Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/05/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa IA IA d'RR Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 303/21 R.G. di appello avverso la sentenza n. 56/21 del Tribunale civile di Larino in composizione monocratica pubblicata il 17/2/21 a conclusione del giudizio vertente tra
(C.F.: - P.IVA: ), in persona del sindaco p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 municipale in alla Via Favorita n. 26, assistito e difeso – in forza di procura alle liti rilasciata su Parte_1 separato documento informatico ed in virtù di Delibera G.C. n. 106 dell'11/08/2021 e Determina Servizio
LL.PP. n. 396 del 03/09/2021 – dall'Avv. Fabio DI SALVO ( ), presso il cui studio CodiceFiscale_1 elettivamente domicilia in Campobasso (86100) alla Via Pascoli n. 2 (pec. Email_1
-APPELLANTE-
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Controparte_1 Controparte_2
Campomarino (CB) alla Via Calvitti n. 9 (P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Zenone P.IVA_3
DOTTORE (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Montenero di C.F._2
Bisaccia (CB) alla Via Frentana n. 91 (pec Email_2
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 29/1/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del
30/1/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 56/21 il Tribunale di Larino ha rigettato l'opposizione, proposta dal , Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 63/18 emesso dal medesimo Tribunale, riconoscendo la fondatezza delle pretese creditorie riconosciute in sede monitoria in favore di Controparte_1
L'appellante censura la sentenza sotto diversi profili.
1.Eccezione di inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo notificato.
L'appellante sostiene la “inefficacia e/o nullità” del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il ricorso e la relativa procura alle liti, notificati ai sensi dell'art. 643 c.p.c., sarebbero privi dell'attestazione di conformità all'originale, così come prescritto dagli artt. 16 undecies D. l. n. 179/12 e dall'art. 6 D.P.C.M. 13/11/14.
La doglianza è infondata.
Il primo giudice ha osservato che “è stata la stessa cancelleria del Tribunale di Larino ad estrarre copia conforme del decreto ingiuntivo e ad apporvi la formula esecutiva ed il richiamato art. 16-bis, comma 9 bis,
D.L. 179/2012, prevede solo la facoltà per il difensore, di estrarre copia di atti e documenti ed attestarne la conformità”.
Rileva la Corte che il cancelliere, nell'esercizio del potere conferitogli dall'art. 58 c.p.c., ha attestato la conformità all'originale del solo documento analogico (vale a dire in formato cartaceo), costituito dal decreto ingiuntivo. L'attestazione di conformità si riferisce infatti espressamente alla “copia rilasciata in forma esecutiva” (ex art. 475 c.p.c.), vale a dire al solo decreto ingiuntivo, unico titolo esecutivo (non potendo certo considerarsi tale il ricorso). E' quanto è agevole desumere dalla visione del documento prodotto nel giudizio di primo grado. In ragione del chiaro tenore letterale dell'attestazione di conformità, è irrilevante il timbro che compare su ogni foglio dei documenti notificati da ex art. 643 c.p.c. (ricorso e decreto Controparte_1 ingiuntivo). La stampigliatura è illeggibile e comunque inidonea a modificare il tenore dell'attestazione resa dal cancelliere. Ne deriva che l'appellato ha notificato, ai sensi dell'art. 643 c.p.c., il ricorso per decreto ingiuntivo in copia non conforme.
Deve tuttavia osservarsi che nessuna inefficacia del decreto ingiuntivo può sostenersi. La inefficacia del decreto consegue soltanto alla mancanza o inesistenza giuridica della notificazione del decreto (per tutte
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 36496 del 24/11/2021; Sez. 1, ordinanza n. 5361/25, secondo cui l'inefficacia del decreto di ingiunzione è configurabile solo “quanto la notificazione del decreto ingiuntivo sia inesistente - perché non è stata eseguita o portata a termine, ovvero perché viziata da inesistenza giuridica-, ma non nel caso in cui la notificazione sia stata portata a termine, sia pure tardivamente o sia viziata da nullità”).
Potrebbe ipotizzarsi una non corretta instaurazione del rapporto processuale, qualora l'opponente non fosse stato in grado di desumere il contenuto della domanda giudiziale, proposta dal ricorrente. Ciò determinerebbe una nullità ai sensi dell'art. 156 comma 2 c.p.c.
Tuttavia nella vicenda in esame, parte opposta ha regolarmente notificato il ricorso per decreto ingiuntivo ed il relativo decreto, consentendo all'opponente di svolgere in maniera compiuta le proprie difese. Sebbene il solo ricorso per decreto ingiuntivo sia stato notificato in copia non conforme, nel corso del giudizio di opposizione non è emersa alcuna difformità materiale della copia notificata rispetto all'atto originale. In alcun modo pertanto l'opponente è stato pregiudicato.
La notificazione ha quindi pienamente realizzato il suo scopo (provocatio ad opponendum), con conseguente conoscenza legale della domanda giudiziale. La Suprema Corte ha infatti statuito che “in caso di notifica del solo decreto ingiuntivo e non anche del ricorso, il giudice dell'opposizione deve disporre la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 291 c.p.c., salvo che l'opponente abbia già svolto in maniera compiuta le proprie difese” (Cass. 3994/2016). Nel caso in esame è pacifico che l'opponente abbia avuto piena conoscenza legale della domanda giudiziale, con conseguente corretta instaurazione del contraddittorio.
2. Infondatezza del credito vantato
Sostiene l'appellante l'insussistenza del credito vantato dalla società appellata. Contesta infatti le risultanze contabili riportate nel I SAL.
Quanto sostenuto dall'appellante non trova riscontro nelle prove documentali, come osservato dal primo giudice.
Con determinazione n. 396 del 4/11/15 il responsabile del procedimento, ing. “visto lo stato di CP_3 avanzamento lavori n. 1 alla data del 22/9/2015 redatto dal Direttore dei Lavori e trasmesso in data 6/10/2015 prot. com.le n. 16903 insieme alla documentazione contabile di rito;
visto il certificato n. 1 per il pagamento della prima rata redatto dal sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, in data 19/10/2015, dal quale risulta per l'impresa appaltatrice un credito complessivo di euro 34.116,78, oltre IVA al 10%”, liquidò in favore di la somma di euro 34.116,78 oltre IVA (pari ad euro 3.411,68). Controparte_1
La determinazione del responsabile del procedimento trova fondamento nello stato di avanzamento lavori n.
1 “a tutto il 22/9/2015”, redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori, arch. e dal responsabile della CP_4 società appaltatrice. Nel documento si descrivono dettagliatamente i lavori eseguiti, in esecuzione del contratto di appalto, e gli importi da corrispondere per ciascun intervento.
Lo stato di avanzamento lavori (SAL) è l'atto contabile funzionale al pagamento delle rate di acconto. Riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall'inizio dell'appalto fino al momento della emissione. E' di competenza del direttore dei lavori, il quale provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite.
Nella dinamica dell'appalto pubblico, il direttore dei lavori è garante della corretta esecuzione dei lavori, certificando lo stato di avanzamento dei lavori. Egli è chiamato dagli artt. 52 e segg. r.d. 350 del 1895 a redigere Par i uale “ausiliare dell'amministrazione committente”, di cui “assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica”. Pertanto “i suoi accertamenti, le sue valutazioni e le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente medesimo […] se siano contenute in detto ambito tecnico e siano rivolte alla buona esecuzione dell'opera , come avviene esemplificativamente per la certificazione dei lavori eseguiti”
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3614 del 10/2/2017).
Il giudice di legittimità ha anche chiarito che “in tema di appalti di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 58 del r.d. n. 350 del 1895 e del successivo art. 114 del d.P.R. n. 554 del 1999, l'emissione degli stati di avanzamento lavori (SAL) ha la finalità di attestare quantità, qualità ed ammontare dei lavori eseguiti ad una certa data” (Sez. 1, Sentenza n. 3614 del 10/2/2017).
A fronte di tali obiettivi riscontri, a sostegno del credito vantato dall'appellata società, le prove testimoniali non valgono ad inficiare l'attendibilità dei menzionati documenti.
Nel giudizio di primo grado il appellante ha affidato le proprie tesi difensive a prove testimoniali di Pt_1 scarso pregio. I testi e , lungi dal riferire circostanze di fatto, hanno espresso mere valutazioni, Tes_1 Tes_2 peraltro non adeguatamente corroborate da riscontri di natura tecnica. Al riguardo si osserva che la prova testimoniale può avere ad oggetto solo fatti obiettivi, non apprezzamenti o valutazioni personali del teste
(Cass. 4/8/2021 n. 22254). e non hanno indicato le voci di spesa, contenute nel SAL, che non corrisponderebbero a Tes_1 Tes_2 lavorazioni reali. Non hanno chiarito con quali modalità avrebbero esaminato e valutato gli interventi eseguiti in cantiere dall'impresa appaltatrice. Le dichiarazioni rese sono estremamente laconiche ed impediscono al giudice di valutarne l'attendibilità fino al punto di screditare le risultanze del registro di contabilità trasfuso nel SAL, redatto in forma analitica e coerente con la disciplina di settore.
La relazione a firma di nuovo direttore dei lavori, è stata redatta in seguito ad un sopralluogo Tes_1 eseguito dal tecnico in data 30/4/18, quindi a notevole distanza di tempo dalla redazione del I SAL. Nella relazione si contestano alcune lavorazioni, che sarebbero state eseguite solo in parte (strato di sottofondo, strato di fondazione). Tuttavia non si individua la superficie interessata dalle menzionate lavorazioni;
si rileva soltanto che è stato possibile riscontrare la presenza di materiali “su un primo tratto a iniziare da via Vanoni”.
Non è perciò possibile affermare che il parametro quantitativo, riportato nel SAL, non sia corretto. Stesse considerazioni valgono con riferimento alle altre lavorazioni (abbattimento di alberi secchi, scavo di sbancamento, trasporto rifiuti). Quanto poi alla fornitura di “cordoli in legno, piano strutturale, pali in castagno, tavolato, cestino portarifiuti, tavolo in legno, corda tipo marina e panchina”, va tenuto conto che il sopralluogo è stato eseguito a distanza di circa due anni e mezzo dalla realizzazione dei lavori di cui al primo
SAL. Non può perciò escludersi che detti beni, originariamente collocati nell'area di cantiere (come attestato dall'allora direttore dei lavori), siano stati rimossi ad opera di terzi o siano andati distrutti a causa di eventi naturali. Non può ignorarsi che si trattava di beni mobili e comunque di agevole rimozione, nonché facilmente deteriorabili.
Assolutamente irrilevante è la circostanza, allegata dall'appellante, secondo cui i lavori furono sospesi a partire dal 31/8/15. Nella determinazione del responsabile del procedimento si prende atto della sospensione dei lavori “per prescrizioni temporali di intervento dettate dalla DD. Regione Molise n. 67/2015 in data
31/8/2015”. Si evidenzia che la sospensione non era certo imputabile all'impresa appaltatrice e comunque non ha avuto alcuna incidenza sulle voci di spesa, inerenti a lavori eseguiti evidentemente prima della sospensione.
Quanto agli interessi moratori, il decreto ingiuntivo si limita genericamente a riconoscerli (come da domanda,
“dal momento del dovuto sino all'effettivo soddisfo”), senza provvedere alla loro liquidazione e quindi senza determinare il relativo saggio. Correttamente rimanda al saggio degli interessi stabilito dal D. l.vo n. 231/02, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 1 lett. a), D. l.vo n. 231/02 e 24, comma 1, L. n.
161/14.
Per tali ragioni l'appello va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
303/21 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 14/9/21 da , in persona Parte_1 del sindaco p.t., nei confronti di in persona del legale rapp. p.t., avverso la sentenza n. CP_1
56/21 del Tribunale di Larino in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte appellante, che determina in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso dell'8/5/25
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. IA IA d'RR)