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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 10/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 9.1.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. MARIANO Beniamino, C.so Vittorio Emanuele 111 - Salerno
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina,
c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
Controparte_2 avv. DI PALMA Paola, P.zza Duca d'Aosta 41 - Pescara
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
ED A PRESUPPOSTI AVVISI DI ADDEBITO
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1
(con ricorso depositato in data 3.1.2024, in riassunzione a seguito di Ordinanza di incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti) avverso una intimazione di pagamento (n.032 2023 90026253 75 000 notificata in data 24.8.2023) emessa dall'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO di Chieti-Pescara e recante l'ingiunzione del pagamento della complessiva somma di €25.878,47 per contributi previdenziali (oltre oneri accessori) ed avverso i seguenti CP_1 presupposti avvisi di addebito (per un valore complessivo di €8.137,49, l'opposizione non interessando invece gli altri atti presupposti -cartelle di pagamento- pure menzionati nell'intimazione):
• n. 33220190000132543000 notificato in data 27.4.2019 per un importo residuo dovuto di €4.938,20 relativo a DM/10 anni 2018/2019;
• n. 33220190000319149000 notificato in data 13.6.2019 per un importo residuo dovuto di €290,64 relativo a DM/10 anni 2018/2019;
• n. 33220190001168984000 notificato in data 30.7.2019 per un importo residuo dovuto di €483,35 relativo a DM/10 anni 2018/2019;
• n. 33220190001407350000 notificato in data 15.10.2019 per un importo residuo dovuto di €61,90 relativo a DM/10 anni 2018/2019;
• n. 33220190001975256000 notificato in data 23.11.2019 per un importo residuo dovuto di €36,00 relativo a DM/10 anno 2019;
• n. 33220210000932410000 notificato in data 19.11.2021 relativo a DM/10 anni 2016 e 2019.
La parte opponente eccepiva:
• la già avvenuta riscossione delle somme ingiunte, a seguito di atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art.72-bis D.P.R. 602/1973 n.03284202200000145/001 per complessivi €52.559,86 e del conseguente versamento della somma di €31.113,76 effettuato il 14.6.2022 dal terzo Banca Popolare delle Province Molisane SCPA, sicchè erroneamente era stato intimato il pagamento delle somme portate dai medesimi avvisi di addebito considerati nel precedente atto esecutivo;
• la violazione dell'art.7, comma 2, L.212/2000 (Statuto del contribuente), per il difetto, nell'intimazione di pagamento opposta, delle indicazioni imposte dalla suddetta disposizione.
L' e l' si costituivano in giudizio CP_1 Controparte_2 resistendo all'opposizione.
2 Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Va preliminarmente ritenuta la tardività del secondo motivo di impugnazione, che individua una opposizione agli atti esecutivi che, dunque, doveva essere proposta nel termine di 20 giorni (considerato che la ricevuta di consegna prodotta da l' attesta la data 26.7.2023 di Controparte_2 consegna della PEC e che il ricorso è stato depositato oltre 20 giorni dopo, in data 3.10.2023 -originariamente presso il Tribunale di Chieti-).
Si richiamano gli orientamenti della S.C. con riferimento alla tipologia di censura all'esame:
• “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008-Rv. 604527);
Del resto la S.C. ha avuto modo di affermare che una specifica motivazione della cartella esattoriale può essere richiesta solo qualora essa costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, e non qualora sia la conseguenza di uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente:
• “La cartella esattoriale, che non costituisca il primo e l'unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale dell'atto presupposto, conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente. (Fattispecie relativa a contributi consortili di bonifica, in cui la cartella è stata preceduta dalla notifica di un avviso bonario di pagamento, atto autonomamente impugnabile e, nella specie, effettivamente impugnato dal contribuente)” (Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21177 del 08/10/2014-Rv. 632486; v. Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010-Rv. 613233 - 01);
• “Il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali è correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato” (Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8423 del 26/03/2019, Rv. 653388 - 01).
***
3 Ad ogni modo il difetto delle indicazioni previste dell'art.7, comma 2, L.212/2000 non costituisce motivo di radicale nullità, non trattandosi di adempimenti disposti ex lege a pena di nullità.
***
L'opposizione è nel merito infondata.
Deve premettersi che l'atto di pignoramento presso terzi n.03284202200000145/001 riguardava i seguenti avvisi di addebito notificati via PEC, corrispondenti a quelli presupposti alla intimazione di pagamento impugnata (relativi a crediti maturati dal 2018 in poi), tranne il primo e più antico n.33220180001197919000 di seguito menzionato per complessivi
€31.243,49, relativo a precedenti crediti contributivi relativi agli anni 2016 e 2017 e non menzionato nella intimazione di pagamento impugnata
• n. 33220180001197919000 notificato il 26.7.2018 di €31.243,49 relativo a crediti contributivi per gli anni 2016 e 2017;
• n. 33220190000132543000 notificato in data 27.4.2019;
• n. 33220190000319149000 notificato in data 13.6.2019;
• n. 33220190001168984000 notificato in data 30.7.2019;
• n. 33220190001407350000 notificato in data 15.10.2019;
• n. 33220190001975256000 notificato in data 23.11.2019;
• n. 33220210000932410000 notificato in data 19.11.2021.
L'atto di pignoramento presso terzi riguardava inoltre i crediti di cui alle seguenti cartelle esattoriali, anch'esse non costituenti oggetto della presente opposizione:
• n. 03220180005192476000;
• n. 03220190005330747000;
• n. 03220190005817478000;
ha documentato che le somme oggetto Controparte_2 di pignoramento presso terzi e versate dal terzo
[...]
in complessivi €31.113,76 sono state imputate, Controparte_3 per €557,85 alla cartella n.03220180005192476000 e per €30.555,91 all'avviso di addebito n.33220180001197919000.
Tanto risulta documentato dalle attestazioni di pagamento e dalle quietanze prodotte dall' , nonché dagli estratti di ruolo della Controparte_4
4 suddetta cartella (recante un “debito residuo” pari ad €578,87 alla data del 3.4.2024, inferiore all'originario “carico iscritto a ruolo” di €1.064,88) e del suddetto avviso di addebito (recante un “debito residuo” pari a zero).
ha altresì documentato che il Controparte_2 suddetto avviso di addebito era stato oggetto di rateazione, su istanza della società opponente, che aveva provveduto al versamento dei ratei fino a Settembre 2019 e che tali versamenti sono stati analogamente quietanzati.
Pertanto:
• nella pregressa intimazione di pagamento n.03220229000285234000, sottesa all'atto di pignoramento presso terzi, erano menzionati i predetti avviso di addebito n.33220180001197919000 e cartella n.03220180005192476000;
• invece, nell'intimazione opposta nel presente giudizio non compare affatto l'avviso di addebito n.33220180001197919000, essendo invece menzionata la cartella n.03220180005192476000, tuttavia azionata solo per l'importo residuo di €576,46.
Le imputazioni di pagamento sono state dunque correttamente effettuate ex art.1193 (Imputazione del pagamento) c.c. ss. in relazione ai debiti più antichi
***
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la riduzione consigliata dalla applicazione analogica dell'art.151, comma 2, disp. att. c.p.c. (nella parte in cui dispone che “Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione (…)”), considerato che altra opposizione analoga, decisa all'odierna udienza, è stata proposta per i medesimi motivi, sia pure contro intimazione di pagamento diversa.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna a rifondere all' e all' Parte_1 CP_1 Controparte_5
le spese del giudizio che liquida, per ciascuna delle predette parti
[...] convenute, in €1.200,00 oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara in data 9.1.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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