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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10069/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. DAMADEI MICHELA CP_1
E
on il patrocinio dell'Avv. BUONOMO DORINA CP_2
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA EX ART. 473-bis.51 C.P.C. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., reiterata nelle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 12.11.2024, i ricorrenti- premesso che dalla cessata relazione more uxorio intercorsa tra gli stessi era nata la figlia (nata Persona_1
a Carbonia il 03/07/2009) -- hanno chiesto al Tribunale di stabilire che: “ 1. la minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e collocazione prevalente di presso la madre;
le decisioni relative all'educazione, Per_1 all'istruzione ed alla salute della minore saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della figlia;
2. il sig. terrà con sé la figlia, CP_1 compatibilmente con gli impegni della minore e quelli lavorativi del padre, secondo i seguenti tempi e modalità, salvo diversi accordi tra i genitori: - il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore
14:00 alle ore 21:00, quando il padre preleverà la figlia da scuola e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna nei fine settimana che la minore trascorrerà con la madre;
- due fine settimana al mese, alternati con la madre, dal venerdì prelevando la minore dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21:00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- nei giorni e negli orari di pertinenza del padre in cui la minore non dovesse recarsi a scuola e/o al Centro Estivo
(come ad esempio nel periodo che va da giugno ai primi di settembre, chiusure dell'Istituto, ecc…), il padre preleverà a casa della madre al mattino alle ore 10.00 per ivi riaccompagnarla la sera Per_1 alle ore 21:00; - in ordine ai periodi natalizi e pasquali, la minore li trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre secondo il seguente schema: dal
24.12 al 31.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore;
le vacanze pasquali la ragazza le trascorrerà con il genitore con il quale ha trascorso il periodo dal 31.12 al 06.01, sempre seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno;
- il giorno della Festa del papà, della mamma e del compleanno dei rispettivi genitori, la minore li trascorrerà con il genitore di riferimento compreso il pernottamento, a prescindere dal calendario ordinario;
- la minore trascorrerà i ponti e le festività civili e religiose riconosciute dallo Stato e dal Comune di residenza, ad anni alterni con ciascun genitore, comprensive di pernottamento (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1° novembre, 8 dicembre). Se il padre trascorrerà con la figlia il 25 aprile, il successivo 1° maggio la minore lo trascorrerà con la madre, alternando le stesse di anno in anno;
- il compleanno della minore verrà festeggiato secondo le modalità di volta in volta concordate dai genitori, alternando il pranzo e la cena con il padre o con la madre;
il genitore che terrà con sé la figlia a cena pernotterà con la stessa riaccompagnandola il giorno successivo a scuola;
- in ordine alle vacanze estive trascorrerà Per_1 ad anni alterni con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordare tra le parti, per il resto delle vacanze estive si seguirà la frequentazione ordinaria;
-in caso di viaggio con la minore nel periodo di competenza, ciascun genitore comunicherà preventivamente all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove la figlia sarà rintracciabile;
- entrambi i genitori avranno piena facoltà di presenziare a tutte le manifestazioni scolastiche, saggi sportivi o qualsiasi altro evento riguardante la minore (ie. Recite scolastiche, esami, open day, green day, saggi sportivi o di altra natura, competizioni di sport, etc.) a prescindere dalle giornate di rispettiva competenza del genitore;
3. nulla per la casa familiare sita in Via Tiberina n. 82/84 che è stata rilasciata da entrambi i genitori;
4. il Con sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno di mantenimento per la figlia CP_1 Per_1 dell'importo 600,00 mensili comprensivo del contributo per le esigenze abitative della figlia. Il suddetto assegno sarà rivalutato al 100% annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo. Il padre provvederà, altresì, al pagamento nella misura della 50% delle spese straordinarie (mediche, ludiche, sportive e scolastiche) per la minore, come da Protocollo d'intesa stilato il 17 dicembre 2014 tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma;
5. l'assegno unico per la minore sarà percepito dalla madre nella misura del 100%;
6. l'indennità di frequenza di circa €313,00 mensili riconosciuta a favore della minore sarà amministrata dalla madre ed utilizzata, come è stato fatto finora, per le spese straordinarie mediche e di sostegno a favore della figlia;
7. le parti prestano il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto proprio e della minore”.
Non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per la figlia minore e valutato l'interesse della stessa, il Tribunale provvede in conformità a quanto richiesto dalle parti in merito all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento della figlia, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto.
Nulla per le spese, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
omologa le condizioni di cui in parte motiva relative all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento della figlia ferma Per_1
restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10069/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. DAMADEI MICHELA CP_1
E
on il patrocinio dell'Avv. BUONOMO DORINA CP_2
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA EX ART. 473-bis.51 C.P.C. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., reiterata nelle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 12.11.2024, i ricorrenti- premesso che dalla cessata relazione more uxorio intercorsa tra gli stessi era nata la figlia (nata Persona_1
a Carbonia il 03/07/2009) -- hanno chiesto al Tribunale di stabilire che: “ 1. la minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e collocazione prevalente di presso la madre;
le decisioni relative all'educazione, Per_1 all'istruzione ed alla salute della minore saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della figlia;
2. il sig. terrà con sé la figlia, CP_1 compatibilmente con gli impegni della minore e quelli lavorativi del padre, secondo i seguenti tempi e modalità, salvo diversi accordi tra i genitori: - il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore
14:00 alle ore 21:00, quando il padre preleverà la figlia da scuola e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna nei fine settimana che la minore trascorrerà con la madre;
- due fine settimana al mese, alternati con la madre, dal venerdì prelevando la minore dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21:00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- nei giorni e negli orari di pertinenza del padre in cui la minore non dovesse recarsi a scuola e/o al Centro Estivo
(come ad esempio nel periodo che va da giugno ai primi di settembre, chiusure dell'Istituto, ecc…), il padre preleverà a casa della madre al mattino alle ore 10.00 per ivi riaccompagnarla la sera Per_1 alle ore 21:00; - in ordine ai periodi natalizi e pasquali, la minore li trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre secondo il seguente schema: dal
24.12 al 31.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore;
le vacanze pasquali la ragazza le trascorrerà con il genitore con il quale ha trascorso il periodo dal 31.12 al 06.01, sempre seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno;
- il giorno della Festa del papà, della mamma e del compleanno dei rispettivi genitori, la minore li trascorrerà con il genitore di riferimento compreso il pernottamento, a prescindere dal calendario ordinario;
- la minore trascorrerà i ponti e le festività civili e religiose riconosciute dallo Stato e dal Comune di residenza, ad anni alterni con ciascun genitore, comprensive di pernottamento (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1° novembre, 8 dicembre). Se il padre trascorrerà con la figlia il 25 aprile, il successivo 1° maggio la minore lo trascorrerà con la madre, alternando le stesse di anno in anno;
- il compleanno della minore verrà festeggiato secondo le modalità di volta in volta concordate dai genitori, alternando il pranzo e la cena con il padre o con la madre;
il genitore che terrà con sé la figlia a cena pernotterà con la stessa riaccompagnandola il giorno successivo a scuola;
- in ordine alle vacanze estive trascorrerà Per_1 ad anni alterni con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordare tra le parti, per il resto delle vacanze estive si seguirà la frequentazione ordinaria;
-in caso di viaggio con la minore nel periodo di competenza, ciascun genitore comunicherà preventivamente all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove la figlia sarà rintracciabile;
- entrambi i genitori avranno piena facoltà di presenziare a tutte le manifestazioni scolastiche, saggi sportivi o qualsiasi altro evento riguardante la minore (ie. Recite scolastiche, esami, open day, green day, saggi sportivi o di altra natura, competizioni di sport, etc.) a prescindere dalle giornate di rispettiva competenza del genitore;
3. nulla per la casa familiare sita in Via Tiberina n. 82/84 che è stata rilasciata da entrambi i genitori;
4. il Con sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno di mantenimento per la figlia CP_1 Per_1 dell'importo 600,00 mensili comprensivo del contributo per le esigenze abitative della figlia. Il suddetto assegno sarà rivalutato al 100% annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo. Il padre provvederà, altresì, al pagamento nella misura della 50% delle spese straordinarie (mediche, ludiche, sportive e scolastiche) per la minore, come da Protocollo d'intesa stilato il 17 dicembre 2014 tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma;
5. l'assegno unico per la minore sarà percepito dalla madre nella misura del 100%;
6. l'indennità di frequenza di circa €313,00 mensili riconosciuta a favore della minore sarà amministrata dalla madre ed utilizzata, come è stato fatto finora, per le spese straordinarie mediche e di sostegno a favore della figlia;
7. le parti prestano il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto proprio e della minore”.
Non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per la figlia minore e valutato l'interesse della stessa, il Tribunale provvede in conformità a quanto richiesto dalle parti in merito all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento della figlia, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto.
Nulla per le spese, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
omologa le condizioni di cui in parte motiva relative all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento della figlia ferma Per_1
restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi