Sentenza 23 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/06/2023, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2023
N. 00819/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00671/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2020, proposto da
Cristiano Portone, Antonio Marra, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristiano Portone, Antonio Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Anna Buccarella in Lecce, via G. Ungaro 18;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce;
per l’ottemperanza del giudicato
formatosi sul decreto ex L. 89/01 della Corte di Appello di Lecce Sezione Promiscua n. 750/18 (rep. 570/18) datato 24.04.18, depositato il 26.04.18, sul ricorso n. 195/18 V.G., spedito in forma esecutiva il 07.05.18, notificato il 09.05.18.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- Con il decreto citato in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dalla parte ricorrente e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore delle somme precisate in atti, oltre le spese del procedimento, con distrazione in favore del difensore.
- Nonostante la rituale notifica del decreto al suddetto Ministero, quest’ultimo non vi dava esecuzione.
- Veniva quindi proposto il presente ricorso, con cui si chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto.
2.- Ritenuto che:
- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
- Va anzitutto confermata la regolarità in rito del ricorso medesimo, avendo il decreto in parola natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero della Giustizia e non risultando proposto il ricorso per Cassazione nel termine di cui all’art. 327 c.p.c.
- La parte ricorrente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 sexies L. 24 marzo 2001 n. 89, ha inviato la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo.
- Così come previsto dall’art. 5 sexies, comma 7, L. n. 89/2001, è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della predetta dichiarazione senza che sia stato eseguito il pagamento in favore della parte ricorrente delle somme di cui al citato decreto.
- Nel merito, quindi, deve essere sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio n. 750/18, avverso il quale non è stato proposto nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. ricorso in Cassazione con conseguente passaggio in giudicato, provvedendo nei confronti degli odierni ricorrenti al pagamento delle somme ivi indicate - se e nella misura in cui siano tuttora dovute - oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
- Per quel che attiene all’ulteriore domanda proposta dalla parte ricorrente ex art. 114 c.p.a, rileva il Collegio che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/14, componendo il contrasto esistente sul punto, ha affermato che: “ Nell’ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria ”.
Se ciò è vero in linea di principio, non va tuttavia sottaciuto che, per il dettato della medesima Adunanza Plenaria (cfr. punto n. 6.5.1 della parte motiva), “ l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative.
Ferma restando l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell’ammissibilità, spetterà allora al giudice dell’ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell’ammontare della sanzione, verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l’importo ”.
Tanto premesso, rileva il Collegio che, nella specie, il mancato pagamento è dipeso, più che dalla cattiva volontà dell’Amministrazione, dagli intuibili ritardi connessi alla necessità di evasione di un considerevole numero di domande aventi il medesimo oggetto, oltre che dalla obiettiva difficoltà – connessa alla delicata situazione economica che il Paese si trova tuttora a dover fronteggiare – di reperire la provvista finanziaria sui relativi capitoli di bilancio.
Per tali ragioni, reputa il Collegio la sussistenza sia di ragioni connesse allo stato attuale della finanza pubblica, e sia di impedimenti ostativi, rappresentati dalla obiettiva difficoltà di evasione di tali tipi di domande, che si pongono come altrettanti fattori ostativi al riconoscimento della chiesta penalità di mora.
Ne consegue il rigetto di tale capo di domanda.
- Per il predetto adempimento si fissa il termine di 90 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
- Può inoltre, sin d’ora, nominarsi quale commissario ad acta il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato, il quale provvederà all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza - a cura della parte ricorrente - e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione.
- Non è dovuto un compenso specifico al commissario ad acta in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui al comma 8 dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- Nell’ambito del giudizio di soccombenza, sussistono comunque giustificate ragioni per compensare le spese di lite, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso veniva a trovarsi (v., tra le ultime, Consiglio di Stato, Sez. IV, 09/10/2019, n. 6892, secondo cui “ Il TAR può […] anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato basato sulla violazione della legge n. 89 del 2001, che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesiste con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati ”; v., inoltre, Cons. Stato, Sez. IV, 06/12/2021, n. 8062; Cons. Stato, Sez. IV, 09/10/2019, n. 6888; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 06/09/2021, n. 1340; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 24/08/2021, n. 1287; TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, 20/03/2019, n. 3685; 03/04/2018, n. 3644; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 07/02/2019, n. 1616).
- Va comunque riconosciuto in favore della parte ricorrente il rimborso delle spese vive successive ed accessorie sostenute successivamente all’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. VI, 03/05/2021, n. 3484; Cons. Stato, Sez. V, 31/03/2017, n. 1498; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 10/01/2022, n. 153) - e, segnatamente, quelle occorrenti per la richiesta di copie conformi del decreto di condanna e per la certificazione di passaggio in giudicato del medesimo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto indicato in epigrafe nel termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione di questa sentenza.
Nomina inoltre quale commissario ad acta, per il caso di infruttuoso decorso del termine fissato, il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato.
Fissa il termine di ulteriori 90 giorni per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Spese compensate, ad eccezione del rimborso delle spese vive successive ed accessorie sostenute per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO