TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/02/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al n. 7930/2017 r.g., avente ad oggetto:
risarcimento danni 2051-2043 c.c.
TRA
C.F. e C.F. TE C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Andria C.F._2
e Daniela Andria, elettivamente domiciliati presso lo Studio dei predetti difensori in Salerno, Via SS. Martiri Salernitani, n. 24, giusta procura a margine della citazione;
ATTORI
E
(C.F. ) in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rapp.to e difeso, giusta procura alle liti rep. n. 79987 – raccolta
39479 – rogata in Salerno dal notaio Dott. in data Persona_1
16/12/2019, ed in virtù di determinazione dirigenziale agli atti, dall'Avv.
Ugo Cornetta ( , con il quale è elettivamente C.F._3
1 domiciliato in Salerno al Largo dei Pioppi 1, presso l'Avvocatura
provinciale;
CONVENUTA
Conclusioni: all'udienza del 30.10.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e TE [...]
convenivano in giudizio la chiedendone la Pt_2 Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, patiti in conseguenza di un sinistro occorso in data
31/05/2016.
Esponevano che in detta data, alle ore 15:00 circa, era alla TE
guida del ciclomotore Beverly 400 tg. CY 55804, di proprietà di
[...]
e percorreva la Strada Provinciale 26 B in direzione ON Valle Pt_2
Piana quando, giunto nei pressi del ristorante “Prati Verdi”, nell'uscire da una curva volgente a destra, perdeva il controllo del veicolo e rovinava al suolo.
Evidenziavano che la caduta era causata da un dissesto del manto stradale presente al centro della corsia da lui percorsa, non segnalato, né visibile.
allegava, altresì, che in conseguenza del sinistro subiva TE
lesioni diagnosticate al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di
Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno in “trauma contusivo emicostato sinistro”, con “escoriazioni multiple”; seguiva un periodo di convalescenza, prima della avvenuta guarigione definitiva.
2 In conseguenza del detto sinistro, inoltre, il ciclomotore Beverly 400,
targato CY 55804, di proprietà di riportava danni Parte_2
quantificati in euro 1.752,18, come da preventivo emesso dalla carrozzeria
“ , oltre l'ulteriore danno rappresentato dalla sosta Parte_3
tecnica e dal degrado commerciale del veicolo da valutarsi in via equitativa.
Stante la responsabilità della per la cattiva Controparte_1
manutenzione del tratto stradale interessato dal sinistro e per non aver posto opportunamente in sicurezza le insistenti situazioni di pericolo per la incolumità pubblica, insisteva per la declaratoria di responsabilità della predetta convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. o comunque dell'art. 2043
c.c., con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la CP_1 CP_1
contestando i fatti e la dinamica del sinistro così come descritti da controparte.
Evidenziava, altresì, l'assenza dei presupposti per la declaratoria di responsabilità dell'ente ex art. 2043 e 2051 c.c., ed in ogni caso che il sinistro de quo si era verificato a causa della condotta negligente e colposa del danneggiato, che evidentemente procedeva senza prestare alcuna attenzione;
contestava, infine, il quantum risarcitorio.
Insisteva, pertanto, per il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese di lite.
3. Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, prova testimoniale e CTU medico-legale, la stessa è stata
3 trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con i termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. In ordine alla qualificazione della domanda, può ritenersi che l'azione sia stata esercitata ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso il riferimento espresso alla norma ed alla responsabilità della deputata Controparte_1
istituzionalmente alla manutenzione, custodia, salvaguardia degli assi viari.
Orbene, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità in materia,
condivisa da questo Tribunale, in materia di responsabilità ex art. 2051
cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, la prova liberatoria gravante sul custode non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento mediamente esigibile e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo)
che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento dì danno,
caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo,
cod.pen., come causa esclusiva di tale evento (così, ex multis, Cass. Sez.
3,
4 sent. n. 26142 del 2023; Cass. Sez. 3, sent. 18518/2024).
1.1. E' inoltre consolidato il principio secondo cui la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis cft. Cass. civ. sez. III,
24 aprile 2024, n. 11140).
2. Applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è
fondata nei termini che seguono.
2.1 Deve ritenersi provato - alla stregua della espletata istruttoria – che
è effettivamente caduto dalla moto, di proprietà di TE [...]
, mentre percorreva la Strada Provinciale 26 B in direzione Pt_2
OR Rovella (SA).
Nello specifico, nell'uscire da una curva perdeva il controllo del mezzo a causa di un dissesto del manto stradale.
A causa della rovinosa caduta subiva un trauma contusivo con escoriazioni multiple mentre il motociclo riportava ingenti danni.
Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da TE
, indifferente, che ha confermato per conoscenza diretta – in quanto
[...]
si trovava su un autoveicolo che seguiva la moto condotta dal – la Pt_2
dinamica del sinistro come descritta in citazione, individuando nella
5 presenza di una frana e di un gradino sulla strada la causa della caduta (cft.
verbale di udienza del 7.10.2020).
Si rimanda, altresì, alle fotografie in atti relative allo stato dei luoghi al momento del sinistro, nonché alla relazione redatta dal Responsabile del settore viabilità e infrastrutture della Provincia di Salerno: il tecnico incaricato, , dava atto della “esistenza di buca” sul luogo Testimone_2
del sinistro, descrivendo nello specifico una “…crepa, lungo il manto
stradale, oggetto del sinistro, segnalata con segnaletica verticale di limiti
di velocità e di lavori in corso…” (cft. all. n. 4 alla comparsa di costituzione).
Parimenti rilevante è la relazione tecnica denominata “stato dei luoghi e
ricostruzione” a firma per.ass. , nella quale si dà atto Controparte_2
della presenza sia di un segnale di limite di velocità di 50 km orari sia – su entrambe le corsie di marcia – di “dissesti e tracce di riparazioni svolte
mediante conglomerato bituminoso. Tutte le insidie ivi evinte, però, sono
risultate di ampie dimensioni e ben evincibili anche da lontano…” (cft.
allegato n. 6 al fascicolo di parte convenuta).
2.2. Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro e la , trattandosi di immobile legato da una Controparte_1
evidente e comunque pacifica situazione di appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di dissesti stradali derivanti da movimenti
6 franosi lasciati privi di riparazione e non specificamente segnalati nella loro pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso,
atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento del manto stradale ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento, in sostanza, non sarebbe caduto). TE
La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto -trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione,
esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l' convenuto - lungi dall'aver posto in essere la CP_3
normale dovuta attività di manutenzione - è rimasta inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà del tratto stradale interessato da movimenti franosi ed evidenti irregolarità: a maggior ragione trattandosi di un tratto di strada di frequente utilizzazione (unisce diversi centri abitati) avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
7 3. Attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta, sebbene non possa ascriversi all'attore un'esclusiva responsabilità, può di certo ravvisarsi un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 co 1.
Deve ritenersi, infatti, che alla produzione del fatto abbia concorso la condotta del danneggiato, cui è imputabile una disattenzione senza la quale il fatto non si sarebbe verificato, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art. 1227, I co. Va, infatti, evidenziato che il fatto è successo in pieno giorno (nel primo pomeriggio del 31 maggio) con luce naturale, che certamente poteva consentiva al conducente di scorgere il dissesto,
peraltro di evidenti dimensioni;
il che porta a ritenere che effettivamente lo stesso sia incorso nel pericolo anche per sua disattenzione.
Non da ultimo il conducente della moto ben avrebbe dovuto/potuto adeguare la propria velocità al precario stato del manto stradale,
caratterizzato, come emerso, da insidie di ampie dimensioni presenti su tutta la carreggiata e ben visibili anche a distanza.
In proposito appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità - affermato dalla Corte Costituzionale proprio in materia di insidie stradali - per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità
( Corte Costituzionale 156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene,
ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
8 Si ritiene, alla luce delle evidenze probatorie di cui si è detto (irregolarità
ampie e ben visibili;
visibilità diurna ottimale;
limiti di velocità; necessità
di adeguare l'effettiva andatura allo stato dei luoghi) che la condotta del danneggiato, nella specie, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
4. In ordine al risarcimento del danno vanno distinte le posizioni di
[...]
e di . Pt_1 Parte_2
5. Quanto al conducente deve, innanzitutto, ritenersi TE
dimostrato il danno connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. -
dott.ssa - con motivazione sostanzialmente scevra da Persona_2
vizi logici e scientifici, per euro 486,15.
5.1. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta l'attore ha riportato “Esiti di trauma contusivo
distorsivo ginocchio sx con limitazione funzionale” (esiti che il Tribunale
condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato).
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste: il periodo di inabilità temporanea parziale al 75% è stato di giorni 5 (cinque); il periodo di inabilità temporanea parziale al 50% è
valutabile in giorni 30 (trenta) al 25% di giorni 15 (quindici).
9 Sono residuati postumi anatomo-funzionali che condizionano un esclusivo danno biologico del 2% (due punti percentuali).
Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunato è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del manto stradale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass.,
per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali
(sul punto, ex multis. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale, complessivamente sofferto, può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024)
contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (28 anni) avremo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 28 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto danno biologico € 1.480,36
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 5
10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Danno non patrimoniale risarcibile € 2.561,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 431,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25
Totale danno biologico temporaneo € 2.587,50
Spese mediche € 486,15
Totale generale: € 5.634,65
Non risultano provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie. Il CTU ha del resto precisato che, in considerazione del tempo trascorso dall'epoca del sinistro, le lesioni di cui trattasi possono considerarsi sicuramente stabilizzate.
Tenuto conto del concorso di colpa al 50%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di euro 2.817,32.
Tale somma è -come detto- espressa all'attualità e su tale somma,
devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, decorrono gli interessi legali fino al saldo.
6. Deve essere, altresì, liquidato il risarcimento relativo ai danni riportati dal veicolo danneggiato di proprietà di (cft. certificato di Parte_2
proprietà del motociclo tg. CY55804 depositato da parte attrice con le memorie istruttorie).
Risultando dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo, per le evidenze probatorie di cui si è dato conto, occorre procedere alla sua
11 liquidazione, quale perdita subita ex art. 1223 c.c. (danno emergente): il riferimento, nella specie, vista la richiesta di risarcimento in forma specifica, è certamente agli esborsi monetari necessari in quanto derivanti dal danneggiamento del motoveicolo.
Va chiarito che sia il complesso dell'evidenza probatoria acquisita (di cui si è dato conto), sia la locuzione “perdita subita” include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso “…in quanto il vinculum iuris, nel
quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva
del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti
giuridici con diretta rilevanza economica di cui una persona è titolare”
(ex multis, Cass. 10.11.2010 n. 2286; Cass. 10.03.2016 n.4718; Cass.
27129/2021; Cass. Sez. III, ord. n. 5159 del 17.02.2023).
Orbene, in ragione della documentazione fotografica prodotta da parte attrice e relativa allo stato del motoveicolo a seguito del sinistro, della deposizione testimoniale resa dal tecnico dell'officina incaricata della riparazione ( , legale rappresentante della carrozzeria Controparte_4
“Bartmoto”) e del preventivo in atti (quale mero indizio a corredo) si stima che un danno subito da complessivamente pari ad euro Parte_2
1.752,18.
Da tale posta va detratta la somma di euro 876,09, stante il concorso di colpa del conducente, per una posta risarcitoria finale liquidabile pari ad
euro 876,09.
E' mancata, per contro, la prova del danno da fermo tecnico che va sempre allegato e provato non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo (cft. Cass. sentenza n. 7258 del 14 marzo 2023).
12 Risponde del resto a principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass.,
19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. già
Cass., 18/7/1989, n. 3352).
Il ristoro del danno deve essere determinato quindi in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro (v. Cass.,
8/2/2012, n. 1781).
7. Segue, in definitiva, la condanna della al Controparte_1
pagamento della somma di euro 2.817,32 in favore di e TE
della somma di euro 876,09 in favore di , oltre interessi Parte_2
legali sulle predette somme, devalutate alla data del sinistro ed anno per anno rivalutate secondo gli indici Istat, fino al saldo.
8. Alla soccombenza segue, altresì, la condanna della Controparte_1
al pagamento in favore della parte attrice delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa (nei limiti del
quantum di accoglimento), dei parametri prossimi ai medi, dell'attività
espletata e delle tariffe vigenti. Parimenti, anche le spese di c.t.u., liquidate con ordinanza in sede di conferimento di incarico, ove effettivamente sborsate, devono essere poste definitivamente a carico dell'ente
13 convenuto. Va disposta, infine, la distrazione delle predette spese di lite in favore dei difensori di parte attrice dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da , disattesa ogni diversa TE Parte_2
e/o ulteriore istanza così provvede:
1. accerta la responsabilità della nella causazione del Controparte_1
sinistro verificatosi in data 31.05.2016 ed il concorso di colpa di
[...]
nella misura del 50%; Pt_1
2. condanna la , in persona del Presidente p.t., al Controparte_1
pagamento a titolo risarcitorio: A) della somma di euro 2.817,32 in favore di oltre interessi come indicati in parte motiva;
B) della TE
somma di euro 876,09 in favore di , oltre interessi come Parte_2
indicati in parte motiva;
3. condanna la , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
al rimborso in favore degli attori delle spese del giudizio,
complessivamente liquidate in € 2.700,00 di cui € 282,50 per spese esenti,
oltre rimborso spese generali al 15%, oltre agli ulteriori accessori di legge.
Pone le spese di c.t.u., come liquidate con ordinanza in sede di conferimento dell'incarico, ove effettivamente sborsate, definitivamente e per intero a carico della parte convenuta. Dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore degli Avv.ti Antonio Andria e Daniela
Andria, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno il 25.02.2025
Il giudice - Francesco Rossini
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al n. 7930/2017 r.g., avente ad oggetto:
risarcimento danni 2051-2043 c.c.
TRA
C.F. e C.F. TE C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Andria C.F._2
e Daniela Andria, elettivamente domiciliati presso lo Studio dei predetti difensori in Salerno, Via SS. Martiri Salernitani, n. 24, giusta procura a margine della citazione;
ATTORI
E
(C.F. ) in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rapp.to e difeso, giusta procura alle liti rep. n. 79987 – raccolta
39479 – rogata in Salerno dal notaio Dott. in data Persona_1
16/12/2019, ed in virtù di determinazione dirigenziale agli atti, dall'Avv.
Ugo Cornetta ( , con il quale è elettivamente C.F._3
1 domiciliato in Salerno al Largo dei Pioppi 1, presso l'Avvocatura
provinciale;
CONVENUTA
Conclusioni: all'udienza del 30.10.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e TE [...]
convenivano in giudizio la chiedendone la Pt_2 Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, patiti in conseguenza di un sinistro occorso in data
31/05/2016.
Esponevano che in detta data, alle ore 15:00 circa, era alla TE
guida del ciclomotore Beverly 400 tg. CY 55804, di proprietà di
[...]
e percorreva la Strada Provinciale 26 B in direzione ON Valle Pt_2
Piana quando, giunto nei pressi del ristorante “Prati Verdi”, nell'uscire da una curva volgente a destra, perdeva il controllo del veicolo e rovinava al suolo.
Evidenziavano che la caduta era causata da un dissesto del manto stradale presente al centro della corsia da lui percorsa, non segnalato, né visibile.
allegava, altresì, che in conseguenza del sinistro subiva TE
lesioni diagnosticate al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di
Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno in “trauma contusivo emicostato sinistro”, con “escoriazioni multiple”; seguiva un periodo di convalescenza, prima della avvenuta guarigione definitiva.
2 In conseguenza del detto sinistro, inoltre, il ciclomotore Beverly 400,
targato CY 55804, di proprietà di riportava danni Parte_2
quantificati in euro 1.752,18, come da preventivo emesso dalla carrozzeria
“ , oltre l'ulteriore danno rappresentato dalla sosta Parte_3
tecnica e dal degrado commerciale del veicolo da valutarsi in via equitativa.
Stante la responsabilità della per la cattiva Controparte_1
manutenzione del tratto stradale interessato dal sinistro e per non aver posto opportunamente in sicurezza le insistenti situazioni di pericolo per la incolumità pubblica, insisteva per la declaratoria di responsabilità della predetta convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. o comunque dell'art. 2043
c.c., con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la CP_1 CP_1
contestando i fatti e la dinamica del sinistro così come descritti da controparte.
Evidenziava, altresì, l'assenza dei presupposti per la declaratoria di responsabilità dell'ente ex art. 2043 e 2051 c.c., ed in ogni caso che il sinistro de quo si era verificato a causa della condotta negligente e colposa del danneggiato, che evidentemente procedeva senza prestare alcuna attenzione;
contestava, infine, il quantum risarcitorio.
Insisteva, pertanto, per il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese di lite.
3. Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, prova testimoniale e CTU medico-legale, la stessa è stata
3 trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con i termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. In ordine alla qualificazione della domanda, può ritenersi che l'azione sia stata esercitata ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso il riferimento espresso alla norma ed alla responsabilità della deputata Controparte_1
istituzionalmente alla manutenzione, custodia, salvaguardia degli assi viari.
Orbene, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità in materia,
condivisa da questo Tribunale, in materia di responsabilità ex art. 2051
cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, la prova liberatoria gravante sul custode non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento mediamente esigibile e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo)
che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento dì danno,
caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo,
cod.pen., come causa esclusiva di tale evento (così, ex multis, Cass. Sez.
3,
4 sent. n. 26142 del 2023; Cass. Sez. 3, sent. 18518/2024).
1.1. E' inoltre consolidato il principio secondo cui la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis cft. Cass. civ. sez. III,
24 aprile 2024, n. 11140).
2. Applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è
fondata nei termini che seguono.
2.1 Deve ritenersi provato - alla stregua della espletata istruttoria – che
è effettivamente caduto dalla moto, di proprietà di TE [...]
, mentre percorreva la Strada Provinciale 26 B in direzione Pt_2
OR Rovella (SA).
Nello specifico, nell'uscire da una curva perdeva il controllo del mezzo a causa di un dissesto del manto stradale.
A causa della rovinosa caduta subiva un trauma contusivo con escoriazioni multiple mentre il motociclo riportava ingenti danni.
Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da TE
, indifferente, che ha confermato per conoscenza diretta – in quanto
[...]
si trovava su un autoveicolo che seguiva la moto condotta dal – la Pt_2
dinamica del sinistro come descritta in citazione, individuando nella
5 presenza di una frana e di un gradino sulla strada la causa della caduta (cft.
verbale di udienza del 7.10.2020).
Si rimanda, altresì, alle fotografie in atti relative allo stato dei luoghi al momento del sinistro, nonché alla relazione redatta dal Responsabile del settore viabilità e infrastrutture della Provincia di Salerno: il tecnico incaricato, , dava atto della “esistenza di buca” sul luogo Testimone_2
del sinistro, descrivendo nello specifico una “…crepa, lungo il manto
stradale, oggetto del sinistro, segnalata con segnaletica verticale di limiti
di velocità e di lavori in corso…” (cft. all. n. 4 alla comparsa di costituzione).
Parimenti rilevante è la relazione tecnica denominata “stato dei luoghi e
ricostruzione” a firma per.ass. , nella quale si dà atto Controparte_2
della presenza sia di un segnale di limite di velocità di 50 km orari sia – su entrambe le corsie di marcia – di “dissesti e tracce di riparazioni svolte
mediante conglomerato bituminoso. Tutte le insidie ivi evinte, però, sono
risultate di ampie dimensioni e ben evincibili anche da lontano…” (cft.
allegato n. 6 al fascicolo di parte convenuta).
2.2. Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro e la , trattandosi di immobile legato da una Controparte_1
evidente e comunque pacifica situazione di appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di dissesti stradali derivanti da movimenti
6 franosi lasciati privi di riparazione e non specificamente segnalati nella loro pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso,
atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento del manto stradale ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento, in sostanza, non sarebbe caduto). TE
La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto -trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione,
esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l' convenuto - lungi dall'aver posto in essere la CP_3
normale dovuta attività di manutenzione - è rimasta inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà del tratto stradale interessato da movimenti franosi ed evidenti irregolarità: a maggior ragione trattandosi di un tratto di strada di frequente utilizzazione (unisce diversi centri abitati) avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
7 3. Attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta, sebbene non possa ascriversi all'attore un'esclusiva responsabilità, può di certo ravvisarsi un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 co 1.
Deve ritenersi, infatti, che alla produzione del fatto abbia concorso la condotta del danneggiato, cui è imputabile una disattenzione senza la quale il fatto non si sarebbe verificato, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art. 1227, I co. Va, infatti, evidenziato che il fatto è successo in pieno giorno (nel primo pomeriggio del 31 maggio) con luce naturale, che certamente poteva consentiva al conducente di scorgere il dissesto,
peraltro di evidenti dimensioni;
il che porta a ritenere che effettivamente lo stesso sia incorso nel pericolo anche per sua disattenzione.
Non da ultimo il conducente della moto ben avrebbe dovuto/potuto adeguare la propria velocità al precario stato del manto stradale,
caratterizzato, come emerso, da insidie di ampie dimensioni presenti su tutta la carreggiata e ben visibili anche a distanza.
In proposito appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità - affermato dalla Corte Costituzionale proprio in materia di insidie stradali - per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità
( Corte Costituzionale 156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene,
ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
8 Si ritiene, alla luce delle evidenze probatorie di cui si è detto (irregolarità
ampie e ben visibili;
visibilità diurna ottimale;
limiti di velocità; necessità
di adeguare l'effettiva andatura allo stato dei luoghi) che la condotta del danneggiato, nella specie, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
4. In ordine al risarcimento del danno vanno distinte le posizioni di
[...]
e di . Pt_1 Parte_2
5. Quanto al conducente deve, innanzitutto, ritenersi TE
dimostrato il danno connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. -
dott.ssa - con motivazione sostanzialmente scevra da Persona_2
vizi logici e scientifici, per euro 486,15.
5.1. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta l'attore ha riportato “Esiti di trauma contusivo
distorsivo ginocchio sx con limitazione funzionale” (esiti che il Tribunale
condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato).
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste: il periodo di inabilità temporanea parziale al 75% è stato di giorni 5 (cinque); il periodo di inabilità temporanea parziale al 50% è
valutabile in giorni 30 (trenta) al 25% di giorni 15 (quindici).
9 Sono residuati postumi anatomo-funzionali che condizionano un esclusivo danno biologico del 2% (due punti percentuali).
Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunato è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del manto stradale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass.,
per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali
(sul punto, ex multis. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale, complessivamente sofferto, può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024)
contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (28 anni) avremo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 28 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto danno biologico € 1.480,36
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 5
10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Danno non patrimoniale risarcibile € 2.561,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 431,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25
Totale danno biologico temporaneo € 2.587,50
Spese mediche € 486,15
Totale generale: € 5.634,65
Non risultano provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie. Il CTU ha del resto precisato che, in considerazione del tempo trascorso dall'epoca del sinistro, le lesioni di cui trattasi possono considerarsi sicuramente stabilizzate.
Tenuto conto del concorso di colpa al 50%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di euro 2.817,32.
Tale somma è -come detto- espressa all'attualità e su tale somma,
devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, decorrono gli interessi legali fino al saldo.
6. Deve essere, altresì, liquidato il risarcimento relativo ai danni riportati dal veicolo danneggiato di proprietà di (cft. certificato di Parte_2
proprietà del motociclo tg. CY55804 depositato da parte attrice con le memorie istruttorie).
Risultando dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo, per le evidenze probatorie di cui si è dato conto, occorre procedere alla sua
11 liquidazione, quale perdita subita ex art. 1223 c.c. (danno emergente): il riferimento, nella specie, vista la richiesta di risarcimento in forma specifica, è certamente agli esborsi monetari necessari in quanto derivanti dal danneggiamento del motoveicolo.
Va chiarito che sia il complesso dell'evidenza probatoria acquisita (di cui si è dato conto), sia la locuzione “perdita subita” include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso “…in quanto il vinculum iuris, nel
quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva
del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti
giuridici con diretta rilevanza economica di cui una persona è titolare”
(ex multis, Cass. 10.11.2010 n. 2286; Cass. 10.03.2016 n.4718; Cass.
27129/2021; Cass. Sez. III, ord. n. 5159 del 17.02.2023).
Orbene, in ragione della documentazione fotografica prodotta da parte attrice e relativa allo stato del motoveicolo a seguito del sinistro, della deposizione testimoniale resa dal tecnico dell'officina incaricata della riparazione ( , legale rappresentante della carrozzeria Controparte_4
“Bartmoto”) e del preventivo in atti (quale mero indizio a corredo) si stima che un danno subito da complessivamente pari ad euro Parte_2
1.752,18.
Da tale posta va detratta la somma di euro 876,09, stante il concorso di colpa del conducente, per una posta risarcitoria finale liquidabile pari ad
euro 876,09.
E' mancata, per contro, la prova del danno da fermo tecnico che va sempre allegato e provato non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo (cft. Cass. sentenza n. 7258 del 14 marzo 2023).
12 Risponde del resto a principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass.,
19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. già
Cass., 18/7/1989, n. 3352).
Il ristoro del danno deve essere determinato quindi in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro (v. Cass.,
8/2/2012, n. 1781).
7. Segue, in definitiva, la condanna della al Controparte_1
pagamento della somma di euro 2.817,32 in favore di e TE
della somma di euro 876,09 in favore di , oltre interessi Parte_2
legali sulle predette somme, devalutate alla data del sinistro ed anno per anno rivalutate secondo gli indici Istat, fino al saldo.
8. Alla soccombenza segue, altresì, la condanna della Controparte_1
al pagamento in favore della parte attrice delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa (nei limiti del
quantum di accoglimento), dei parametri prossimi ai medi, dell'attività
espletata e delle tariffe vigenti. Parimenti, anche le spese di c.t.u., liquidate con ordinanza in sede di conferimento di incarico, ove effettivamente sborsate, devono essere poste definitivamente a carico dell'ente
13 convenuto. Va disposta, infine, la distrazione delle predette spese di lite in favore dei difensori di parte attrice dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da , disattesa ogni diversa TE Parte_2
e/o ulteriore istanza così provvede:
1. accerta la responsabilità della nella causazione del Controparte_1
sinistro verificatosi in data 31.05.2016 ed il concorso di colpa di
[...]
nella misura del 50%; Pt_1
2. condanna la , in persona del Presidente p.t., al Controparte_1
pagamento a titolo risarcitorio: A) della somma di euro 2.817,32 in favore di oltre interessi come indicati in parte motiva;
B) della TE
somma di euro 876,09 in favore di , oltre interessi come Parte_2
indicati in parte motiva;
3. condanna la , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
al rimborso in favore degli attori delle spese del giudizio,
complessivamente liquidate in € 2.700,00 di cui € 282,50 per spese esenti,
oltre rimborso spese generali al 15%, oltre agli ulteriori accessori di legge.
Pone le spese di c.t.u., come liquidate con ordinanza in sede di conferimento dell'incarico, ove effettivamente sborsate, definitivamente e per intero a carico della parte convenuta. Dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore degli Avv.ti Antonio Andria e Daniela
Andria, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno il 25.02.2025
Il giudice - Francesco Rossini
14