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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/11/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 3670/2021 pendente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. VELARDO MARIA (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), domiciliata in Milano al Corso Sempione n. 39, con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'Avv. STRAZZULLO EDOARDO (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
NONCHE'
, domiciliato in Milano al Corso Sempione n. 39; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
, domiciliata in Milano al Corso Sempione n. 39; Controparte_3
APPELLATA CONTUMAC
N. 3670/2020 ART. 281 ROC. CIV. 1 | P A G . CP_4 OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
30.10.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Nola n. 3856/2020, depositata in data 07.12.2020, con la quale il Giudicante di prime cure aveva ritenuto non provata la domanda spiegata dall'odierno appellante in prime cure delle lesioni personali riportate in conseguenza del sinistro avvenuto, secondo la prospettazione attorea, in data
27/04/2016 in Terzigno (NA) alla via Zabatta e riportate dal in qualità di terzo trasportato Parte_1 dell'autovettura Fiat Punto Evo TG. EL521MG di proprietà di , urtata e Controparte_5 danneggiata dal veicolo Citroen C3 TG. HD79ADI, immatricolato in Romania, di proprietà di
[...]
, assicurato . Lamentava, in particolare, la violazione e falsa applicazione CP_6 CP_3 degli artt. 111 Cost., 115 c.p.c. e 2697 c.c. e l'insufficiente, carente ed illogica motivazione, per avere il giudice di prime cure ricostruito una verità processuale avulsa dalle risultanze probatorie ed avendo omesso ogni elemento utile alla ricostruzione del percorso argomentativo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62 e 94 c.p.c. per aver disatteso le risultanze della depositata CTU. Chiedeva, pertanto, di riformare la sentenza gravata, accogliendo integralmente la domanda spiegata in primo Contr grado e condannando la al ristoro dei danni patiti, con vittoria di spese del doppio grado del processo.
3.1. L' si costituiva in giudizio ed eccepiva l'illegittimità, infondatezza e Controparte_7 temerarietà dell'impugnazione, richiamando tutto quanto dedotto ed eccepito nel primo grado di giudizio e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
3.2. e la società , sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti Controparte_6 CP_3
e ne va dunque dichiarata la contumacia.
N. 3670/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . 4. In via preliminare, va evidenziato che l'appello è ammissibile in quanto tempestivamente proposto nei termini di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stato notificato in data 31.05.2021, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza, pubblicata in data 07.12.2020 e non notificata, ed è altresì procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., essendo stato iscritto a ruolo in data 05.06.2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c.
In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla compagnia appellata, il Tribunale osserva che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. 1 n. 18932/2016).
N. 3670/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . Nel caso oggetto del presente giudizio di gravame, dunque, va in definitiva affermato che parte appellante ha esposto con un sufficiente grado di specificità il tema d'indagine del giudizio di secondo grado con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e i relativi motivi (v. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 21999; Cass. civ., Sez. II, 29 ottobre 2010, n. 22193).
5. Nel merito, l'appello non è fondato e deve essere rigettato, ancorché con le integrazioni motivazionali di seguito specificate.
Ed infatti, risulta opportuno ricordare che la Suprema Corte ha affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del
"devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza nr.17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
696/2002).
I motivi di impugnazione proposti dal avverso la sentenza gravata riguardano la Parte_1 rivalutazione del compendio probatorio in atti, tanto con riferimento alla testimonianza del teste di parte appellante, tanto con riferimento alla prospettata mancata rilevanza che il giudicante di prime cure avrebbe dato alla CTU.
In punto di diritto, deve essere rammentato che la valutazione delle risultanze istruttorie su cui fondare il proprio convincimento è una prerogativa rientrante nell'apprezzamento dell'organo giudicante, dovendosi richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui la scrivente ritiene di aderire, in virtù del quale “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti” (cfr. cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979). Altrettanto pacifico è il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del
N. 3670/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ., n. 1359/2014)”.
Più specificamente, in merito alla prova testimoniale, la verifica dell'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa da questi, è oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc) e di natura soggettiva (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo di tali elementi, ove ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.04.2016, n.
7623; Cass. civ., Sez. I, 30.09.2023, n. 8988).
Nel caso in esame deve rilevarsi che l'operato del Giudice di prime cure nella valutazione dei fatti circa i mezzi istruttori assunti deve essere in parte emendato risultando opportuno procedere ad un'integrazione motivazionale, avendo il Giudice di Pace fondato la propria decisione sulle contraddizioni in cui sarebbe incorso il teste in merito al numero di testimonianze rese. Tes_1
Invero, vale specificare che il teste, da quanto risulta agli atti, non risulta essersi contraddetto in merito al numero di testimonianze già rese, avendo dichiarato di aver precedentemente testimoniato per il sinistro realizzatosi in data 27.04.2016 e un'altra volta per un sinistro realizzatosi nel luglio
2017, dovendosi evidenziare che, ad ogni modo, sotto tale aspetto, non risulta neppure integrata la presunzione relativa di inattendibilità di cui all'art. 135 comma 3-quater Cod. Assicurazioni Private, tenuto conto dell'intervenuta querela dello stesso rispetto all'altro sinistro del 2017.
Ad ogni modo, emendato tale profilo, ritiene questo Giudice che il teste debba essere comunque considerato inattendibile e che non sia stata di conseguenza raggiunta la prova in merito all'accadimento del sinistro e al nesso di causalità con le lesioni lamentate.
In particolare, la ricostruzione dei fatti fornita dal teste in primo grado non risulta corroborata da ulteriori elementi probatori, sia orali che documentali, che vadano a confermare la genuinità e
N. 3670/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . l'attendibilità di quanto testimoniato, dovendosi mettere in luce che il teste escusso ha pedissequamente ripetuto quanto riportato dall'attore, non risultando allegata in atti alcuna documentazione fotografica scattata nell'immediatezza del sinistro, nonostante l'asserita gravità dello stesso, e non essendo intervenuta alcuna autorità in loco.
Risulta, a parere di questo Giudice, pregnante e determinante nel senso dell'inattendibilità
l'affermazione del teste che ha dichiarato di essere stato contattato personalmente da parte appellante, attrice in primo grado, pochi giorni prima dell'udienza per ricordare della testimonianza, circostanza questa che non può che essere valutata negativamente in merito alla genuinità delle dichiarazioni rese.
Ancora, appare del tutto inverosimile la circostanza per la quale gli incidentati sarebbero stati trasportati in ospedale da un terzo automobilista, del quale non viene riferito il nome, abbandonando l'automobile Punto Evo sul luogo dell'incidente senza prima allertare le Autorità, alla luce sia della circostanza per la quale nel sinistro sarebbero stati coinvolti due veicoli, sia delle lesioni immediatamente lamentate dal conducente e dai passeggeri della Punto. Desta altresì sospetto anche l'asserito contegno del conducente della Punto il quale, prima di recarsi in ospedale, avrebbe affidato l'onere di raccogliere i dati proprio al teste conosciuto – come da questi dichiarato in Tes_1 udienza – soltanto in quel momento.
Infine, giova specificare che alcun pregio hanno le doglianze in punto di CTU la quale, in mancanza di prova dell'accadimento del sinistro e del nesso di causalità, non può esentare la parte dall'assolvere l'onere della prova a suo carico (cfr. Cass., Sez.
6-L, Ord. n. 10373 del 12.04.2019, per cui “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche questioni. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume
(...)”).
Ne consegue, in considerazione di quanto precede, che con le integrazioni motivazionali di cui sopra l'appello deve essere rigettato con conferma della pronuncia di prime cure, essendo del tutto infondata la domanda avanzata dal ed ogni ulteriore questione, pur proposta, deve Parte_1 intendersi assorbita nella presente decisione.
6. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, in assenza di nota spese, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 10.03.2014, come
N. 3670/2020 ART. 281 ROC. CIV. 6 | P A G . CP_4 aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione al valore medio dello scaglione di riferimento, all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, rapportata al tenore delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria per il presente giudizio in quanto non tenutasi.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3856/2020, depositata in data
07.12.2020, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di e della società ; Controparte_6 CP_3
b) Rigetta l'appello e conferma la. sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3856/2020, depositata in data 07.12.2020con emendata motivazione;
Contr c) Condanna al pagamento in favore dell' elle spese di lite del presente Parte_1 giudizio che si liquidano in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15%, come per legge;
d) Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Nola, il 17 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
N. 3670/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 3670/2021 pendente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. VELARDO MARIA (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), domiciliata in Milano al Corso Sempione n. 39, con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'Avv. STRAZZULLO EDOARDO (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
NONCHE'
, domiciliato in Milano al Corso Sempione n. 39; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
, domiciliata in Milano al Corso Sempione n. 39; Controparte_3
APPELLATA CONTUMAC
N. 3670/2020 ART. 281 ROC. CIV. 1 | P A G . CP_4 OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
30.10.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Nola n. 3856/2020, depositata in data 07.12.2020, con la quale il Giudicante di prime cure aveva ritenuto non provata la domanda spiegata dall'odierno appellante in prime cure delle lesioni personali riportate in conseguenza del sinistro avvenuto, secondo la prospettazione attorea, in data
27/04/2016 in Terzigno (NA) alla via Zabatta e riportate dal in qualità di terzo trasportato Parte_1 dell'autovettura Fiat Punto Evo TG. EL521MG di proprietà di , urtata e Controparte_5 danneggiata dal veicolo Citroen C3 TG. HD79ADI, immatricolato in Romania, di proprietà di
[...]
, assicurato . Lamentava, in particolare, la violazione e falsa applicazione CP_6 CP_3 degli artt. 111 Cost., 115 c.p.c. e 2697 c.c. e l'insufficiente, carente ed illogica motivazione, per avere il giudice di prime cure ricostruito una verità processuale avulsa dalle risultanze probatorie ed avendo omesso ogni elemento utile alla ricostruzione del percorso argomentativo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62 e 94 c.p.c. per aver disatteso le risultanze della depositata CTU. Chiedeva, pertanto, di riformare la sentenza gravata, accogliendo integralmente la domanda spiegata in primo Contr grado e condannando la al ristoro dei danni patiti, con vittoria di spese del doppio grado del processo.
3.1. L' si costituiva in giudizio ed eccepiva l'illegittimità, infondatezza e Controparte_7 temerarietà dell'impugnazione, richiamando tutto quanto dedotto ed eccepito nel primo grado di giudizio e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
3.2. e la società , sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti Controparte_6 CP_3
e ne va dunque dichiarata la contumacia.
N. 3670/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . 4. In via preliminare, va evidenziato che l'appello è ammissibile in quanto tempestivamente proposto nei termini di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stato notificato in data 31.05.2021, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza, pubblicata in data 07.12.2020 e non notificata, ed è altresì procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., essendo stato iscritto a ruolo in data 05.06.2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c.
In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla compagnia appellata, il Tribunale osserva che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. 1 n. 18932/2016).
N. 3670/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . Nel caso oggetto del presente giudizio di gravame, dunque, va in definitiva affermato che parte appellante ha esposto con un sufficiente grado di specificità il tema d'indagine del giudizio di secondo grado con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e i relativi motivi (v. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 21999; Cass. civ., Sez. II, 29 ottobre 2010, n. 22193).
5. Nel merito, l'appello non è fondato e deve essere rigettato, ancorché con le integrazioni motivazionali di seguito specificate.
Ed infatti, risulta opportuno ricordare che la Suprema Corte ha affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del
"devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza nr.17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
696/2002).
I motivi di impugnazione proposti dal avverso la sentenza gravata riguardano la Parte_1 rivalutazione del compendio probatorio in atti, tanto con riferimento alla testimonianza del teste di parte appellante, tanto con riferimento alla prospettata mancata rilevanza che il giudicante di prime cure avrebbe dato alla CTU.
In punto di diritto, deve essere rammentato che la valutazione delle risultanze istruttorie su cui fondare il proprio convincimento è una prerogativa rientrante nell'apprezzamento dell'organo giudicante, dovendosi richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui la scrivente ritiene di aderire, in virtù del quale “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti” (cfr. cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979). Altrettanto pacifico è il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del
N. 3670/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ., n. 1359/2014)”.
Più specificamente, in merito alla prova testimoniale, la verifica dell'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa da questi, è oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc) e di natura soggettiva (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo di tali elementi, ove ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.04.2016, n.
7623; Cass. civ., Sez. I, 30.09.2023, n. 8988).
Nel caso in esame deve rilevarsi che l'operato del Giudice di prime cure nella valutazione dei fatti circa i mezzi istruttori assunti deve essere in parte emendato risultando opportuno procedere ad un'integrazione motivazionale, avendo il Giudice di Pace fondato la propria decisione sulle contraddizioni in cui sarebbe incorso il teste in merito al numero di testimonianze rese. Tes_1
Invero, vale specificare che il teste, da quanto risulta agli atti, non risulta essersi contraddetto in merito al numero di testimonianze già rese, avendo dichiarato di aver precedentemente testimoniato per il sinistro realizzatosi in data 27.04.2016 e un'altra volta per un sinistro realizzatosi nel luglio
2017, dovendosi evidenziare che, ad ogni modo, sotto tale aspetto, non risulta neppure integrata la presunzione relativa di inattendibilità di cui all'art. 135 comma 3-quater Cod. Assicurazioni Private, tenuto conto dell'intervenuta querela dello stesso rispetto all'altro sinistro del 2017.
Ad ogni modo, emendato tale profilo, ritiene questo Giudice che il teste debba essere comunque considerato inattendibile e che non sia stata di conseguenza raggiunta la prova in merito all'accadimento del sinistro e al nesso di causalità con le lesioni lamentate.
In particolare, la ricostruzione dei fatti fornita dal teste in primo grado non risulta corroborata da ulteriori elementi probatori, sia orali che documentali, che vadano a confermare la genuinità e
N. 3670/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . l'attendibilità di quanto testimoniato, dovendosi mettere in luce che il teste escusso ha pedissequamente ripetuto quanto riportato dall'attore, non risultando allegata in atti alcuna documentazione fotografica scattata nell'immediatezza del sinistro, nonostante l'asserita gravità dello stesso, e non essendo intervenuta alcuna autorità in loco.
Risulta, a parere di questo Giudice, pregnante e determinante nel senso dell'inattendibilità
l'affermazione del teste che ha dichiarato di essere stato contattato personalmente da parte appellante, attrice in primo grado, pochi giorni prima dell'udienza per ricordare della testimonianza, circostanza questa che non può che essere valutata negativamente in merito alla genuinità delle dichiarazioni rese.
Ancora, appare del tutto inverosimile la circostanza per la quale gli incidentati sarebbero stati trasportati in ospedale da un terzo automobilista, del quale non viene riferito il nome, abbandonando l'automobile Punto Evo sul luogo dell'incidente senza prima allertare le Autorità, alla luce sia della circostanza per la quale nel sinistro sarebbero stati coinvolti due veicoli, sia delle lesioni immediatamente lamentate dal conducente e dai passeggeri della Punto. Desta altresì sospetto anche l'asserito contegno del conducente della Punto il quale, prima di recarsi in ospedale, avrebbe affidato l'onere di raccogliere i dati proprio al teste conosciuto – come da questi dichiarato in Tes_1 udienza – soltanto in quel momento.
Infine, giova specificare che alcun pregio hanno le doglianze in punto di CTU la quale, in mancanza di prova dell'accadimento del sinistro e del nesso di causalità, non può esentare la parte dall'assolvere l'onere della prova a suo carico (cfr. Cass., Sez.
6-L, Ord. n. 10373 del 12.04.2019, per cui “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche questioni. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume
(...)”).
Ne consegue, in considerazione di quanto precede, che con le integrazioni motivazionali di cui sopra l'appello deve essere rigettato con conferma della pronuncia di prime cure, essendo del tutto infondata la domanda avanzata dal ed ogni ulteriore questione, pur proposta, deve Parte_1 intendersi assorbita nella presente decisione.
6. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, in assenza di nota spese, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 10.03.2014, come
N. 3670/2020 ART. 281 ROC. CIV. 6 | P A G . CP_4 aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione al valore medio dello scaglione di riferimento, all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, rapportata al tenore delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria per il presente giudizio in quanto non tenutasi.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3856/2020, depositata in data
07.12.2020, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di e della società ; Controparte_6 CP_3
b) Rigetta l'appello e conferma la. sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3856/2020, depositata in data 07.12.2020con emendata motivazione;
Contr c) Condanna al pagamento in favore dell' elle spese di lite del presente Parte_1 giudizio che si liquidano in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15%, come per legge;
d) Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Nola, il 17 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
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