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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/10/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria LEONEi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art.429 cpc nella causa promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. LISO CELESTE e SERNIA SABINO;
Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
Contr
, in persona del in , rappresentato e difeso ai sensi dell'art.417 bis co. 1 c.p.c. CP_2 CP_3 dall'avv. ALFONSO VITO FUNZIONARIO Resistente
Oggetto: indennità sostitutiva ferie non godute docenti precari
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12/06/2025 la parte ricorrente - premesso di avere lavorato alle dipendenze del in qualità docente in forza di reiterati contratti a tempo determinato fino Controparte_4 al termine delle attività didattiche – lamentava il mancato godimento integrale, per i suddetti anni, delle ferie rispettivamente maturate.
In ragione di ciò, agiva in giudizio per far valere il proprio diritto nei confronti dell'amministrazione resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, negli anni scolastici 2021/2022, e 2023/2024 da quantificarsi in complessivi € 2634,64, con condanna del al relativo pagamento, oltre accessori e spese di lite. CP_4
Si costituiva in giudizio il il quale, con propria memoria, eccepiva la prescrizione CP_4 quinquennale del credito fatto valere, contestava nel merito quanto dedotto dalla parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, veniva discussa oralmente e, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere una docente che ha stipulato contratti di lavoro con il fino al termine delle attività didattiche e/o al 30 CP_1 giugno e che, durante tali periodi di servizio, ha maturato giorni di ferie sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestati nel corso di ogni anno scolastico e che, alla cessazione del rapporto di lavoro aveva diritto alla monetizzazione delle ferie residue a sua disposizione;
che, nel corso degli anni scolastici in qualità di docente precario, non ha usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, venendo invece collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni;
di aver maturato, nel corso degli aa.ss. suindicati, i seguenti giorni di ferie 16,83 per l'as 2021/2022, e 25,33 per l'as 2023/2024.
La parte resistente ha invece allegato che le ferie dei docenti con contratti per supplenza breve o fino al 30 giugno possono essere monetizzate solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;
che nel caso di specie i giorni di riposo in sostituzione delle festività soppresse non sono stati richiesti dalla parte ricorrente e, quindi, non sono dovuti. La materia oggetto del presente giudizio è regolata dall'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) secondo cui “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (…)”. L'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013, in vigore dall'1.1.2013) ha però introdotto le seguenti previsioni derogatorie: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. Nel periodo soggetto all'originaria disciplina dettata dall'art. 5 cit. e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 228/2012, vigeva dunque l'obbligo di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (v. art. 13 co. 9 CCNL), impedendo la cd. “monetizzazione” delle ferie ex art. 13 c. 5 CCNL (la legge, come si è visto, disponeva che eventuali disposizioni contrattuali più favorevoli cessassero di avere applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore). L'art. 1 l. 228/12 mantiene ferma la previsione secondo cui il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali;
tuttavia, consente la “monetizzazione” delle ferie per il personale docente ed ATA assunto con contratto fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, con disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti con i cc. 54 e 55 a decorrere dal 1.9.2013. E' utile inoltre evidenziare quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ord. n. 13440 del 15.5.2024, che affronta la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva. Più nello specifico, la Cassazione ha rilevato che la normativa contrattuale previgente (art. 19 CCNL Scuola 2006/2009) non obbligava i docenti precari a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. Pertanto, se non avevano potuto goderle per motivi non imputabili a loro, avevano diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva. Nella seconda parte dell'ordinanza, la Corte affronta la questione specifica oggetto del ricorso, ossia il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte dei docenti precari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di diritto alle ferie, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del suo diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non le fruisce. Se il datore di lavoro non adempie a questo obbligo, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. La Corte di cassazione ha quindi stabilito che: i docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di decidere liberamente quando godere delle proprie ferie;
le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto. Ciò significa che, al termine del loro rapporto di lavoro, i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto;
il datore di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite. La scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tempi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse;
se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di informazione, i docenti precari ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. In caso di mancata comunicazione da parte della scuola, i docenti precari hanno diritto a ricevere il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste.
Nel caso di specie, risulta non contestato, e pertanto provato ex art. 115, co.1, c.p.c., che il docente non è stata né invitato a fruire delle ferie, né informato delle conseguenze della mancata fruizione. Considerato il quadro normativo sopra riportato, deve ritenersi che il diritto alla monetizzazione delle ferie sorge solo nel momento in cui il dipendente può godere delle ferie e, nel caso di specie, solo al momento della cessazione del rapporto. In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento delle ferie non godute in relazione agli aa.ss. in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche da liquidarsi ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola Vigente e condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la relativa indennità in misura pari ad euro 2.643,64 come risulta dai Cont conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, non specificamente contestati dal , cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di completezza, di ragionevolezza e di coerenza;
il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Non si è maturata alcuna prescrizione peraltro solo genericamente eccepita.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente, come per legge, e sono liquidate, in relazione alle fasi effettivamente espletate, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore e della non particolare complessità della vertenza), con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare in Controparte_5 favore della parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari ad euro 2634,64, il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che si liquidano in euro 1314,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 20.10.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria LEONEi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art.429 cpc nella causa promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. LISO CELESTE e SERNIA SABINO;
Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
Contr
, in persona del in , rappresentato e difeso ai sensi dell'art.417 bis co. 1 c.p.c. CP_2 CP_3 dall'avv. ALFONSO VITO FUNZIONARIO Resistente
Oggetto: indennità sostitutiva ferie non godute docenti precari
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12/06/2025 la parte ricorrente - premesso di avere lavorato alle dipendenze del in qualità docente in forza di reiterati contratti a tempo determinato fino Controparte_4 al termine delle attività didattiche – lamentava il mancato godimento integrale, per i suddetti anni, delle ferie rispettivamente maturate.
In ragione di ciò, agiva in giudizio per far valere il proprio diritto nei confronti dell'amministrazione resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, negli anni scolastici 2021/2022, e 2023/2024 da quantificarsi in complessivi € 2634,64, con condanna del al relativo pagamento, oltre accessori e spese di lite. CP_4
Si costituiva in giudizio il il quale, con propria memoria, eccepiva la prescrizione CP_4 quinquennale del credito fatto valere, contestava nel merito quanto dedotto dalla parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, veniva discussa oralmente e, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere una docente che ha stipulato contratti di lavoro con il fino al termine delle attività didattiche e/o al 30 CP_1 giugno e che, durante tali periodi di servizio, ha maturato giorni di ferie sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestati nel corso di ogni anno scolastico e che, alla cessazione del rapporto di lavoro aveva diritto alla monetizzazione delle ferie residue a sua disposizione;
che, nel corso degli anni scolastici in qualità di docente precario, non ha usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, venendo invece collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni;
di aver maturato, nel corso degli aa.ss. suindicati, i seguenti giorni di ferie 16,83 per l'as 2021/2022, e 25,33 per l'as 2023/2024.
La parte resistente ha invece allegato che le ferie dei docenti con contratti per supplenza breve o fino al 30 giugno possono essere monetizzate solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;
che nel caso di specie i giorni di riposo in sostituzione delle festività soppresse non sono stati richiesti dalla parte ricorrente e, quindi, non sono dovuti. La materia oggetto del presente giudizio è regolata dall'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) secondo cui “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (…)”. L'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013, in vigore dall'1.1.2013) ha però introdotto le seguenti previsioni derogatorie: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. Nel periodo soggetto all'originaria disciplina dettata dall'art. 5 cit. e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 228/2012, vigeva dunque l'obbligo di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (v. art. 13 co. 9 CCNL), impedendo la cd. “monetizzazione” delle ferie ex art. 13 c. 5 CCNL (la legge, come si è visto, disponeva che eventuali disposizioni contrattuali più favorevoli cessassero di avere applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore). L'art. 1 l. 228/12 mantiene ferma la previsione secondo cui il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali;
tuttavia, consente la “monetizzazione” delle ferie per il personale docente ed ATA assunto con contratto fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, con disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti con i cc. 54 e 55 a decorrere dal 1.9.2013. E' utile inoltre evidenziare quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ord. n. 13440 del 15.5.2024, che affronta la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva. Più nello specifico, la Cassazione ha rilevato che la normativa contrattuale previgente (art. 19 CCNL Scuola 2006/2009) non obbligava i docenti precari a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. Pertanto, se non avevano potuto goderle per motivi non imputabili a loro, avevano diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva. Nella seconda parte dell'ordinanza, la Corte affronta la questione specifica oggetto del ricorso, ossia il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte dei docenti precari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di diritto alle ferie, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del suo diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non le fruisce. Se il datore di lavoro non adempie a questo obbligo, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. La Corte di cassazione ha quindi stabilito che: i docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di decidere liberamente quando godere delle proprie ferie;
le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto. Ciò significa che, al termine del loro rapporto di lavoro, i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto;
il datore di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite. La scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tempi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse;
se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di informazione, i docenti precari ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. In caso di mancata comunicazione da parte della scuola, i docenti precari hanno diritto a ricevere il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste.
Nel caso di specie, risulta non contestato, e pertanto provato ex art. 115, co.1, c.p.c., che il docente non è stata né invitato a fruire delle ferie, né informato delle conseguenze della mancata fruizione. Considerato il quadro normativo sopra riportato, deve ritenersi che il diritto alla monetizzazione delle ferie sorge solo nel momento in cui il dipendente può godere delle ferie e, nel caso di specie, solo al momento della cessazione del rapporto. In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento delle ferie non godute in relazione agli aa.ss. in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche da liquidarsi ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola Vigente e condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la relativa indennità in misura pari ad euro 2.643,64 come risulta dai Cont conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, non specificamente contestati dal , cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di completezza, di ragionevolezza e di coerenza;
il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Non si è maturata alcuna prescrizione peraltro solo genericamente eccepita.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente, come per legge, e sono liquidate, in relazione alle fasi effettivamente espletate, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore e della non particolare complessità della vertenza), con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare in Controparte_5 favore della parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari ad euro 2634,64, il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che si liquidano in euro 1314,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 20.10.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE