Sentenza 18 luglio 2013
Massime • 1
È inammissibile per difetto di interesse concreto ed attuale il ricorso in cassazione proposto dalla parte civile avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per indeterminatezza dell'imputazione, disponendo la restituzione degli atti al P.M., atteso che la regressione del procedimento non sottrae alla parte civile alcuno dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/07/2013, n. 51521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51521 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOTI Giacomo - Presidente - del 18/07/2013
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - N. 1164
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 4188/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT ER IG N. IL 13/05/1956;
AR TA N. IL 10/06/1955;
AT SS N. IL 01/07/1989;
nei confronti di:
GE ES N. IL 23/01/1951;
LL IE N. IL 15/08/1953;
UT IA N. IL 24/05/1963;
avverso l'ordinanza n. 946/2010 GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA, del 09/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG Dott. Gaeta Pietro, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di La Spezia ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale nei confronti di EN SE, PA LA e IZ Marzia, per indeterminatezza di uno dei due capi di imputazione e, ritenuta la connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi ha disposto la restituzione al P.M. dell'intero procedimento.
2. Ricorre per cassazione nell'interesse delle parti civili GL IG, DO TA e GL AL il difensore di fiducia avv. Paolo Masseglia, deducendo l'abnormità del provvedimento sopra descritto per il fatto di determinare una indebita regressione del procedimento alla fase antecedente delle indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse concreto ed attuale all'impugnazione.
3.1. In via preliminare mette conto rammentare che non vi è alcun dubbio, almeno a partire dall'intervento chiarificatore e nomofillattico svolto dal S.C. con la decisione Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 - dep. 01/02/2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238239, che il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, è abnorme e come tale ricorribile per cassazione (da ultimo, anche Sez. 6, n. 22499 del 17/02/2011 - dep. 07/06/2011, P.M. in proc. Bianchini e altri, Rv. 250494).
Tuttavia, la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (in tal senso, testualmente, Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995 - dep. 18/10/1995, Serafino, Rv. 202269).
Tanto vale anche in relazione ai provvedimenti abnormi, la cui contestazione non sfugge alle regole generali in materia di diritto di impugnazione. Proprio in relazione all'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare dichiarativa della nullità della richiesta di rinvio a giudizio per indeterminatezza dell'imputazione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l'inammissibilità dell'impugnazione per abnormità proposta dall'imputato contro detto provvedimento, posto che esso non pregiudica la sfera giuridica dell'interessato e che nessun vantaggio gli deriverebbe dall'eliminazione del provvedimento stesso, con conseguente carenza del suo interesse ad impugnare (Sez. 6, n. 42542 del 06/10/2004 - dep. 29/10/2004, Marino, Rv. 231186).
3.2. Altrettanto deve dirsi a riguardo della impugnazione proposta, come nel caso, dalle parti civili. E ciò non per l'indubbio carattere interlocutorio del provvedimento in esame, posto che tale carattere finisce per essere reso irrilevante dalla abnormità che colpisce l'atto; ma per il fatto che la regressione del procedimento non sottrae alla parte civile nessuna delle facoltà e dei diritti che gli sono riconosciuti dalla legge processuale. Nè merita di essere enfatizzata la dimensione temporale astrattamente considerata. Le ragioni civilistiche non risultano in alcun modo compromesse dalla eventuale estinzione del reato per prescrizione. Ove la prescrizione venga dichiarata in primo grado (e quindi senza un accertamento in ordine alla responsabilità dell'imputato), non solo la parte civile può proporre l'azione in sede civile senza essere pregiudicata dalla decisione in sede penale;
ma ad essa si riconosce il diritto ad impugnare in sede penale sulla scorta dell'art. 576 cod. proc. pen., non dubitandosi che la parte civile abbia interesse a tutelare i propri interessi in sede penale piuttosto che in sede civile già solo perché l'accertamento in sede penale non soffre delle preclusioni e dei limiti previsti in sede civile. Sicché, ove all'esito del giudizio di appello vengano respinte le sue censure, rimanendo ferma la mancata decisione sulle domande civili, la parte civile potrà riproporre le sue domande in sede civile;
ove il gravame venga accolto, il giudice di appello sarà investito ex novo, sia pure ai soli effetti civili, della cognizione del giudizio penale sicché dovrà delibare sulla responsabilità dell'imputato, e, ove, incidentalmente, lo ritenga colpevole, decidere sulle domande civili (Sez. 2, n. 7041 del 28/11/2012 - dep. 13/02/2013, Caleca e altri, Rv. 254999).
Risulta quindi confermata - anche alla luce della mancata allegazione di peculiarità della fattispecie in esame - la carenza di interesse della parte civile ad impugnare il provvedimento abnorme con il quale il Giudice dell'udienza preliminare ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per indeterminatezza della contestazione e disposto la restituzione degli atti al P.M.. 4. Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2013