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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1994/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1994 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Beniamino Nordio contro
(C.F. ) a mezzo della Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice speciale (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Sicchiero
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1723/2023 del Tribunale di Venezia emessa in data 05.10.2023 e depositata in data 10.10.2023.
1 Conclusioni di parte appellante:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, l'insussistenza del credito vantato dall'opposto e per l'effetto respingere le pretese azionate nell'atto di precetto dd.6.5.22;
- e, per l'effetto, dichiararsi nullo e/o annullabile e/o inefficace e/o illegittimo e/o revocarsi
l'atto di precetto dd.
6.5.22 con ogni ulteriore conseguenza di legge;
In via subordinata: accertare e dichiarare la minor somma di giustizia o di equità vantata dall'opposto e per
l'effetto respingersi le pretese azionate nell'atto di precetto dd.
6.5.22 e/o ridursi le stesse con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Spese, anche generali, diritti ed onorari di lite interamente refusi”.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
“In via principale: dichiararsi inammissibile l'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c.
In subordine: rigettarsi l'appello avversario perché infondato per i motivi esposti in narrativa.
Spese di lite rifuse con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014 ss.mm.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 25.05.2022, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto con cui Controparte_1
aveva intimato loro il pagamento della somma complessiva di €150.193,44
[...]
scaturente da un mutuo ipotecario fondiario sottoscritto dagli stessi in data 15.04.2013 con la quale successivamente era stato posta in liquidazione Controparte_3
coatta amministrativa e, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 99/2017 e dal
D.M. 22.02.2018, aveva ceduto il suddetto credito in data 11.04.2018 a che CP_4
2 aveva quindi mutato la propria denominazione in quella di Controparte_1
[...]
A sostegno dell'opposizione essi deducevano che:
a) le rate del mutuo erano state interamente (o quasi) versate e l'importo richiesto in pagamento era stato determinato in maniera imprecisa e non chiara;
b) difettava il titolo esecutivo;
c) l'intimante era priva della legittimazione a far valere il credito;
d) il credito si era prescritto.
Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia e hanno interposto Parte_1 Parte_2
tempestivo appello, affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo chiedono la riforma del capo della sentenza relativa al regolamento delle spese di lite anche nel caso di rigetto delle altre censure.
2.2 Col secondo motivo criticano la decisione laddove ha disatteso la richiesta avanzata dagli opponenti di accertare, mediante ctu, gli interessi dovuti, ritenendola esplorativa.
Essi evidenziano che l'atto di precetto quantifica gli interessi in complessivi €37.0343,24, di cui “Interessi addebitati € 21.347,29, Interessi di mora € 9.856,95 …. Interessi maturati al 22.4.2022 € 5.839,00”, senza chiarirne la natura e le modalità di determinazione.
Denunciano che l'atto di precetto quantifica in €2.146,26 l'importo richiesto a titolo di spese, senza però specificarne la natura.
2.3 Col terzo motivo contestano la debenza delle somme richieste a titolo di interessi e spese, non avendo l'intimante assolto all'onere di provare l'esistenza del relativo credito.
2.4 Col quarto motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto che vi sia la prova che Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. abbia ceduto a
[...]
il credito azionato con l'atto di precetto. Controparte_1
3 Si è costituita chiedendo che l'appello sia Controparte_1
3 dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza o che venga comunque rigettato.
4. Il quarto motivo di gravame, il cui esame va anteposto, per ragioni di priorità logica, al vaglio delle altre censure sollevate dagli appellanti, è fondato.
L'articolo 5 del D.L. 99/2017 prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto dispone che i Commissari liquidatori della Controparte_3
in liquidazione coatta amministrativa procedano alla cessione alla Controparte_5
di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti a
[...] Controparte_6 ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del DL 99/2017, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti a
CP_4
Con D.M. del 22/02/2018 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dei poteri attribuitigli dall'art. 5 commi 1 e 5 del D.L n. 99/2017, ha costituito all'interno di il “Patrimonio Destinato destinato esclusivamente CP_4 CP_7 all'acquisto, in una o più soluzioni, dei crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa di non ceduti ai Controparte_3 sensi dell'art. 3 del D.L. 99/2017 o retrocessi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 99/2017, unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti, salve in ogni caso le esclusioni precisate nel D.M.
A fronte della contestazione sollevata in primo grado dagli opponenti in merito alla prova della titolarità del credito fatto valere con l'atto di precetto, Controparte_1
ha dedotto che in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 99/2017
[...]
e del D.M. 22.02.2018, in data 11.04.2018 si è perfezionato il contratto di cessione tra e i Commissari Liquidatori di e che CP_4 Controparte_8 della cessione è stata data notizia tramite pubblicazione sul sito della Banca d'Italia in data
12.04.2018, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 2, e 5, comma 1, del D.L. 99/2017.
Le allegazioni svolte da non sono però Controparte_1
sufficienti a fornire la prova del subentro della medesima nella titolarità del contestato credito.
4 Infatti, non solo non è stato prodotto il contratto di cessione dell'11.04.2018 e l'avviso pubblicato sul sito della Banca d'Italia in data 12.04.2018, ma neppure vi è alcuna evidenza che il credito per cui è causa fosse stato qualificato dalla banca cedente come “deteriorato” alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (ovvero il 25.6.2017) e che non rientri tra quelli ceduti invece ad e da quest'ultima non retrocessi. Controparte_6
Anzi, dalla documentazione prodotta dalla convenuta opposta si evince che solo con lettera raccomandata del 06.05.2019, e quindi a distanza di quasi due anni dalla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, è stata comunicata ai mutuatari la risoluzione del mutuo fondiario e gli stessi sono stati informati che la loro posizione sarebbe stata segnalata a sofferenza (v. doc. 9 del fascicolo di primo grado).
Non vi è quindi la prova che alla data del 25.6.2017 la riscossione del credito in questione fosse già divenuta incerta, non essendo i debitori più in grado di assolvere al pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti e che pertanto lo stesso fosse stato annoverato da tra i crediti deteriorati che, in base alla previsione di cui Controparte_3 all'art. 5 del D.L. 99/2017 e del D.M. 22.02.2018, sono stati ceduti dai commissari liquidatori di a nell'ambito dell'operazione Parte_3 CP_4
dell'11.04.2018.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
2) condanna a rifondere a e Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in €5.000,00 per Parte_2
compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
2) condanna a rifondere a e Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €4.500,00 per Parte_2
5 compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 05.02.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1994 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Beniamino Nordio contro
(C.F. ) a mezzo della Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice speciale (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Sicchiero
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1723/2023 del Tribunale di Venezia emessa in data 05.10.2023 e depositata in data 10.10.2023.
1 Conclusioni di parte appellante:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, l'insussistenza del credito vantato dall'opposto e per l'effetto respingere le pretese azionate nell'atto di precetto dd.6.5.22;
- e, per l'effetto, dichiararsi nullo e/o annullabile e/o inefficace e/o illegittimo e/o revocarsi
l'atto di precetto dd.
6.5.22 con ogni ulteriore conseguenza di legge;
In via subordinata: accertare e dichiarare la minor somma di giustizia o di equità vantata dall'opposto e per
l'effetto respingersi le pretese azionate nell'atto di precetto dd.
6.5.22 e/o ridursi le stesse con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Spese, anche generali, diritti ed onorari di lite interamente refusi”.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
“In via principale: dichiararsi inammissibile l'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c.
In subordine: rigettarsi l'appello avversario perché infondato per i motivi esposti in narrativa.
Spese di lite rifuse con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014 ss.mm.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 25.05.2022, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto con cui Controparte_1
aveva intimato loro il pagamento della somma complessiva di €150.193,44
[...]
scaturente da un mutuo ipotecario fondiario sottoscritto dagli stessi in data 15.04.2013 con la quale successivamente era stato posta in liquidazione Controparte_3
coatta amministrativa e, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 99/2017 e dal
D.M. 22.02.2018, aveva ceduto il suddetto credito in data 11.04.2018 a che CP_4
2 aveva quindi mutato la propria denominazione in quella di Controparte_1
[...]
A sostegno dell'opposizione essi deducevano che:
a) le rate del mutuo erano state interamente (o quasi) versate e l'importo richiesto in pagamento era stato determinato in maniera imprecisa e non chiara;
b) difettava il titolo esecutivo;
c) l'intimante era priva della legittimazione a far valere il credito;
d) il credito si era prescritto.
Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia e hanno interposto Parte_1 Parte_2
tempestivo appello, affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo chiedono la riforma del capo della sentenza relativa al regolamento delle spese di lite anche nel caso di rigetto delle altre censure.
2.2 Col secondo motivo criticano la decisione laddove ha disatteso la richiesta avanzata dagli opponenti di accertare, mediante ctu, gli interessi dovuti, ritenendola esplorativa.
Essi evidenziano che l'atto di precetto quantifica gli interessi in complessivi €37.0343,24, di cui “Interessi addebitati € 21.347,29, Interessi di mora € 9.856,95 …. Interessi maturati al 22.4.2022 € 5.839,00”, senza chiarirne la natura e le modalità di determinazione.
Denunciano che l'atto di precetto quantifica in €2.146,26 l'importo richiesto a titolo di spese, senza però specificarne la natura.
2.3 Col terzo motivo contestano la debenza delle somme richieste a titolo di interessi e spese, non avendo l'intimante assolto all'onere di provare l'esistenza del relativo credito.
2.4 Col quarto motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto che vi sia la prova che Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. abbia ceduto a
[...]
il credito azionato con l'atto di precetto. Controparte_1
3 Si è costituita chiedendo che l'appello sia Controparte_1
3 dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza o che venga comunque rigettato.
4. Il quarto motivo di gravame, il cui esame va anteposto, per ragioni di priorità logica, al vaglio delle altre censure sollevate dagli appellanti, è fondato.
L'articolo 5 del D.L. 99/2017 prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto dispone che i Commissari liquidatori della Controparte_3
in liquidazione coatta amministrativa procedano alla cessione alla Controparte_5
di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti a
[...] Controparte_6 ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del DL 99/2017, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti a
CP_4
Con D.M. del 22/02/2018 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dei poteri attribuitigli dall'art. 5 commi 1 e 5 del D.L n. 99/2017, ha costituito all'interno di il “Patrimonio Destinato destinato esclusivamente CP_4 CP_7 all'acquisto, in una o più soluzioni, dei crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa di non ceduti ai Controparte_3 sensi dell'art. 3 del D.L. 99/2017 o retrocessi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 99/2017, unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti, salve in ogni caso le esclusioni precisate nel D.M.
A fronte della contestazione sollevata in primo grado dagli opponenti in merito alla prova della titolarità del credito fatto valere con l'atto di precetto, Controparte_1
ha dedotto che in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 99/2017
[...]
e del D.M. 22.02.2018, in data 11.04.2018 si è perfezionato il contratto di cessione tra e i Commissari Liquidatori di e che CP_4 Controparte_8 della cessione è stata data notizia tramite pubblicazione sul sito della Banca d'Italia in data
12.04.2018, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 2, e 5, comma 1, del D.L. 99/2017.
Le allegazioni svolte da non sono però Controparte_1
sufficienti a fornire la prova del subentro della medesima nella titolarità del contestato credito.
4 Infatti, non solo non è stato prodotto il contratto di cessione dell'11.04.2018 e l'avviso pubblicato sul sito della Banca d'Italia in data 12.04.2018, ma neppure vi è alcuna evidenza che il credito per cui è causa fosse stato qualificato dalla banca cedente come “deteriorato” alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (ovvero il 25.6.2017) e che non rientri tra quelli ceduti invece ad e da quest'ultima non retrocessi. Controparte_6
Anzi, dalla documentazione prodotta dalla convenuta opposta si evince che solo con lettera raccomandata del 06.05.2019, e quindi a distanza di quasi due anni dalla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, è stata comunicata ai mutuatari la risoluzione del mutuo fondiario e gli stessi sono stati informati che la loro posizione sarebbe stata segnalata a sofferenza (v. doc. 9 del fascicolo di primo grado).
Non vi è quindi la prova che alla data del 25.6.2017 la riscossione del credito in questione fosse già divenuta incerta, non essendo i debitori più in grado di assolvere al pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti e che pertanto lo stesso fosse stato annoverato da tra i crediti deteriorati che, in base alla previsione di cui Controparte_3 all'art. 5 del D.L. 99/2017 e del D.M. 22.02.2018, sono stati ceduti dai commissari liquidatori di a nell'ambito dell'operazione Parte_3 CP_4
dell'11.04.2018.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
2) condanna a rifondere a e Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in €5.000,00 per Parte_2
compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
2) condanna a rifondere a e Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €4.500,00 per Parte_2
5 compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 05.02.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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