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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6508 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. IC CA presidente dott.ssa NA AN consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4131/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. , , c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
e , c.f. , tutte C.F._3 Parte_4 C.F._4 nella qualità di eredi di Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv.to IC De Stefano, giusta procura in calce all'atto di appello e all'istanza di riassunzione
APPELLANTI
E
, c.f. Controparte_1 C.F._5
, c.f. CP_2 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv.to Alessandro Oddi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATI pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Persona_1
Tribunale di Tivoli n. 822/2020, R.G. n. 2714/2016, pubblicata il 22.6.2020.
***
Si sono costituiti gli appellati e . CP_2 Controparte_1
***
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 283 c.p.c. e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 16.12.2024 è stata fissata, per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 27.2.2025, con termine fino a quindici giorni prima per note conclusionali (depositate in data 10.2.2025 da parte appellata).
***
L'udienza è stata differita al 13.3.2025 e, in detta sede, è stata dichiarata l'interruzione del processo a seguito della dichiarazione della morte di resa dal procuratore Persona_1 di parte appellante.
***
Il giudizio è stato ritualmente e tempestivamente riassunto e all'udienza del 18.9.2025 i difensori delle parti, concordemente, hanno chiesto breve rinvio, essendo in corso trattative.
***
La Corte ha rinviato la causa all'udienza collegiale del 30.10.2025, con termine fino a sette giorni prima per comunicare l'esito delle trattative.
***
Con nota congiunta, i procuratori delle parti hanno comunicato l'esito positivo delle trattative, con conseguente abbandono del giudizio ex art. 309 c.p.c.
***
All'udienza del 30.10.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 6.11.2025.
***
pagina 2 di 3 In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 30.10.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo come da separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 6.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NA AN IC CA
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. IC CA presidente dott.ssa NA AN consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4131/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. , , c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
e , c.f. , tutte C.F._3 Parte_4 C.F._4 nella qualità di eredi di Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv.to IC De Stefano, giusta procura in calce all'atto di appello e all'istanza di riassunzione
APPELLANTI
E
, c.f. Controparte_1 C.F._5
, c.f. CP_2 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv.to Alessandro Oddi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATI pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Persona_1
Tribunale di Tivoli n. 822/2020, R.G. n. 2714/2016, pubblicata il 22.6.2020.
***
Si sono costituiti gli appellati e . CP_2 Controparte_1
***
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 283 c.p.c. e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 16.12.2024 è stata fissata, per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 27.2.2025, con termine fino a quindici giorni prima per note conclusionali (depositate in data 10.2.2025 da parte appellata).
***
L'udienza è stata differita al 13.3.2025 e, in detta sede, è stata dichiarata l'interruzione del processo a seguito della dichiarazione della morte di resa dal procuratore Persona_1 di parte appellante.
***
Il giudizio è stato ritualmente e tempestivamente riassunto e all'udienza del 18.9.2025 i difensori delle parti, concordemente, hanno chiesto breve rinvio, essendo in corso trattative.
***
La Corte ha rinviato la causa all'udienza collegiale del 30.10.2025, con termine fino a sette giorni prima per comunicare l'esito delle trattative.
***
Con nota congiunta, i procuratori delle parti hanno comunicato l'esito positivo delle trattative, con conseguente abbandono del giudizio ex art. 309 c.p.c.
***
All'udienza del 30.10.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 6.11.2025.
***
pagina 2 di 3 In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 30.10.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo come da separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 6.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NA AN IC CA
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