della moglie per la mancanza del requisito dell'abitualità e del elemento soggettivo richiesto per la configurabilità di tale reato, l'illegittimo utilizzo dell'atto di denuncia querela e la violazione dei criteri stabiliti per la concessione delle attenuanti generiche, la Corte di merito ha ritenuto che D.P.G. e il figlio E. hanno ricostruito in dettaglio i singoli episodi di violenza, gli insulti continui e le minacce ripetute. Il quadro probatorio, ad avviso del giudice d'appello, dà consistenza al delitto di maltrattamenti nei confronti della moglie e del figlio, poiché le testimonianze rese sono chiare, dettagliate e non contraddittorie e trovano riscontro nelle relazioni di intervento in più occasioni redatte dai Carabinieri. Emerge con chiarezza e univocità, rileva la Corte di merito, la volontà dell'imputato di sottoporre moglie e figlio a continui e ripetuti atti gravemente vessatori, costituiti da violenze fisiche e verbali, dovute anche ai" retaggi di mentalità tipicamente patricale-prevaricatorio"; atti che non possono trovare giustificazione alcuna e, per la loro sistematicità, e gravità configurano i delitti di maltrattamenti e minacce in danno di entrambi. Ad avviso della Corte d'appello, non vi sono le condizioni richieste per concedere le attenuanti generiche perché la mancanza di precedenti non è elemento che possa assumere significato in presenza di comportamenti gravi di tale gravi e durati a lungo tanto da costringere i suoi famigliari ad abbandonare la casa coniugale per evitare ulteriori atti di violenza. La ripresa della convivenza e "il miglior comportamento dell'imputato riferito dalla teste possono incidere sulla rimodulazione della pena complessivamente inflitta, da य D.P. quantificare in tre anni di reclusione, dei quali due per il grave delitto di maltrattamenti in во 2 O S C U RA T A amenti in danno del figlio E. mentre il residuo reato di minacce va assorbito in quelli di maltrattamenti.
2. La difesa deduce: -illogica motivazione ed erronea applicazione dell'art.572 c.p. in ordine alla condotta posta in essere dall'imputato nei confronti del figlio, non riconducibile in fatto e in diritto al delitto di maltrattamenti, bensì al più in quello di abuso dei mezzi di correzione, poiché non è stato adeguatamente considerato il contesto culturale in cui si sono verificati i fatti - erronea applicazione dell'art. 572 c.p. in ordine alla condotta posta in essere dall'imputato nei confronti della moglie. Anche qui per la difesa si è in presenza di episodi di conflitto tra i coniugi sviluppatisi in trentacinque anni di matrimonio e che possono sintetizzarsi soltanto in tre, e come tali da non poter essere ricondotti al delitto di maltrattamenti. Si contesta che possano esservi stati insulti degradanti, bensì si è trattato di reciproche espressioni riconducibili a momenti di conflittualità. Manca la prova di nesso di abitualità e, in ogni caso, la volontà di sottoporre violazione mogli e figlio a maltrattamenti, trattandosi solo di episodi di contrasto dovuti alla complessivo contesto culturale. -Inesistente motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di abitualità. Per il ricorrente i giudici di merito non giustificato l'elemento costitutivo per la configurabilità dei maltrattamenti, riportando generiche e assertive circostanze che non denotato alcuna abitualità nelle condotte ascritte all'imputato. - apparente motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico, del quale non si è data alcuna spiegazione in fatto e in diritto. - illogica motivazione in orine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non valorizzando l'incesuratezza dell'imputato e la recuperata convivenza come sintomi di una ripresa di un miglior comportamento dell'imputato -inesistente motivazione sulla mancata applicazione dell'indulto, non considerando affatto la richiesta subordinata di applicazione dell'indulto alle condotte antecedenti al 2006.la Corte ha omesso di motivare sul punto. Considerato in diritto 1.Il ricorso, quanto al profilo relativo all'affermazione di responsabilità, è infondato. Il giudice d'appello, come si è esposto in narrativa, ha dialogato con le conclusioni raggiunte dal Tribunale ed ha condiviso il significato complessivo del quadro probatorio e la configurabilità del delitto di maltrattamenti in danno della moglie e del piccolo E. La Corte di merito ha posto in rilievo che il racconto della persona offesa ha trovato specifico riscontro negli interventi degli organi di polizia e nelle certificazioni mediche. 3 O S C U RA T A tenza impugnata ha fondamento, dunque, in un quadro probatorio giudicato completo e univoco, tanto da far ritenere la sussistenza di un precisa determinazione di C. a sottoporre la moglie e il figlio a vessazioni morali e fisiche di notevole gravità. Non è da revocare in dubbio che integra il reato di maltrattamenti in famiglia la condotta reiteratamente prevaricatrice, caratterizzata da una continua serie di insulti, atti di violenza e di continue prevaricazioni. Quanto alla qualificazione giuridica della condotta riguardante il piccolo E. l'assunto difensivo, dedotto quale motivo d'appello e qui riprodotto integralmente, è privo di giuridico fondamento. Il termine "correzione" va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento al connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. In ogni caso non può ritenersi tale l'uso della violenza finalizzato scopi educativi: ciò sia per primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti;
sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di convivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice. Ne consegue che l'eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie dell'art. 571 c. p. (abuso di mezzi di correzione) giacché intanto è ipotizzabile un abuso (punibile in maniera attenuata) in quanto sia lecito l'uso. L'uso sistematico di violenza quale ordinario trattamento del minore, anche là dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell'ambito dell'art. 571 c.p., bensì concretizza sotto il profilo oggettivo e soggettivo il più grave delitto di maltrattamenti (Sez. Vi, 18 marzo 1996, dep. 16 maggio 1996, n. 4904; Sez. VI, 7 ottobre 2009, 17 dicembre 2009, n. 48272). Non è da revocare in dubbio che la lesione di diritti fondamentali della persona e i fatti lesivi dell'integrità fisica e morale del soggetto passivo che rendano abitualmente dolorose le relazioni famigliari, manifestatisi mediante sofferenze morali che determinano uno stato di avvilimento o con atti o parole che offendono il decoro e la dignità della persona integrano il delitto di maltrattamenti sotto il profilo oggettivo e soggettivo, indipendentemente dal contesto culturale in cui gli episodi si inseriscono. E' questo il concetto che, all'esito delle rispettive valutazioni giuridico-fattuali, entrambi i giudici di merito, definiscono in termini di assoluta coerenza e correttezza. In conclusione, a fronte di una ricostruzione della vicenda coerente con gli atti di prova acquisiti e valutata correttamente sotto il profilo giudico, il ricorso non può che essere infondato in punto di affermazione di responsabilità.
2. Diversa la conclusione in punto di diniego delle attenuai generiche. 4 O S C U R A T A ogo della vicenda assume un significato di rilevo sotto il profilo della "capacità a delinquere del colpevole", poiché il comportamento successivo, cui il giudice d'appello ha fatto riferimento, è sintomo di resipiscenza e non può che essere determinante per una più mite misura della pena anche per effetto delle attenuati generiche. Una pena che sia determinata, anche in considerazione della mancanza di precedenti penali a carico di C.A. in misura tale da non incidere negativamente sul recupero che i due coniugi vogliono realizzare. Quanto alla mancata applicazione dell'Indulto, spetta al giudice del merito provvedere, tenendo conto di ulteriori beneficl applicabili all'esito della rideterminazione pena. La sentenza impugnata va, dunque, annullata sul punto, e rinviata per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte d'appello di Venezia;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012 Il Consigliera estensore Presidente Nicola Milo Domenico,Carcano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 SET 2012 IL FUNZIONARIO GAJDIZIARIO Pieni Esposto