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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in per- sona del Giudice Vincenzo Pappalardo, pubblicata il 2 aprile 2019 e contraddistinta dal n.
3516/2019, iscritto al n. 4800/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 10 dicembre 2024 e pendente
TRA
l' (codice fiscale ), con sede in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
alla Via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del suo Direttore generale e le- gale rappresentante pro tempore, , e rappresentata e difesa dalle avv.te Anna Vin- CP_1
giani (codice fiscale e Annamaria De Nicola (codice fiscale C.F._1
) - appellante - C.F._2
E la codice fiscale ), con sede in alla Via E. Arlotta Controparte_2 P.IVA_2 Pt_1
n. 21, costituitasi in persona della dr.ssa , dichiaratasi sua legale rappre- Controparte_3
sentante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Zammiello (codice fiscale
- appellata - C.F._3
I. FATTO
I.1.1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo presentato l'11 marzo 2015 al Tribunale di
Napoli, la (in prosieguo, per maggior comodità, anche solo Controparte_2 CP_2
o ), titolare di una struttura sanitaria accreditata provvisoriamente ai fini
[...] CP_2
dell'erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nella branca “patologia clinica/laboratori” in
N. 4800/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 9 Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
favore degli assistiti dal , chiedeva al Tribunale di Napoli di ingiun- CP_4 Parte_3
gere all' (in prosieguo anche solo di pagarle il Parte_1
complessivo importo di 8.618,16 €, «oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo », a saldo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate nel mese di settembre 2014 in conformità del contratto stipulato con l' il 1° dicembre 2014 per il medesimo anno ai sensi dell'art. 8-quinquies, co. 2, del d.lgs. n. 502/1992.
I.1.2. Il Tribunale napoletano con il decreto ingiuntivo n. 1640/2015, depositato il 19 marzo 2015 e notificato dalla il 13 aprile 2015, ordinava alla seconda di pa- Parte_4
gare alla prima la suddetta somma e gli interessi, come richiesti dall'istante, nonché le spese della procedura monitoria, che distraeva in favore del difensore dell'istante.
I.1.3. Con una citazione notificata alla Laboratorio il 27 maggio 2015, l' pponeva Pt_5
al detto decreto ingiuntivo eccependo che gli importi ingiunti non erano dovuti in quanto:
a) la non aveva fornito gli elementi probatori sufficienti a sostenere la propria CP_2
pretesa creditoria, tenendo conto che le distinte riepilogative e i provvedimenti dalla stessa so- cietà depositati non avevano rilievo probatorio nel giudizio di opposizione e non provavano, in particolare, il mancato superamento della sua cd. COM (capacità operativa massima) e del tetto di spesa;
b) il credito rivendicato dalla medesima società era comunque relativo, per 8.605,79 €,
a prestazioni rese oltre la data del superamento del tetto di spesa, verificatosi il 24 settembre
2025, e, per 10,32, a prestazioni non richieste (“prelievi venosi non richiesti”);
c) gli interessi addebitatile non erano da essa dovuti in assenza di una regolare costitu- zione in mora.
I.1.4. Di contro, costituendosi in giudizio il 17 giugno 2016, la chiedeva il ri- CP_2
getto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che l' non aveva assolto l'onere, sulla stessa incombente, di dimostrare il fatto impeditivo della sua pre- tese creditoria rappresentato dal superamento del tetto di spesa aveva formulato un'eccezione di natura impeditiva del credito rivendicato il cui onere della prova spettava al debitore che l'aveva eccepito e che nel caso di specie non aveva provato e facendo presente che il 23 set- tembre 2014 aveva ricevuto dalla controparte la comunicazione delle attività di monitoraggio che il tetto di spesa sarebbe stato prevedibilmente raggiunto il 30 settembre 2014 e che solo il
N. 4800/2019 r.g.aa.cc. 1 Centro c. Pag. 2 di 9 Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
15 dicembre le era stata comunicata che la data di esaurimento del tetto di spesa era risultata, in sede di consuntivo, quella del 24 settembre 2014, sicché gli importi in questione erano quelli relativi al corrispettivo delle prestazioni sanitarie da essa erogate dal 24 al 30 settembre 2014
e che l' non aveva remunerato violando l'art. 5 del contratto nonché il generale principio di correttezza e buona fede nella sua esecuzione.
Quanto poi agli interessi, sosteneva che le clausole di salvaguardia inserite nei contratti sottoscritti tra e i titolari di strutture sanitarie private accreditate che limitavano il diritto di questi ultimi agli interessi moratori rispetto alla previsione normativa di cui al d.lgs. n. 231/02, dovevano essere considerate nulle per la loro contrarietà ad una norma imperativa inderogabile e che pertanto gli interessi moratori che le dovevano essere riconosciuti dovevano essere com- putati al tasso e a decorrere dai termini previsti dal suddetto decreto legislativo.
I.1.5. Con la sentenza qui appellata il Tribunale rigettava l'opposizione dell' e, per l'effetto, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente a rifon- dere alla controparte le spese di causa, osservando:
a) che l'accreditamento della non era nella specie contestato;
CP_2
b) che era stato prodotto il contratto sottoscritto dalle parti per l'anno 2014;
c) che l'esecuzione delle prestazioni sanitarie in questione era provata dalla relativa di- stinta riepilogativa;
d) che l'eccezione di superamento della cd. COM (capacità operativa massima) formu- lata dall' era generica e peraltro contrastata dalla documentazione prodotta dall'opposta;
e) che l'onere di provare il superamento del tetto di spesa spettava all' e poteva dirsi nella specie soddisfatto;
f) che tuttavia tale prova non poteva essere considerata nella specie sufficiente ai fini del rigetto della domanda della , giacché l' non aveva provato di aver corretta- CP_2
mente applicato l'art. 5 del contratto sottoscritto dalle parti, che imponeva che nel caso di spe- cie, nel quale il superamento del tetto di spesa s'era verificato prima della data prevista dall'
e da questa comunicata alla controparte, «a tutte le prestazioni di quella erogate Parte_6
dall'inizio fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa» dovesse essere applicato il meccanismo della cd. «regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n.
1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati»;
N. 4800/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 9 Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
g) alla doveva essere riconosciuto il diritto di ottenere il pagamento dei soli CP_2
«interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo», come da essa chiesto ed ottenuto nella fase monitoria, giacché essa, nel costituirsi nella fase di opposizione, aveva chiesto il ri- getto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e, solo in via subordinata, la condanna dell' a pagarle «gli interessi di cui al D.Lgs. 231/02», cui non po- teva ritenersi che intendesse far riferimento nel predetto ricorso e la cui disciplina non poteva comunque ritenersi applicabile al rapporto tra le parti, non essendo questo qualificabile una transazione commerciale
I.2.1. Con una citazione consegnata il 30 ottobre 2019 all'ufficiale giudiziario compe- tente alla sua notificazione per mezzo del servizio postale alla , l' ppel- Controparte_2 Pt_5
quindi a questa Corte al fine di ottenere che, in riforma della suddetta sentenza, la do- manda dalla controparte fosse integralmente rigettata e, per l'effetto, la revoca del decreto in- giuntivo opposto, sostenendo, in sostanza che il Giudice di prime cure aveva errato:
1) nel non dichiarare la controversia rientrante nella sfera giurisdizionale del giudice am- ministrativo, anziché in quella del giudice ordinario;
2) nel non ritenere che spettasse all'altra parte l'onere di provare di non aver superato né la propria capacità operativa massima né il tetto di spesa;
3) nel ritenere che la mancata applicazione del meccanismo della regressione tariffaria costituisse un inadempimento contrattuale tale da giustificare in definitiva il pagamento dei cor- rispettivi di prestazioni sanitarie eccedenti l'invalicabile limite costituito dal tetto di spesa e co- munque nel non rilevare che i documenti da essa prodotti fornivano la prova che il mancato pagamento della somma della quale la aveva lamentato il mancato pagamento era CP_2
attribuibile, per 8.605,79 €, al superamento del tetto di spesa e, per 10,32 €, a prelievi venosi non richiesti.
Inoltre, al fine di provare di aver applicato la regressione tariffaria, produceva dei nuovi documenti dei quali chiedeva l'ammissione «in base al principio affermato da costante Giuri- sprudenza secondo cui deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza deri- vante dall'overrulling (verificatosi in ordine all'onere della prova circa i tetti di spesa) nei con- fronti della parte che abbia confidato in consolidato precedente orientamento».
N. 4800/2019 r.g.aa.cc. Centro c. Pag. 4 di 9 Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.2.2. Costituendosi tardivamente il 14 aprile 2020, la società appellata contestava la fondatezza dell'avversa impugnazione e ne chiedeva pertanto il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava le proprie conclusioni, ma l' con la propria comparsa conclusionale, eccepiva per la prima volta che le prestazioni in questione erano state eseguite prima della sottoscrizione del contratto invocato dalla , al quale non poteva CP_2
essere attribuita efficacia retroattiva, ostandovi la necessità della sua conclusione in forma scritta, a pena di nullità.
II. DIRITTO
II.1. Il primo motivo dell'appello in esame è palesemente infondato.
Come moltissime volte affermato da questa Corte in casi analoghi ed in linea con la con- solidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS.UU., 30963/2022,
23744/2020 e 28053/2018), rientrano infatti nella sfera della giurisdizione ordinaria, secondo il criterio dettato dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie che, come quella portata nella specie all'attenzione di questo Collegio, hanno ad oggetto soltanto il diritto di una società titolare di una struttura sanitaria privata accreditata, sia pur solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale
(sostanzialmente assimilabile al concessionario di un servizio pubblico) al pagamento da parte di un'azienda sanitaria locale dei corrispettivi di tali prestazioni e non implicano la verifica della legittimità dell'esercizio dei poteri pubblici autoritativi di cui le aziende sanitarie locali sono mu- nite, bensì soltanto dell'adempimento da parte delle aziende sanitarie locali dei propri obblighi contrattuali, tra cui appunto quello di pagare i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate, sia pur nei limiti contrattualmente stabiliti.
II.2. Il secondo motivo dell'appello in esame pure è infondato.
Questa Corte s'è infatti da molti anni allineata all'ormai consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione, da cui non ritiene di doversi ora discostare, secondo la quale il supera- mento della capacità operativa massima delle singole strutture sanitarie private accreditate e il superamento dei limiti imposti mediante i ccdd. tetti di spesa al diritto dei titolari di tali strut- ture alla remunerazione a carico della finanza pubblica delle prestazioni erogate agli assistiti dal
Servizio Sanitario Nazionale costituiscono fatti impeditivi della pretesa creditoria, l'onere di di- mostrare i quali incombe pertanto sulle aziende sanitarie locali (cfr. Cass. 17437/2016,
P N. 4800/2019 r.g.aa.cc. Centro Pag. 5 di 9 Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITAL Pt_9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
3403/2018, 23324/2018, 10182/2021, 4375/2023 e 29474/2024 e, con specifico riferimento al superamento della COM, Cass. 5661/2021).
Peraltro, va osservato che nella specie, a ben vedere, l' non ha mai eccepito che la aveva superato la COM assegnatale, essendosi limitata a sostenere che detta Controparte_2
società avrebbe dovuto dare la prova di non averla superata, ed è sostanzialmente pacifico che il tetto di spesa fissato per l'anno 2014 alle prestazioni sanitarie rientranti nella “branca di labo- ratorio di analisi” erogate dalle strutture sanitarie private accreditate venne raggiunto il 24 set- tembre 2014, venendo in realtà in rilievo, come si dirà meglio appresso, la diversa questione della corretta applicazione della regressione tariffaria prevista dal contratto stipulato tra le parti per quell'anno, l'onere della cui dimostrazione deve però pure ritenersi incombente sull' per le medesime ragioni per le quali su quest'ultima incombeva l'onere di provare il superamento del tetto di spesa.
La regressione tariffaria costituisce infatti un meccanismo tecnico che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8-quinquies, co. 1, lett. d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, serve alla «determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume comples- sivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura».
Sicché la sua previsione contrattuale evidentemente implica che il semplice supera- mento del tetto della spesa fissato per le prestazioni sanitarie rientranti in una determinata branca erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dalle strutture sanitarie private ac- creditate ai fini dell'erogazione di tali prestazioni non comporta di per sé solo la non remunera- bilità a carico della finanza pubblica delle prestazioni sanitarie della medesima branca ecce- denti il tetto della relativa spesa, da qualsiasi struttura siano state erogate, bensì una “regres- sione tariffaria”, cioè una riduzione del prezzo di tutte le analoghe prestazioni erogate nel corso dell'anno che sia di entità tale da assicurare in definitiva il rispetto di quel tetto di spesa, ma non uguale per tutte le strutture, giacché dipendente anche dalla misura, ovviamente variabile, in cui ciascuna di queste ha contributo al superamento di quel limite e che può essere definitiva- mente accertata solo a posteriori, all'esito di un procedimento complesso destinato a sfociare in un atto unilaterale dell'azienda sanitaria locale (e del quale, per le ragioni che saranno più chiare appresso, non importa qui stabilire la natura autoritativa o meno e la conseguente sinda- cabilità o meno da parte del giudice ordinario).
N. 4800/2019 r.g.aa.cc. Centro c. Pag. 6 di 9 Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.3. Tenendo conto di queste ultime considerazioni, deve essere poi giudicato infondato anche il terzo motivo dell'appello in esame.
Infatti, il terzo comma dell'art. 5 (intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni») del contratto concluso tra le parti per l'anno 2014 stabiliva che l' doveva comunicare men- silmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e
“la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo».
Prevedeva poi due diverse soluzioni per le prestazioni erogate, rispettivamente, prima e dopo il superamento del tetto di spesa.
Infatti, nell'ipotesi in cui, «a consuntivo», fosse stato accertato che il tetto di spesa era stato raggiunto prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' si prevedeva che «a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio Parte_6
dell'anno fino alla suddetta data» sarebbe stata applicata «la regressione tariffaria di cui all'al- legato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati», mentre nulla sarebbe spettato «agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di ri- sarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa», così come nell'ipotesi in cui, «a consuntivo», fosse stato accertato che il tetto di spesa era stato raggiunto «in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spese comunicata dalla .
Pertanto, essendo nella specie pacifico che l'odierna appellata aveva, il 23 settembre
2014, ricevuto dall' la comunicazione che il tetto di spesa della branca sarebbe stato pre- vedibilmente raggiunto il 30 settembre 2014, è evidente che le prestazioni da essa erogate fino a quest'ultima data le dovevano essere remunerate, anche se ad un prezzo – per quanto detto, solo eventualmente – ridotto per effetto della prevista regressione tariffaria, al cui accerta- mento l' non ha però provato di aver mai provveduto negli oltre dieci anni ormai trascorsi dalla fine del 2014.
I documenti da questa prodotti dimostrano infatti solo che la somma di 8.605,79 € non
è stata pagata alla predetta società perché relativa a prestazioni erogate dopo la data del 24 settembre 2014 nella quale era poi risultato raggiunto il tetto di spesa fissato per la branca delle
N. 4800/2019 r.g.aa.cc. Pag. 7 di 9 Parte_10 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
analisi di laboratorio e non già per effetto dell'applicazione della regressione tariffaria a tutte le prestazioni erogate dalla medesima società dall'inizio dell'anno fino a quella data.
Il che vale anche per i documenti prodotti dall' per la prima volta nel costituirsi in- nanzi a questa Corte, sulla cui ammissibilità a dispetto del divieto di cui al terzo comma dell'art. 345 c.p.c. è dunque inutile indugiare.
II.4. Né la domanda della può essere rigettata perché avente ad oggetto il CP_2
corrispettivo di prestazioni erogate prima della sottoscrizione, avvenuta solo il 1° dicembre
2014, del contratto destinato a regolare i rapporti tra le parti per l'anno 2014, come sostenuto dall' per la prima volta con la propria comparsa conclusionale del processo d'appello invo- cando quanto affermato nella motivazione di una recente ordinanza della Corte di Cassazione
(la n. 8722 del 3 aprile 2024).
Invero, in linea generale, come affermato anche dalla Corte di Cassazione, «[n]on sus- siste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia re- troattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rap- porto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua con- clusione» (così Cass. 15530/2000, peraltro in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto – nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili – di cui era stata prevista la re- troattività era una pubblica amministrazione).
Il fatto che le pubbliche amministrazioni siano tenute a stipulare per iscritto i contratti di cui sono parti non impedisce dunque che ai contratti da esse stipulati per iscritto sia attribuita efficacia retroattiva (come invece sembra ritenere Cass. 8722/2024, peraltro non massimata), sempreché tale sia l'inequivoca volontà di tutte le parti, come appunto deve ritenersi nel caso di specie.
II.5. Per tutto quanto esposto, l'appello in esame va quindi rigettato, con la conseguente conferma della sentenza appellata.
II.6. Segue la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del pro- cesso d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate – alla stregua dei para- metri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, a partire da quello del valore della controversia – in 4.000,00 € per il totale dei compensi e 600,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali delle quattro fasi contenziose del processo medesimo, oltre gli
N. 4800/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 8 di 9 Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
eventuali ulteriori accessori, e distratte poi, vista l'istanza dell'interessato, in favore dell'avv.
Nicola Zammiello.
II.7. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 3516/2019, pubblicata il 2 aprile 2019, proposto dall' contro la Parte_2 [...]
Controparte_5
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 4.600,00 €, di cui 4.000,00 € per i compensi e 600,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Nicola Zammiello;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Paolo Celentano
N. 4800/2019 r.g.aa.cc. 1 Centro c. Pag. 9 di 9 Parte_2 Controparte_2
- dr. Paolo Celentano - Presidente - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in per- sona del Giudice Vincenzo Pappalardo, pubblicata il 2 aprile 2019 e contraddistinta dal n.
3516/2019, iscritto al n. 4800/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 10 dicembre 2024 e pendente
TRA
l' (codice fiscale ), con sede in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
alla Via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del suo Direttore generale e le- gale rappresentante pro tempore, , e rappresentata e difesa dalle avv.te Anna Vin- CP_1
giani (codice fiscale e Annamaria De Nicola (codice fiscale C.F._1
) - appellante - C.F._2
E la codice fiscale ), con sede in alla Via E. Arlotta Controparte_2 P.IVA_2 Pt_1
n. 21, costituitasi in persona della dr.ssa , dichiaratasi sua legale rappre- Controparte_3
sentante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Zammiello (codice fiscale
- appellata - C.F._3
I. FATTO
I.1.1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo presentato l'11 marzo 2015 al Tribunale di
Napoli, la (in prosieguo, per maggior comodità, anche solo Controparte_2 CP_2
o ), titolare di una struttura sanitaria accreditata provvisoriamente ai fini
[...] CP_2
dell'erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nella branca “patologia clinica/laboratori” in
N. 4800/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 9 Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
favore degli assistiti dal , chiedeva al Tribunale di Napoli di ingiun- CP_4 Parte_3
gere all' (in prosieguo anche solo di pagarle il Parte_1
complessivo importo di 8.618,16 €, «oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo », a saldo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate nel mese di settembre 2014 in conformità del contratto stipulato con l' il 1° dicembre 2014 per il medesimo anno ai sensi dell'art. 8-quinquies, co. 2, del d.lgs. n. 502/1992.
I.1.2. Il Tribunale napoletano con il decreto ingiuntivo n. 1640/2015, depositato il 19 marzo 2015 e notificato dalla il 13 aprile 2015, ordinava alla seconda di pa- Parte_4
gare alla prima la suddetta somma e gli interessi, come richiesti dall'istante, nonché le spese della procedura monitoria, che distraeva in favore del difensore dell'istante.
I.1.3. Con una citazione notificata alla Laboratorio il 27 maggio 2015, l' pponeva Pt_5
al detto decreto ingiuntivo eccependo che gli importi ingiunti non erano dovuti in quanto:
a) la non aveva fornito gli elementi probatori sufficienti a sostenere la propria CP_2
pretesa creditoria, tenendo conto che le distinte riepilogative e i provvedimenti dalla stessa so- cietà depositati non avevano rilievo probatorio nel giudizio di opposizione e non provavano, in particolare, il mancato superamento della sua cd. COM (capacità operativa massima) e del tetto di spesa;
b) il credito rivendicato dalla medesima società era comunque relativo, per 8.605,79 €,
a prestazioni rese oltre la data del superamento del tetto di spesa, verificatosi il 24 settembre
2025, e, per 10,32, a prestazioni non richieste (“prelievi venosi non richiesti”);
c) gli interessi addebitatile non erano da essa dovuti in assenza di una regolare costitu- zione in mora.
I.1.4. Di contro, costituendosi in giudizio il 17 giugno 2016, la chiedeva il ri- CP_2
getto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che l' non aveva assolto l'onere, sulla stessa incombente, di dimostrare il fatto impeditivo della sua pre- tese creditoria rappresentato dal superamento del tetto di spesa aveva formulato un'eccezione di natura impeditiva del credito rivendicato il cui onere della prova spettava al debitore che l'aveva eccepito e che nel caso di specie non aveva provato e facendo presente che il 23 set- tembre 2014 aveva ricevuto dalla controparte la comunicazione delle attività di monitoraggio che il tetto di spesa sarebbe stato prevedibilmente raggiunto il 30 settembre 2014 e che solo il
N. 4800/2019 r.g.aa.cc. 1 Centro c. Pag. 2 di 9 Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
15 dicembre le era stata comunicata che la data di esaurimento del tetto di spesa era risultata, in sede di consuntivo, quella del 24 settembre 2014, sicché gli importi in questione erano quelli relativi al corrispettivo delle prestazioni sanitarie da essa erogate dal 24 al 30 settembre 2014
e che l' non aveva remunerato violando l'art. 5 del contratto nonché il generale principio di correttezza e buona fede nella sua esecuzione.
Quanto poi agli interessi, sosteneva che le clausole di salvaguardia inserite nei contratti sottoscritti tra e i titolari di strutture sanitarie private accreditate che limitavano il diritto di questi ultimi agli interessi moratori rispetto alla previsione normativa di cui al d.lgs. n. 231/02, dovevano essere considerate nulle per la loro contrarietà ad una norma imperativa inderogabile e che pertanto gli interessi moratori che le dovevano essere riconosciuti dovevano essere com- putati al tasso e a decorrere dai termini previsti dal suddetto decreto legislativo.
I.1.5. Con la sentenza qui appellata il Tribunale rigettava l'opposizione dell' e, per l'effetto, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente a rifon- dere alla controparte le spese di causa, osservando:
a) che l'accreditamento della non era nella specie contestato;
CP_2
b) che era stato prodotto il contratto sottoscritto dalle parti per l'anno 2014;
c) che l'esecuzione delle prestazioni sanitarie in questione era provata dalla relativa di- stinta riepilogativa;
d) che l'eccezione di superamento della cd. COM (capacità operativa massima) formu- lata dall' era generica e peraltro contrastata dalla documentazione prodotta dall'opposta;
e) che l'onere di provare il superamento del tetto di spesa spettava all' e poteva dirsi nella specie soddisfatto;
f) che tuttavia tale prova non poteva essere considerata nella specie sufficiente ai fini del rigetto della domanda della , giacché l' non aveva provato di aver corretta- CP_2
mente applicato l'art. 5 del contratto sottoscritto dalle parti, che imponeva che nel caso di spe- cie, nel quale il superamento del tetto di spesa s'era verificato prima della data prevista dall'
e da questa comunicata alla controparte, «a tutte le prestazioni di quella erogate Parte_6
dall'inizio fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa» dovesse essere applicato il meccanismo della cd. «regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n.
1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati»;
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g) alla doveva essere riconosciuto il diritto di ottenere il pagamento dei soli CP_2
«interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo», come da essa chiesto ed ottenuto nella fase monitoria, giacché essa, nel costituirsi nella fase di opposizione, aveva chiesto il ri- getto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e, solo in via subordinata, la condanna dell' a pagarle «gli interessi di cui al D.Lgs. 231/02», cui non po- teva ritenersi che intendesse far riferimento nel predetto ricorso e la cui disciplina non poteva comunque ritenersi applicabile al rapporto tra le parti, non essendo questo qualificabile una transazione commerciale
I.2.1. Con una citazione consegnata il 30 ottobre 2019 all'ufficiale giudiziario compe- tente alla sua notificazione per mezzo del servizio postale alla , l' ppel- Controparte_2 Pt_5
quindi a questa Corte al fine di ottenere che, in riforma della suddetta sentenza, la do- manda dalla controparte fosse integralmente rigettata e, per l'effetto, la revoca del decreto in- giuntivo opposto, sostenendo, in sostanza che il Giudice di prime cure aveva errato:
1) nel non dichiarare la controversia rientrante nella sfera giurisdizionale del giudice am- ministrativo, anziché in quella del giudice ordinario;
2) nel non ritenere che spettasse all'altra parte l'onere di provare di non aver superato né la propria capacità operativa massima né il tetto di spesa;
3) nel ritenere che la mancata applicazione del meccanismo della regressione tariffaria costituisse un inadempimento contrattuale tale da giustificare in definitiva il pagamento dei cor- rispettivi di prestazioni sanitarie eccedenti l'invalicabile limite costituito dal tetto di spesa e co- munque nel non rilevare che i documenti da essa prodotti fornivano la prova che il mancato pagamento della somma della quale la aveva lamentato il mancato pagamento era CP_2
attribuibile, per 8.605,79 €, al superamento del tetto di spesa e, per 10,32 €, a prelievi venosi non richiesti.
Inoltre, al fine di provare di aver applicato la regressione tariffaria, produceva dei nuovi documenti dei quali chiedeva l'ammissione «in base al principio affermato da costante Giuri- sprudenza secondo cui deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza deri- vante dall'overrulling (verificatosi in ordine all'onere della prova circa i tetti di spesa) nei con- fronti della parte che abbia confidato in consolidato precedente orientamento».
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I.2.2. Costituendosi tardivamente il 14 aprile 2020, la società appellata contestava la fondatezza dell'avversa impugnazione e ne chiedeva pertanto il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava le proprie conclusioni, ma l' con la propria comparsa conclusionale, eccepiva per la prima volta che le prestazioni in questione erano state eseguite prima della sottoscrizione del contratto invocato dalla , al quale non poteva CP_2
essere attribuita efficacia retroattiva, ostandovi la necessità della sua conclusione in forma scritta, a pena di nullità.
II. DIRITTO
II.1. Il primo motivo dell'appello in esame è palesemente infondato.
Come moltissime volte affermato da questa Corte in casi analoghi ed in linea con la con- solidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS.UU., 30963/2022,
23744/2020 e 28053/2018), rientrano infatti nella sfera della giurisdizione ordinaria, secondo il criterio dettato dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie che, come quella portata nella specie all'attenzione di questo Collegio, hanno ad oggetto soltanto il diritto di una società titolare di una struttura sanitaria privata accreditata, sia pur solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale
(sostanzialmente assimilabile al concessionario di un servizio pubblico) al pagamento da parte di un'azienda sanitaria locale dei corrispettivi di tali prestazioni e non implicano la verifica della legittimità dell'esercizio dei poteri pubblici autoritativi di cui le aziende sanitarie locali sono mu- nite, bensì soltanto dell'adempimento da parte delle aziende sanitarie locali dei propri obblighi contrattuali, tra cui appunto quello di pagare i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate, sia pur nei limiti contrattualmente stabiliti.
II.2. Il secondo motivo dell'appello in esame pure è infondato.
Questa Corte s'è infatti da molti anni allineata all'ormai consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione, da cui non ritiene di doversi ora discostare, secondo la quale il supera- mento della capacità operativa massima delle singole strutture sanitarie private accreditate e il superamento dei limiti imposti mediante i ccdd. tetti di spesa al diritto dei titolari di tali strut- ture alla remunerazione a carico della finanza pubblica delle prestazioni erogate agli assistiti dal
Servizio Sanitario Nazionale costituiscono fatti impeditivi della pretesa creditoria, l'onere di di- mostrare i quali incombe pertanto sulle aziende sanitarie locali (cfr. Cass. 17437/2016,
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3403/2018, 23324/2018, 10182/2021, 4375/2023 e 29474/2024 e, con specifico riferimento al superamento della COM, Cass. 5661/2021).
Peraltro, va osservato che nella specie, a ben vedere, l' non ha mai eccepito che la aveva superato la COM assegnatale, essendosi limitata a sostenere che detta Controparte_2
società avrebbe dovuto dare la prova di non averla superata, ed è sostanzialmente pacifico che il tetto di spesa fissato per l'anno 2014 alle prestazioni sanitarie rientranti nella “branca di labo- ratorio di analisi” erogate dalle strutture sanitarie private accreditate venne raggiunto il 24 set- tembre 2014, venendo in realtà in rilievo, come si dirà meglio appresso, la diversa questione della corretta applicazione della regressione tariffaria prevista dal contratto stipulato tra le parti per quell'anno, l'onere della cui dimostrazione deve però pure ritenersi incombente sull' per le medesime ragioni per le quali su quest'ultima incombeva l'onere di provare il superamento del tetto di spesa.
La regressione tariffaria costituisce infatti un meccanismo tecnico che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8-quinquies, co. 1, lett. d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, serve alla «determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume comples- sivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura».
Sicché la sua previsione contrattuale evidentemente implica che il semplice supera- mento del tetto della spesa fissato per le prestazioni sanitarie rientranti in una determinata branca erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dalle strutture sanitarie private ac- creditate ai fini dell'erogazione di tali prestazioni non comporta di per sé solo la non remunera- bilità a carico della finanza pubblica delle prestazioni sanitarie della medesima branca ecce- denti il tetto della relativa spesa, da qualsiasi struttura siano state erogate, bensì una “regres- sione tariffaria”, cioè una riduzione del prezzo di tutte le analoghe prestazioni erogate nel corso dell'anno che sia di entità tale da assicurare in definitiva il rispetto di quel tetto di spesa, ma non uguale per tutte le strutture, giacché dipendente anche dalla misura, ovviamente variabile, in cui ciascuna di queste ha contributo al superamento di quel limite e che può essere definitiva- mente accertata solo a posteriori, all'esito di un procedimento complesso destinato a sfociare in un atto unilaterale dell'azienda sanitaria locale (e del quale, per le ragioni che saranno più chiare appresso, non importa qui stabilire la natura autoritativa o meno e la conseguente sinda- cabilità o meno da parte del giudice ordinario).
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II.3. Tenendo conto di queste ultime considerazioni, deve essere poi giudicato infondato anche il terzo motivo dell'appello in esame.
Infatti, il terzo comma dell'art. 5 (intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni») del contratto concluso tra le parti per l'anno 2014 stabiliva che l' doveva comunicare men- silmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e
“la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo».
Prevedeva poi due diverse soluzioni per le prestazioni erogate, rispettivamente, prima e dopo il superamento del tetto di spesa.
Infatti, nell'ipotesi in cui, «a consuntivo», fosse stato accertato che il tetto di spesa era stato raggiunto prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' si prevedeva che «a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio Parte_6
dell'anno fino alla suddetta data» sarebbe stata applicata «la regressione tariffaria di cui all'al- legato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati», mentre nulla sarebbe spettato «agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di ri- sarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa», così come nell'ipotesi in cui, «a consuntivo», fosse stato accertato che il tetto di spesa era stato raggiunto «in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spese comunicata dalla .
Pertanto, essendo nella specie pacifico che l'odierna appellata aveva, il 23 settembre
2014, ricevuto dall' la comunicazione che il tetto di spesa della branca sarebbe stato pre- vedibilmente raggiunto il 30 settembre 2014, è evidente che le prestazioni da essa erogate fino a quest'ultima data le dovevano essere remunerate, anche se ad un prezzo – per quanto detto, solo eventualmente – ridotto per effetto della prevista regressione tariffaria, al cui accerta- mento l' non ha però provato di aver mai provveduto negli oltre dieci anni ormai trascorsi dalla fine del 2014.
I documenti da questa prodotti dimostrano infatti solo che la somma di 8.605,79 € non
è stata pagata alla predetta società perché relativa a prestazioni erogate dopo la data del 24 settembre 2014 nella quale era poi risultato raggiunto il tetto di spesa fissato per la branca delle
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analisi di laboratorio e non già per effetto dell'applicazione della regressione tariffaria a tutte le prestazioni erogate dalla medesima società dall'inizio dell'anno fino a quella data.
Il che vale anche per i documenti prodotti dall' per la prima volta nel costituirsi in- nanzi a questa Corte, sulla cui ammissibilità a dispetto del divieto di cui al terzo comma dell'art. 345 c.p.c. è dunque inutile indugiare.
II.4. Né la domanda della può essere rigettata perché avente ad oggetto il CP_2
corrispettivo di prestazioni erogate prima della sottoscrizione, avvenuta solo il 1° dicembre
2014, del contratto destinato a regolare i rapporti tra le parti per l'anno 2014, come sostenuto dall' per la prima volta con la propria comparsa conclusionale del processo d'appello invo- cando quanto affermato nella motivazione di una recente ordinanza della Corte di Cassazione
(la n. 8722 del 3 aprile 2024).
Invero, in linea generale, come affermato anche dalla Corte di Cassazione, «[n]on sus- siste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia re- troattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rap- porto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua con- clusione» (così Cass. 15530/2000, peraltro in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto – nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili – di cui era stata prevista la re- troattività era una pubblica amministrazione).
Il fatto che le pubbliche amministrazioni siano tenute a stipulare per iscritto i contratti di cui sono parti non impedisce dunque che ai contratti da esse stipulati per iscritto sia attribuita efficacia retroattiva (come invece sembra ritenere Cass. 8722/2024, peraltro non massimata), sempreché tale sia l'inequivoca volontà di tutte le parti, come appunto deve ritenersi nel caso di specie.
II.5. Per tutto quanto esposto, l'appello in esame va quindi rigettato, con la conseguente conferma della sentenza appellata.
II.6. Segue la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del pro- cesso d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate – alla stregua dei para- metri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, a partire da quello del valore della controversia – in 4.000,00 € per il totale dei compensi e 600,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali delle quattro fasi contenziose del processo medesimo, oltre gli
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eventuali ulteriori accessori, e distratte poi, vista l'istanza dell'interessato, in favore dell'avv.
Nicola Zammiello.
II.7. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 3516/2019, pubblicata il 2 aprile 2019, proposto dall' contro la Parte_2 [...]
Controparte_5
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 4.600,00 €, di cui 4.000,00 € per i compensi e 600,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Nicola Zammiello;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Paolo Celentano
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