TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/10/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 5456/2024
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5456/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con gli avv.ti Roberto Parte_1
ZI LI e NO SI;
- attrice;
e
- on gli avv.ti Marco Laratore e Corrado Sogno;
CP_1
- convenuta;
e
- con gli avv.ti Francesco Casamassa, Giacomo Controparte_2
IA e EN ER;
- terza chiamata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice agiva in giudizio per far valere l'inadempimento di un contratto di appalto stipulato con la convenuta e chiedere il risarcimento del danno.
Si costituiva la convenuta chiedendo la chiamata in manleva della la CP_2
quale pure si costituiva eccependo l'incompetenza dell'adito Tribunale ed insistendo in ogni caso per il rigetto dell'avversa domanda.
In corso di causa le parti rinunciavano agli atti del giudizio con reciproca accettazione delle rinunce.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite possono essere compensate così come richiesto dalle parti in causa.
P.Q.M.
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 29 Ottobre 2025.
Il Giudice
ND PA
Pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 5456/2024
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5456/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con gli avv.ti Roberto Parte_1
ZI LI e NO SI;
- attrice;
e
- on gli avv.ti Marco Laratore e Corrado Sogno;
CP_1
- convenuta;
e
- con gli avv.ti Francesco Casamassa, Giacomo Controparte_2
IA e EN ER;
- terza chiamata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice agiva in giudizio per far valere l'inadempimento di un contratto di appalto stipulato con la convenuta e chiedere il risarcimento del danno.
Si costituiva la convenuta chiedendo la chiamata in manleva della la CP_2
quale pure si costituiva eccependo l'incompetenza dell'adito Tribunale ed insistendo in ogni caso per il rigetto dell'avversa domanda.
In corso di causa le parti rinunciavano agli atti del giudizio con reciproca accettazione delle rinunce.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite possono essere compensate così come richiesto dalle parti in causa.
P.Q.M.
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 29 Ottobre 2025.
Il Giudice
ND PA
Pag. 2 di 2